CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 07804/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 24/05/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. o [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Torino ha accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso le ordinanze del G.I.P. del Tribunale di quella stessa città, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti accaduti a Torino il 26 ottobre 2020 in occasione di una manifestazione di protesta contro le misure restrittive adottate dall'Autorità per contenere la diffusione del contagio da 'corona virus'. 2. Secondo la ricostruzione di merito, in quella circostanza, un nutrito gruppo di facinorosi ingaggiava violenti scontri con le Forze dell'ordine, e, approfittando dei disordini che interessavano ampie zone del centro cittadino, alcuni di loro avevano perpetrato attacchi ad alcuni esercizi commerciali anche di importanti marchi di lusso dell'abbigliamento, distruggendo vetrine e asportando oggetti di vario genere. Le indagini avevano portato a ricostruire otto episodi di furto aggravato e dodici tentativi di furto aggravato, mentre l'analisi delle videocamere di sorveglianza aveva consentito di risalire ai responsabili. Nei loro confronti veniva emesso decreto di fermo dal P.M., eseguito il 9 marzo 2021, mentre il G.I.P., pur non convalidando il provvedimento pre-cautelare, per carenza del pericolo di fuga, aveva applicato, in particolare, per quanto qui rileva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la misura intramuraria, poi sostituita, con ordinanze del 17 e 19 marzo 2021, dagli arresti domiciliari, regime che, invece, il giudice applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Proponeva appello il P.M., invocando per tutti costoro la misura di massimo rigore, che, come premesso, veniva accolto dal Tribunale distrettuale. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti indagati, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia. Tutti denunciano - con specifico riferimento al profilo cautelare - violazione o erronea applicazione delle norme che disciplinano i presupposti e le modalità applicative delle misure cautelari, dolendosi che il Tribunale non ha tenuto conto della corretta osservanza prestata da tutti i ricorrenti agli arresti domiciliari a cui sono stati sottoposti, senza dar luogo a rilievi di sorta, per diversi mesi, e della mancata considerazione di profili della personalità positivamente apprezzabili in relazione a indagati di giovanissima età, l'[OSCURATO:PERSONA] risultando appena maggiorenne e formalmente incensurato. 2.1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segnalano, inoltre, che le condotte ascritte ai ricorrenti sono maturate in un contesto ( manifestazione di protesta) affatto ordinario e difficilmente ripetibile, in cui l'occasionale assembramento ha fatto da collante motivazionale, e, comunque, lamentano il mancato scrutinio del criterio della attualità del pericolo di reiterazione. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata considerazione delle peculiari caratteristiche di personalità del ricorrente, che presenta un documentato quadro psicotico che ha dato luogo alla presa in carico da parte del Centro di [OSCURATO:PERSONA] della Asl di Torino e alla instaurazione di un procedimento di amministrazione di sostegno provvisorio. 2.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'evidenziare la corretta condotta di vita tenuta sia prima che dopo i fatti dal ricorrente, nei quali si è trovato occasionalmente coinvolto, lamenta, inoltre, il mancato scrutinio della possibilità di fronteggiare le esigenze cautelari ravvisate con il ricorso al braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono essere dichiarati, tutti, inammissibili. 1.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è afflitto da irrimediabile inammissibilità originaria, giacchè proposto personalmente dal ricorrente. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018), Aiello, Rv. 272010), essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso. (Sez. 3 n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475). Neppure può darsi rilievo sanante alla memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardivamente depositata solo il 22 dicembre 2021, ovvero successivamente allo spirare del termine ultimo (ex art. 311 cod. proc. pen. ) per la proposizione del ricorso per cassazione. 2. Venendo alle altre posizioni, è' pacifico che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né la possibilità di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto all'adozione del provvedimento impugnato, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 3. Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi sulla base dei quali ha ravvisato un quadro cautelare così grave, a carico degli odierni ricorrenti, da giustificare il ricorso alla misura di massimo rigore, analizzando singolarmente le posizioni soggettive, scrutinate con un penetrante quanto razionale esame delle peculiarità di ciascun indagato. 3.1. In sintesi, può ricordarsi che il Tribunale del riesame ha rilevato: - Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il pregresso coinvolgimento nei fatti verificatisi a Torno in occasione della finale di [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 218, cvhe egli all'epoca ei fatti qui in scrutinio si trovava sottoposto all'obbligo di dimora per altro procedimento era già destinatario di ammonimento del Questore di Torino per violenza nei confronti della sua ex compagna, per trarne un atteggiamento di indifferenza rispetto alle pretese contenitive dello Stato. Egli inoltre è gravato da due precedenti condanne per furto e da numerose pendenze per fatti analoghi a quelli per cui si procede, caratterizzati, cioè, dall'uso della forza fisica nei confronti di terzi. Cosicchè a suo carico ha formulato un giudizio di spiccatissima pericolosità, oltre che di indifferenza verso l'autorità. - Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il pregresso coinvolgimento in indagini per reati contro il patrimonio, egli annoverando svariate pendenze che lo rendono noto alle forze dell'ordine, circostanza che ha condotto ad escludere la occasionalità della condotta in contestazione, sul rilievo che, invece, è "abitualmente aduso a commettere reato contro il patrimonio, e, in particolare, ai danni di esercizi commerciali"; d'altro canto, poche settimane dopo i fatti qui in esame, è stato denunciato per invasione di terreni e edifici. Su tali elementi si fonda, dunque, un severo giudizio di inaffidabilità e di pericolosità nei suoi confronti, collegato, per un verso, al mancato raggiungimento di effetto deterrente a seguito delle pregresse esperienze con la giustizia penale, e, dall'altro, alla dimostrata pervicacia delinquenziale, che ha indotto il Tribunale distrettuale a ragionevolmente formulare una negativa prognosi sulle future condotte affermando che egli " non esiterebbe a commettere ulteriori reati contro il patrimonio anche mentre si trova sottoposto alla misura cautelare degli arresti - Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'avere partecipato ai fatti in esame - infrangendo la vetrina del negozio Gucci, quindi entrando nel negozio attraverso il varco creato e appropriandosi di merce che poi consegnava al coindagato Savoia - mentre era sottoposto , da pochissimi giorni, all'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria per un arresto in flagranza per furto aggravato, circostanza sintomatica, secondo le valutazioni del Tribunale, di indifferenza verso misure contenitive dello Stato; d'altro canto egli ha già manifestato anche insofferenza verso l'autorità, essendo gravato da condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, è gravato da numerosi precedenti, essendo stato tratto in arresto in flagranza i ben quattro occasioni. Il delineato tratto di personalità, connotato da spiccata pericolosità e inaffidabilità, ha portato a ritenere adeguata solo la misura estrema della custodia intramuraria, per l'assorbente ragione che la prognosi infausta così formulata non consente di escludere che egli possa sottrarsi agli arresti domiciliari per commettere ulteriori reati contro il patrimonio. - Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ha partecipato al saccheggio ai danni del negozio Gucci, anche scagliando pietre contro le vetrate, sono stati posti in luce i numerosi procedimenti pendenti, per fatti commessi dal 2017 in poi, per reati connotati da violenza e contro il patrimonio (minaccia e resistenza a p.u., lesioni personali, rapina, furti ), senza lasciarsi raggiungere da alcun effetto deterrente, circostanza che, segnala il tribunale, dimostra non solo la sua inaffidabilità ma anche la spiccata attitudine delinquenziale e l'indifferenza verso l'autorità. E' stato così formulata una prognosi decisamente negativa di ricaduta nell'illecito, e di inaffidabilità soggettiva circa le possibilità di rispetto delle prescrizioni cautelari meno afflittive, giacchè si è ritenuto che , anzi, egli "non esiterebbe a commettere ulteriori reati contro il patrimonio anche mentre si trova sottoposto alla misura cautelare gli arresti domiciliari". 4. Risultando lo scrutinio dell'attualità delle esigenze cautelari del tutto assorbito dalla oggettiva tempestività dell'intervento cautelare (la ordinanza genetica è del marzo 2021 e quella impugnata è del 24 maggio 2021), in stretta correlazione temporale con i fatti (ottobre 2020), risultano, infine, palesemente infondate anche le ulteriori deduzioni svolte dai rispettivi difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con riguardo al primo, la deduzione circa il mancato esame della possibilità di ricorso agli arresti domiciliari con i presidi elettronici non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha escluso in radice, in maniera pregiudiziale ed assorbente, l'idoneità del regime cautelare fiduciario. 4.2. Quanto, invece, alla deduzione svolta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al peculiare sfondo di personalità del ricorrente, che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, essa risulta assolutamente generica, oltre a incorrere nel vizio di non autosufficienza, giacchè non vi è riscontro che ve ne sia stata fatta rappresentazione al Tribunale del Riesame che, infatti, non vi fa alcun cenno; anzi, lo stesso ricorrente riferisce di avere prospettato la situazione al Giudice per le indagini preliminari, mentre non è dato sapere se anche il Tribunale del Riesame ne sia stato messo a conoscenza. 5. In conclusione, lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, i ricorrenti hanno formulato censure che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche e delle valutazioni già espresse, l'approdo del presente giudizio di legittimità è l'inammissibilità di tutti i ricorsi, con le conseguenze di legge, quanto alla condanna al pagamento delle spese del giudizio e di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2022 Il Consigliere estensore . - Maria