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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 1951

Cassazione n. 32014/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ricorre [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 nr. 2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 193 e 533 cod. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta un alternativo apprezzamento di merito, senza dedurre il travisamento della prova, e si affida a enunciati del tutto generici in ordine alla condanna della sorella dell'imputato, senza chiarire in alcun modo in che termini essa incida sulla decisione impugnata (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01);considerato che il secondo motivo - che lamenta il vizio motivazionale con riferimento alle risultanze istruttorie - e il terzo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena -, i quali possono essere trattati congiuntamente, sono patentemente generici poiché contengono le predette allegazioni in termini del tutto assertivi, inidonei a costituire una compiuta critica alla sentenza impugnata; ritenuto che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria con la quale il difensore dell'imputato ha inteso contestare l'assegnazione del procedimento alla Settima Sezione e ribadire l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il r P.Q.[OSCURATO:PERSONA] se.»,77ic. o: 2_11:;\':=7,t •A¦ va;#0!,,,,-,,,.; 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ricorre [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 nr. 2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 193 e 533 cod. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta un alternativo apprezzamento di merito, senza dedurre il travisamento della prova, e si affida a enunciati del tutto generici in ordine alla condanna della sorella dell'imputato, senza chiarire in alcun modo in che termini essa incida sulla decisione impugnata (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01);considerato che il secondo motivo - che lamenta il vizio motivazionale con riferimento alle risultanze istruttorie - e il terzo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena -, i quali possono essere trattati congiuntamente, sono patentemente generici poiché contengono le predette allegazioni in termini del tutto assertivi, inidonei a costituire una compiuta critica alla sentenza impugnata; ritenuto che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria con la quale il difensore dell'imputato ha inteso contestare l'assegnazione del procedimento alla Settima Sezione e ribadire l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il r P.Q.[OSCURATO:PERSONA] se.»,77ic. o: 2_11:;\':=7,t •A¦ va;#0!,,,,-,,,.; 2
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