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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 449/1988

ECLI:IT:COST:1988:449
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso notificato il 6 maggio 1980, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto 25 gennaio 1980, emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano, deducendo violazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita, in materia di "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale", alla Provincia dagli artt. 8, n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il T.A.A.).

Deduce la ricorrente:

a) che del tutto irrilevante è la carenza di norme di attuazione dello Statuto nella materia in esame, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 136 del 1969;

b) che nella materia "comunicazioni e trasporti" rientrano le "funzioni amministrative relative al personale dipendente", come è dato desumere dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto ordinario, per le quali la "materia" è più ristretta;

c) che la competenza provinciale comprende non soltanto la nomina del Presidente del Consiglio di disciplina - come affermato nella nota ministeriale primo marzo 1980 di trasmissione del decreto impugnato - bensì la nomina dell'intero Consiglio.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva l'Avvocatura dello Stato:

a) che la genericità della delimitazione della materia "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" impedisce di ritenere che, in difetto di norme di attuazione, lo Statuto abbia conferito direttamente alla Provincia i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia;

b) che la materia in oggetto non comprende la sub-materia relativa al personale dipendente delle aziende di trasporto.

1. - È oggetto di conflitto, ad iniziativa della Provincia autonoma di Bolzano, il decreto in data 25 gennaio 1980, emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano.

La ricorrente ritiene, infatti, il suddetto provvedimento lesivo della competenza ad essa riconosciuta dagli artt. 8, n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]) nella materia "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale", da considerare comprensiva, argomentandosi dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, delle "funzioni amministrative relative al personale dipendente".

2. - Il ricorso è fondato.

Va anzitutto rilevato che l'art. 8, n. 18, dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (d.P.R. n. 670 del 1972), nel menzionare, quale oggetto di potestà legislativa esclusiva delle Province di Trento e Bolzano, la materia "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia", individua con sufficiente precisione l'oggetto.

L'enunciazione della materia, infatti, si caratterizza, da un lato, per la limitazione dell'attribuzione ai trasporti che presentino un interesse provinciale e, dall'altro, per l'estrema latitudine del riferimento ai mezzi tecnici mediante i quali vengono effettuati i trasporti.

Ne deriva che la fonte statutaria (artt. 8, n. 18, e 16 dello Statuto speciale) è per sé idonea a conferire direttamente alle Province i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia, anche indipendentemente dall'emanazione (nella specie carente) di norme di attuazione (cfr. sentt. n. 136/1969; n. 108/1971; n. 312/1983).

Né, d'altra parte, può negarsi che nella materia "comunicazioni e trasporti" sia ricompresa la sub-materia relativa alla disciplina del personale delle aziende di trasporto, sia perché in materia di trasporti non è dato distinguere nettamente il momento organizzativo da quello funzionale (cfr. sent. n. 69/1983), sia perché tale estensione risulta espressamente effettuata dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto ordinario, sicché ad eguale ampliamento deve pervenirsi per le Regioni a Statuto speciale (comprese le Province autonome di Trento e Bolzano), per l'ovvio rilievo che a queste non può essere riservato un trattamento deteriore (cfr. sentt. n. 216/1985 e n. 304/1985).

Senza dire che, in proposito, un tacito riconoscimento della competenza della Provincia ricorrente in materia risulta inequivocabilmente effettuato nella vicenda che ha originato il conflitto, dal momento che lo Stato ha riservato alla Provincia la nomina del Presidente del Consiglio di disciplina.

Tale parziale riconoscimento non può, peraltro, essere ritenuto satisfattivo delle competenze della Provincia, alla quale va, per converso, riconosciuto il potere di procedere alla nomina dell'intero Consiglio di disciplina.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara che non spetta allo Stato nominare i componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano, ed in conseguenza annulla il decreto 25 gennaio 1980 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso notificato il 6 maggio 1980, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto 25 gennaio 1980, emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano, deducendo violazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita, in materia di "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale", alla Provincia dagli artt. 8, n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il T.A.A.). Deduce la ricorrente: a) che del tutto irrilevante è la carenza di norme di attuazione dello Statuto nella materia in esame, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 136 del 1969; b) che nella materia "comunicazioni e trasporti" rientrano le "funzioni amministrative relative al personale dipendente", come è dato desumere dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto ordinario, per le quali la "materia" è più ristretta; c) che la competenza provinciale comprende non soltanto la nomina del Presidente del Consiglio di disciplina - come affermato nella nota ministeriale primo marzo 1980 di trasmissione del decreto impugnato - bensì la nomina dell'intero Consiglio. 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva l'Avvocatura dello Stato: a) che la genericità della delimitazione della materia "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" impedisce di ritenere che, in difetto di norme di attuazione, lo Statuto abbia conferito direttamente alla Provincia i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia; b) che la materia in oggetto non comprende la sub-materia relativa al personale dipendente delle aziende di trasporto. 1. - È oggetto di conflitto, ad iniziativa della Provincia autonoma di Bolzano, il decreto in data 25 gennaio 1980, emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano. La ricorrente ritiene, infatti, il suddetto provvedimento lesivo della competenza ad essa riconosciuta dagli artt. 8, n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]) nella materia "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale", da considerare comprensiva, argomentandosi dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, delle "funzioni amministrative relative al personale dipendente". 2. - Il ricorso è fondato. Va anzitutto rilevato che l'art. 8, n. 18, dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (d.P.R. n. 670 del 1972), nel menzionare, quale oggetto di potestà legislativa esclusiva delle Province di Trento e Bolzano, la materia "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia", individua con sufficiente precisione l'oggetto. L'enunciazione della materia, infatti, si caratterizza, da un lato, per la limitazione dell'attribuzione ai trasporti che presentino un interesse provinciale e, dall'altro, per l'estrema latitudine del riferimento ai mezzi tecnici mediante i quali vengono effettuati i trasporti. Ne deriva che la fonte statutaria (artt. 8, n. 18, e 16 dello Statuto speciale) è per sé idonea a conferire direttamente alle Province i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia, anche indipendentemente dall'emanazione (nella specie carente) di norme di attuazione (cfr. sentt. n. 136/1969; n. 108/1971; n. 312/1983). Né, d'altra parte, può negarsi che nella materia "comunicazioni e trasporti" sia ricompresa la sub-materia relativa alla disciplina del personale delle aziende di trasporto, sia perché in materia di trasporti non è dato distinguere nettamente il momento organizzativo da quello funzionale (cfr. sent. n. 69/1983), sia perché tale estensione risulta espressamente effettuata dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto ordinario, sicché ad eguale ampliamento deve pervenirsi per le Regioni a Statuto speciale (comprese le Province autonome di Trento e Bolzano), per l'ovvio rilievo che a queste non può essere riservato un trattamento deteriore (cfr. sentt. n. 216/1985 e n. 304/1985). Senza dire che, in proposito, un tacito riconoscimento della competenza della Provincia ricorrente in materia risulta inequivocabilmente effettuato nella vicenda che ha originato il conflitto, dal momento che lo Stato ha riservato alla Provincia la nomina del Presidente del Consiglio di disciplina. Tale parziale riconoscimento non può, peraltro, essere ritenuto satisfattivo delle competenze della Provincia, alla quale va, per converso, riconosciuto il potere di procedere alla nomina dell'intero Consiglio di disciplina. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara che non spetta allo Stato nominare i componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano, ed in conseguenza annulla il decreto 25 gennaio 1980 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
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