CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 31666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 9598-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 11210661002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8285/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Con istanza di correzione per errore materiale ex art. 287 c.p.c. sull'originario ricorso rg n. 6538/2015, conclusosi con pronuncia di questa Corte n. 8285/2022 di accoglimento del ricorso e condanna delle spese a favore della parte contribuente, l'avvocato di quest'ultima rappresenta di essersi qualificato in atti come antistatario e chiede la correzione del dispositivo nel senso che le spese di lite, come quantificate, siano a lui personalmente liquidate. Considerato che per orientamento consolidato in sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede è ammissibile, in quanto coerente con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il giusto processo (cfr. Cass. VI, n. 13854/2021). Visto che il predetto difensore si era qualificato in delega espressamente come antistatario, Visto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020), Ric. 2022 n. 09598 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- t PQM La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 8285/2021, depositata il 4 aprile 2022, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge», le parole «con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza.