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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 1959

Cassazione n. 35270/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1959 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/01/1959 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 luglio 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 23 dicembre 2015 dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo C) di bancarotta semplice e ha conseguentemente rideterminato la pena per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) in anni 2 di reclusione ciascuno, fissando la stessa durata per le pene accessorie.

La imputazione ha riguardo alla condotta distrattiva di una pressa ad iniezione oggetto di locazione finanziaria con la [OSCURATO:PERSONA] spa, il Tufano quale amministratore unico sino al 26.7.2010 e il Giacalone di amministratore delegato dal 26.7.2010 alla data del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Torino in data 28.6.2011.

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso il comune difensore di fiducia, articolando un unico comune motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 17:3, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità per il reato contestato.

Sul punto la difesa lamenta che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], essendo divenuto amministratore della società soltanto dal 26 luglio 2010, non può essere chiamato a rispondere dei reati contestati.

Se è vero che nel corso della escussione testimoniale del curatore, questi ha riferito che anche Giacalone era a conoscenza delle problematiche societarie, ciò è vero nei limiti in cui a lui aveva riferito il Tufano.

Inoltre, la circostanza che la pressa inventariata fosse un'altra non è stata dimostrata, dal momento che le sole fotografie della stessa non hanno consentito alla ditta Negri - Bossi di risalire alla sua provenienza.

Ed è mancato una specifica escussione su punto da parte del sig.

Varisco della ditta [OSCURATO:PERSONA].

La eventuale sottrazione è una condotta non equiparabile a quelle tassative e tipiche previste dalla fattispecie incriminatrice di distrazione/occultamento.

Inoltre, trattandosi di un bene in leasing, la titolarità del bene resta comunque in capo al concedente e dunque la eventuale distrazione non riguarda il bene, quanto piuttosto i diritti esercitabili al riguardo dal fallimento.

In data 21 giugno 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato l'omessa notifica per l'udienza del 13 luglio per il suo assistito Giacalore. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.Va preliminarmente evidenziato che dalla verifica delle notifiche effettuate per la corretta instaurazione del contraddittorio di udienza, l'eccezione del difensore di fiducia in ordine alla omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza deve essere respinta in quanto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto avviso presso il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 30 maggio 2022.

2. L'unico comune motivo di ricorso è inammissibile in quanto in parte generico ed in parte manifestamente infondato. 2.1.1 ricorsi infatti non si confrontano con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).

2.1.1. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva, logica e non contraddittoria, argomentato in fatto (p.4 della impugnata sentenza), sulla circostanza che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sia divenuto amministratore delegato undici mesi prima che fosse dichiarato il fallimento della società e abbia dimostrato con i suoi comportamenti di essere perfettamente a conoscenza della vita societaria, come risulta dalla sua interlocuzione con il curatore fallimentare e dalla sua partecipazione alle procedure di inventario.

Inoltre, la circostanza che la pressa oggetto di leasing non fosse quella rinvenuta in sede di inventario è ampiamente e logicamente motivata in fatto dalla Corte territoriale, alla luce della testimonianza del funzionario Unicredit che ha escluso che quel macchinario corrispondesse a quello in locazione unitamente alle conclusioni del consulente del PM che ha utilizzato le foto della pressa per giungere al medesimo giudizio che, recepito e valutato dalla Corte unitamente ad altre risultanze istruttorie convergenti, è valutazione in fatto non sindacabile da questa Corte.

La sentenza impugnata chiarisce altresì, con argomentazioni logiche ed esaustive, che i beni in leasing non possono essere sottratti al patrimonio societario, in assenza di adeguato corrispettivo, senza che ciò costituisca un vero e proprio depauperamento del patrimonio.

2.1.2. Quanto, infine, alla lamentata violazione del divieto di analogia in malam partem derivante dalla incriminazione della condotta "sottrattiva", il motivo di ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con le indicazioni date dalla sentenza impugnata circa la individuazione delle possibili condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e con la giurisprudenza di questa Corte sullo specifico punto.

E' stato, al riguardo, sottolineato (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385) come le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1

I. fall. abbiano (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che grava sullo stesso, in vista della conservazione delle ragioni creditorie.

Ed è in funzione di siffatta garanzia che si spiega, del resto, l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione).

A fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente può desumersi che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

In tal senso va quindi ribadito che l'imprenditore è posto dall ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, con conseguente responsabilità del gestore per la conservazione delle risorse e dei beni sociali, in ragione dell'integrità della garanzia stessa.

La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, (2022) Rv. 282643).

Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila.

IPQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1959 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/01/1959 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 luglio 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 23 dicembre 2015 dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo C) di bancarotta semplice e ha conseguentemente rideterminato la pena per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) in anni 2 di reclusione ciascuno, fissando la stessa durata per le pene accessorie. La imputazione ha riguardo alla condotta distrattiva di una pressa ad iniezione oggetto di locazione finanziaria con la [OSCURATO:PERSONA] spa, il Tufano quale amministratore unico sino al 26.7.2010 e il Giacalone di amministratore delegato dal 26.7.2010 alla data del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Torino in data 28.6.2011. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso il comune difensore di fiducia, articolando un unico comune motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 17:3, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità per il reato contestato. Sul punto la difesa lamenta che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], essendo divenuto amministratore della società soltanto dal 26 luglio 2010, non può essere chiamato a rispondere dei reati contestati. Se è vero che nel corso della escussione testimoniale del curatore, questi ha riferito che anche Giacalone era a conoscenza delle problematiche societarie, ciò è vero nei limiti in cui a lui aveva riferito il Tufano. Inoltre, la circostanza che la pressa inventariata fosse un'altra non è stata dimostrata, dal momento che le sole fotografie della stessa non hanno consentito alla ditta Negri - Bossi di risalire alla sua provenienza. Ed è mancato una specifica escussione su punto da parte del sig. Varisco della ditta [OSCURATO:PERSONA]. La eventuale sottrazione è una condotta non equiparabile a quelle tassative e tipiche previste dalla fattispecie incriminatrice di distrazione/occultamento. Inoltre, trattandosi di un bene in leasing, la titolarità del bene resta comunque in capo al concedente e dunque la eventuale distrazione non riguarda il bene, quanto piuttosto i diritti esercitabili al riguardo dal fallimento. In data 21 giugno 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato l'omessa notifica per l'udienza del 13 luglio per il suo assistito Giacalore. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.Va preliminarmente evidenziato che dalla verifica delle notifiche effettuate per la corretta instaurazione del contraddittorio di udienza, l'eccezione del difensore di fiducia in ordine alla omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza deve essere respinta in quanto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto avviso presso il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 30 maggio 2022. 2. L'unico comune motivo di ricorso è inammissibile in quanto in parte generico ed in parte manifestamente infondato. 2.1.1 ricorsi infatti non si confrontano con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2.1.1. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva, logica e non contraddittoria, argomentato in fatto (p.4 della impugnata sentenza), sulla circostanza che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sia divenuto amministratore delegato undici mesi prima che fosse dichiarato il fallimento della società e abbia dimostrato con i suoi comportamenti di essere perfettamente a conoscenza della vita societaria, come risulta dalla sua interlocuzione con il curatore fallimentare e dalla sua partecipazione alle procedure di inventario. Inoltre, la circostanza che la pressa oggetto di leasing non fosse quella rinvenuta in sede di inventario è ampiamente e logicamente motivata in fatto dalla Corte territoriale, alla luce della testimonianza del funzionario Unicredit che ha escluso che quel macchinario corrispondesse a quello in locazione unitamente alle conclusioni del consulente del PM che ha utilizzato le foto della pressa per giungere al medesimo giudizio che, recepito e valutato dalla Corte unitamente ad altre risultanze istruttorie convergenti, è valutazione in fatto non sindacabile da questa Corte. La sentenza impugnata chiarisce altresì, con argomentazioni logiche ed esaustive, che i beni in leasing non possono essere sottratti al patrimonio societario, in assenza di adeguato corrispettivo, senza che ciò costituisca un vero e proprio depauperamento del patrimonio. 2.1.2. Quanto, infine, alla lamentata violazione del divieto di analogia in malam partem derivante dalla incriminazione della condotta "sottrattiva", il motivo di ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con le indicazioni date dalla sentenza impugnata circa la individuazione delle possibili condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e con la giurisprudenza di questa Corte sullo specifico punto. E' stato, al riguardo, sottolineato (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385) come le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall. abbiano (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che grava sullo stesso, in vista della conservazione delle ragioni creditorie. Ed è in funzione di siffatta garanzia che si spiega, del resto, l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). A fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente può desumersi che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. In tal senso va quindi ribadito che l'imprenditore è posto dall ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, con conseguente responsabilità del gestore per la conservazione delle risorse e dei beni sociali, in ragione dell'integrità della garanzia stessa. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, (2022) Rv. 282643). Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila. IPQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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