Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 04572/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17592/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 17592/2013 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 4572/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA, n. 04/07/13, depositata il 18/01/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (in seguito “contribuente”) ha proposto ricorso per cassazione, con dieci motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello dell’ufficio finanziario avverso la sentenza (n. 156/12/2011) con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano, dopo averli riuniti, per quanto ancora rileva, ha accolto i ricorsi della società (segnatamente) avverso i seguenti atti impositivi, riguardanti il periodo d’imposta 2006 (i) avviso di accertamento n.

R1L082H00208/2010, per maggiore Ires teorica dovuta dalla contribuente quale società consolidante e consolidata; (ii) avviso di accertamento n.

R1L082H00210/2010 per maggiore Ires dovuta dalla contribuente quale società consolidante; (iii) avviso di accertamento n.

R1L082H00209/2010 per maggiori Iva e Irap.

2. Con istanza datata 21/05/2019 e con successiva nota di deposito di documenti del 06/06/2019, la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio fino al 31/12/2020, dando atto di essersi avvalsa, in relazione a ciascun avviso, con domande del 29/05/2019, della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto (laddove necessario, in relazione a ciascun avviso, ai fini della definizione) al pagamento (con modello F24, quietanzato) della prima rata dovuta per la procedura condonistica. r.g. n. 17592/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 17592/2013 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 4572/2022 Data pubblicazione 11/02/2022

3. Con atto del 16/12/2020 la contribuente ha insistito nella richiesta di dichiarazione dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con compensazione delle spese di lite.

4. In precedenza l’Agenzia delle entrate, con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] — sulla premessa che la [OSCURATO:PERSONA] II di Milano, con note dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 29/07/2020, aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domande di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, per gli avvisi nn.

R1L082H00208/2010 e R1L082H00209/2010 e che le stesse erano risultate regolari —, aveva chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, limitatamente ai detti atti impositivi.

5. Sussistono, dunque, le condizioni per la declaratoria d’estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, in relazione agli avvisi nn.

R1L082H00208/2010 e R1L082H00209/2010, nonché di (mera) estinzione del giudizio per l’avviso n.

R1L082H00210/2010, per il quale (a differenza degli altri due atti impositivi) l’Agenzia non ha esplicitamente aderito all’istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere proposta dalla contribuente.

Rispetto a tale ultimo avviso, infatti, la domanda di definizione agevolata è stata presentata, è stato versato l’importo della prima rata (euro 8.659,13, come risulta dalla quietanza modello F24), e, infine, entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13, dell’art. 6, del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato.

Pertanto, ai sensi di tale comma 13, dell’articolo 6, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31/12/2020.

6. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del r.g. n. 17592/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 17592/2013 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 4572/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 2018.

Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17592/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 17592/2013 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 4572/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 04/07/13, depositata il 18/01/2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (in seguito “contribuente”) ha proposto ricorso per cassazione, con dieci motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello dell’ufficio finanziario avverso la sentenza (n. 156/12/2011) con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano, dopo averli riuniti, per quanto ancora rileva, ha accolto i ricorsi della società (segnatamente) avverso i seguenti atti impositivi, riguardanti il periodo d’imposta 2006 (i) avviso di accertamento n. R1L082H00208/2010, per maggiore Ires teorica dovuta dalla contribuente quale società consolidante e consolidata; (ii) avviso di accertamento n. R1L082H00210/2010 per maggiore Ires dovuta dalla contribuente quale società consolidante; (iii) avviso di accertamento n. R1L082H00209/2010 per maggiori Iva e Irap. 2. Con istanza datata 21/05/2019 e con successiva nota di deposito di documenti del 06/06/2019, la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio fino al 31/12/2020, dando atto di essersi avvalsa, in relazione a ciascun avviso, con domande del 29/05/2019, della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto (laddove necessario, in relazione a ciascun avviso, ai fini della definizione) al pagamento (con modello F24, quietanzato) della prima rata dovuta per la procedura condonistica. r.g. n. 17592/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 17592/2013 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 4572/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 3. Con atto del 16/12/2020 la contribuente ha insistito nella richiesta di dichiarazione dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con compensazione delle spese di lite. 4. In precedenza l’Agenzia delle entrate, con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] — sulla premessa che la [OSCURATO:PERSONA] II di Milano, con note dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 29/07/2020, aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domande di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, per gli avvisi nn. R1L082H00208/2010 e R1L082H00209/2010 e che le stesse erano risultate regolari —, aveva chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, limitatamente ai detti atti impositivi. 5. Sussistono, dunque, le condizioni per la declaratoria d’estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, in relazione agli avvisi nn. R1L082H00208/2010 e R1L082H00209/2010, nonché di (mera) estinzione del giudizio per l’avviso n. R1L082H00210/2010, per il quale (a differenza degli altri due atti impositivi) l’Agenzia non ha esplicitamente aderito all’istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere proposta dalla contribuente. Rispetto a tale ultimo avviso, infatti, la domanda di definizione agevolata è stata presentata, è stato versato l’importo della prima rata (euro 8.659,13, come risulta dalla quietanza modello F24), e, infine, entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13, dell’art. 6, del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Pertanto, ai sensi di tale comma 13, dell’articolo 6, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31/12/2020. 6. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del r.g. n. 17592/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 17592/2013 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 4572/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 2018. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. 7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia d
Sentenza Cassazione n. 04572/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris