CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01494/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali contesta la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, 311'eccessivo aumento per la continuazione e alla mancata applicazione della riduzione per H attenuanti generiche nel massimo in relazione ai reati riunti di cui agli art. 73- 80, comma I e 4, d.P.R. 309/90, sono inammissibili per genericità, risultando meramente oppositivi e i eiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato che le censure relative al trattamento sanzionatorio sono ma -nmissibili a fronte della motivazione resa, che attribuisce massimo rilievo alla gravità dei fatti (detenzione di kg.2,5 di marjuana, oltre 31 kg di hashish e grammi 175,885 di cocaina pura), pt. r riconoscendo le attenuanti generiche, sebbene non nella massima estensione, in ragione della confessione resa e della giovanissima età dell'imputato al solo fine di contener? la pena e adeguarla al fatto; ritenuto, pertanto, giustificato lo scostannento dal minimo edittale e l'aumer to applicato per i reati in continuazione e inammissibile la censura che nel giudizio di cassaz cine miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia lrutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Li. 27124; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :1)nseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore I Pr