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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25812/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 26/11/2020, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei mesi quattro di reclusione ed euro 24.000 di multa perché responsabile dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 (per illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana), riduceva la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 24.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e correlato vizio di motivazione e solleva questione di legittimità costituzionale della predetta norma.

Argomenta che i Giudici di appello avevano erroneamente ritenuto di non dover assorbire la fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 in quella più grave di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, stante la totale sovrapponibilità materiale delle condotte connesse alla detenzione da parte dell'imputato di due diverse sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana); avevano, pertanto, applicato la disciplina del concorso formale ex art. 81 cod.pen. ritenendo che i fatti storici integravano due distinte ipotesi di reato e in quanto tali non assorbibili; andava, invece, considerato che l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie e deve escludersi il concorso formale quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative; tale principio poteva applicarsi anche in caso di detenzione di sostanze stupefacenti diverse; inoltre, l'unicità della disposizione violata andava desunta anche dalla giurisprudenza di legittimità relativa all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 che ha affermato che la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura costituisce un'unica condotta; in definitiva, la condotta dell'imputato doveva considerarsi un unico reato per una relazione di sussidiarietà tra il comma 1 ed il comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Solleva, quindi, in caso di non percorribilità dell'interpretazione della norma prospettata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, come interpretato dalla giurisprudenza, nella parte in cui prevede che la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti a gruppi tabellari diversi integri necessariamente due distinte fattispecie di reato, per violazione dell'art. 3 Cost, e cioè, del principio di uguaglianza perché a fronte della detenzione di diverse sostanze stupefacenti, costituenti situazioni uguali, si determinano esiti diversi quanto alla unicità del reato e del principio di ragionevolezza perchè la detenzione di due droghe pesanti sarebbe punita meno gravemente della detenzione di una droga pesante ed una leggera. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Il ricorrente pone la questione del tema del concorso di reati nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta incriminata sia costituito da sostanze stupefacenti eterogenee, in relazione alla violazione dell'art. 3 Cost, e cioè, del principio di uguaglianza perché a fronte della detenzione di diverse sostanze stupefacenti, costituenti situazioni uguali, si determinerebbero esiti diversi quanto alla unicità del reato nonchè del principio di ragionevolezza perchè la detenzione di due droghe pesanti sarebbe punita meno gravemente della detenzione di una droga pesante ed una leggera.

2.1. Il tema, facendo riferimento alla disciplina vigente, va perimetrato alle ipotesi in cui le stesse siano catalogate in tabelle diverse, posto che quella di stupefacente è nozione legale, ancorata, per l'appunto, al sistema tabellare normativamente configurato, il quale concorre a definire l'ambito di tipicità delle diverse disposizioni incriminatrici (cfr., Sez.

U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211073; Sez.

U, n. 29316 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264263).

Ne consegue che la singola condotta avente ad oggetto sostanze iscritte nella medesima tabella o nel medesimo gruppo omogeneo di tabelle integra un unico fatto di reato (ex multis, Sez. 6, n. 12153 del 10/10/1994, Napoli, Rv. 200068).

Va ricordato che, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990, la giurisprudenza era compatta nel ritenere che, nel caso di simultanea detenzione di sostanze differenti inserite nelle tabelle 1 e 3 ed in quelle 2 e 4 dell'art. 14, non fosse configurabile un concorso apparente di norme incriminatrici, bensì un'ipotesi di concorso tra i reati previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 4 dell'art. 73, da ritenersi eventualmente avvinti sotto il vincolo della continuazione là dove ne ricorressero i presupposti (tra le tante v., Sez. 6, n. 35637 del 16/04/2003, Poppi, Rv. 226649; Sez. 4, n. 3208 del 21/02/1997, Buttazzo, Rv. 207879).

A conclusioni diametralmente opposte questa è invece pervenuta successivamente alle modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006, che aveva superato la distinzione di trattamento giuridico tra le sostanze classificate come stupefacenti, inserendole tutte nell'ambito di un'unica tabella.

Coerentemente alla tradizionale posizione assunta in precedenza con riguardo ai fatti concernenti sostanze inserite in tabelle omogenee, si è dunque affermato che la contestuale detenzione di sostanze eterogenee non integrasse una pluralità di illeciti, bensì un unico reato (Sez. 6, n. 1735 del 20/12/2007, dep. 2008, Tawali, Rv. 238391; Sez. 4, n. 37993 del 09/07/2008, Isoni, Rv. 241060; Sez. 6, n. 34789 del 21/04/2008, Castioni, Rv. 241375; Sez. 4, n. 42485 del 17/07/2009, Manganiello, Rv. 245458; Sez. 6, n. 10613 del 11/02/2014, Franzoni, Rv. 259356).

Alla riviviscenza dell'originaria disciplina contenuta nell'art. 73, ad opera della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, ha però fatto seguito il "ripristino" dell'indirizzo interpretativo formatosi antecedentemente alla novella del 2006, favorevole alla configurazione di reati autonomi - eventualmente unificabili ai sensi dell'art. 81 cod. pen. - in presenza di sostanze oggetto di un distinto inquadramento tabellare (in questo senso, Sez. 4, n. 43432 del 07/10/2015, Rodriguez, Rv. 264778; Sez. 1, n. 885 del 04/11/2015, dep. 2016, Codebò, Rv. 265719; Sez. 4, n. 43464 del 01/07/2014, Lombardo, Rv. 260731; 19 Sez. 4, n. 44808 del 26/09/2014, Madani, Rv. 260735; Sez. 6, n. 24376 del 06/03/2014, Cordone, Rv. 259154).

Tale orientamento va ribadito, secondo le argomentazioni già gspresse dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte (cfr Sez.0 n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02, in parte motiva).

In particolare, deve osservarsi che nella formulazione fatta rivivere dal giudice delle leggi (cfr., Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, )azouli, Rv. 264205) e successivamente integrata dagli interventi legislativi del 2013 e del 2014, l'art. 73 T.U. stup. si atteggia a norma mista cumulativa e cioè disposizione che prevede più norme incriminatrici autonome cui corrispondono distinte fattispecie di reato.

Ognuno dei primi cinque commi contiene invece una norma a più fattispecie, atteso che negli stessi vengono tipizzate modalità alternative di realizzazione di un medesimo reato, come pacificamente riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità di una pluralità di reati nel caso di realizzazione da parte dello stesso agente, nel medesimo contesto e con riguardo allo stesso oggetto materiale, di più condotte tra quelle descritte dalle singole disposizioni (in questo senso tra le più recenti, anche successive ai rivolgimenti che hanno interessato l'art. 73, Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, Pintori, Rv. 246404; Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421; Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266).

La previsione di autonome norme incriminatrici non esclude, peraltro, che sussistano rapporti di potenziale interferenza tra alcune di esse, che l'analisi strutturale delle diverse fattispecie consente di riportare al fenomeno del concorso apparente e di risolvere ricorrendo al principio di specialità.

Così è, come si è già detto, per i rapporti tra la norma prevista dal comma 5 e quelle contenute nei commi precedenti, ma alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle fattispecie tipizzate dai commi 2 e 3, evidentemente speciali rispetto a quelle previste dai commi 1 e

4. Queste ultime due non risultano invece sovrapponibili - pur nell'identità delle condotte che ne integrano l'elemento oggettivo - proprio in ragione della diversa specificazione dell'oggetto materiale che le caratterizza reciprocamente.

Diversità che ancor più risalta alla luce della già evocata natura legale della nozione delle sostanze che devono qualificarsi come stupefacenti e della differenziata classificazione delle medesime operata attraverso il sistema tabellare.

In tal senso si apprezza dunque la volontà del legislatore del 1990 - riattualizzata dall'intervento demolitorio del giudice delle leggi del 2014 - di configurare fattispecie autonome di reato dirette ad isolare forme (e non solo gradi) differenti di aggressione del comune fascio di interessi tutelati - in principalità la salute della collettività, ma altresì l'ordine e la sicurezza pubblica - in relazione al tipo di sostanza oggetto delle condotte incriminate.

E' pur vero, inoltre, che in entrambe le disposizioni in esame l'oggetto di queste ultime è declinato al plurale («sostanze»); declinazione che però non può essere letta disgiuntamente alla successiva specificazione della classificazione tabellare di tali "sostanze".

In ragione dell'evidenziata differenza strutturale tra le due fattìspecie non è, dunque, possibile ritenere che il concorso tra le rispettive norme incriminatrici sia apparente invece che reale, nemmeno nel caso in cui le stesse vengano contestualmente realizzate attraverso un'unica condotta.

Ne consegue che in ogni caso i rapporti tra le medesime fattispecie nella loro formulazione vigente devono essere sempre ricondotti al fenomeno del concorso di reati; e va ribadito che nel caso in cui la condotta si riveli unica, il concorso di reati deve essere qualificato come formale, trovando conseguentemente la sua disciplina nella previsione di cui all'art. 81, primo comma, cod. pen., senza che debba essere acquisita pertanto la prova di un disegno criminoso unitario al fine di applicare il cumulo giuridico sanzionatorio stabilito dalla richiamata disposizione, giacché questo è sostanzialmente presunto dalla disposizione citata.

Qualora, per converso, siano enucleabili condotte distinte riferibili alle diverse tipologie di stupefacente, sarà ovviamente compito del giudice stabilire se sussistano o meno i presupposti per ricondurre il concorso materiale dei reati configurabile nella specie alla disciplina di cui al secondo comma della disposizione da ultima citata.

2.2. Né coglie nel segno la deduzione difensiva incentrata sulla configurazione quale reato unitario della fattispecie di cui al comma 5 d.P.R. n. 309/1990 La fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. stup., così come ridefinita da ultimo dalla legge n. 79 del 2014, concorre con ognuna di quelle previste dai primi quattro commi dello stesso articolo - come configurate precedentemente all'intervento della legge n. 49 del 2006, in quanto fatte rivivere dal giudice delle leggi con la citata sentenza n. 32 del 2014 - nel punire i medesimi fatti descritti da questi ultimi e che la stessa espressamente richiama.

Si tratta, all'evidenza, di un caso di concorso solo apparente di norme incriminatrici, posto che il suddetto comma 5, isolando attraverso i ricordati parametri una specifica classe di fatti (quelli comunque tipici, ma di lieve entità), si pone in rapporto di specialità unilaterale con le altre disposizioni menzionate, essendo indiscutibile che, qualora dovesse venire meno, i medesimi fatti tornerebbero a ricadere nell'ambito di incriminazione di queste ultime.

Deve quindi ritenersi che, nella trasformazione da attenuante ad effetto speciale a titolo autonomo di reato, la fattispecie di cui si tratta abbia conservato la sua funzione di individuare quei fatti che si caratterizzano per una ridotta offensività, allo scopo di sottrarli al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 T.U. stup. nella prospettiva di rendere il sistema repressivo in materia di stupefacenti maggiormente rispondente ai principi sanciti dall'art. 27 cost.

Non èr dunque, ingiustificato né irragionevole il diverso trattamento sanzionatorio rimarcato dal ricorrente, in quanto correlato al diverso grado di offensività del fatto.

2.3. Infine, va anche considerando che la pena viene adeguata alla gravità del caso concreto dal giudice mediante il potere discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen. e, quindi, neppure può porsi, in astratto, la questione ulteriore prospettata dal ricorrente e, cioè, che la detenzione di due droghe pesanti sarebbe punita meno gravemente della detenzione di una droga pesante ed una leggera.

2.4. Dalle suesposte considerazioni discente la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 26/11/2020, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei mesi quattro di reclusione ed euro 24.000 di multa perché responsabile dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 (per illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana), riduceva la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 24.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e correlato vizio di motivazione e solleva questione di legittimità costituzionale della predetta norma. Argomenta che i Giudici di appello avevano erroneamente ritenuto di non dover assorbire la fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 in quella più grave di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, stante la totale sovrapponibilità materiale delle condotte connesse alla detenzione da parte dell'imputato di due diverse sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana); avevano, pertanto, applicato la disciplina del concorso formale ex art. 81 cod.pen. ritenendo che i fatti storici integravano due distinte ipotesi di reato e in quanto tali non assorbibili; andava, invece, considerato che l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie e deve escludersi il concorso formale quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative; tale principio poteva applicarsi anche in caso di detenzione di sostanze stupefacenti diverse; inoltre, l'unicità della disposizione violata andava desunta anche dalla giurisprudenza di legittimità relativa all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 che ha affermato che la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura costituisce un'unica condotta; in definitiva, la condotta dell'imputato doveva considerarsi un unico reato per una relazione di sussidiarietà tra il comma 1 ed il comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Solleva, quindi, in caso di non percorribilità dell'interpretazione della norma prospettata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, come interpretato dalla giurisprudenza, nella parte in cui prevede che la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti a gruppi tabellari diversi integri necessariamente due distinte fattispecie di reato, per violazione dell'art. 3 Cost, e cioè, del principio di uguaglianza perché a fronte della detenzione di diverse sostanze stupefacenti, costituenti situazioni uguali, si determinano esiti diversi quanto alla unicità del reato e del principio di ragionevolezza perchè la detenzione di due droghe pesanti sarebbe punita meno gravemente della detenzione di una droga pesante ed una leggera. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Il ricorrente pone la questione del tema del concorso di reati nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta incriminata sia costituito da sostanze stupefacenti eterogenee, in relazione alla violazione dell'art. 3 Cost, e cioè, del principio di uguaglianza perché a fronte della detenzione di diverse sostanze stupefacenti, costituenti situazioni uguali, si determinerebbero esiti diversi quanto alla unicità del reato nonchè del principio di ragionevolezza perchè la detenzione di due droghe pesanti sarebbe punita meno gravemente della detenzione di una droga pesante ed una leggera. 2.1. Il tema, facendo riferimento alla disciplina vigente, va perimetrato alle ipotesi in cui le stesse siano catalogate in tabelle diverse, posto che quella di stupefacente è nozione legale, ancorata, per l'appunto, al sistema tabellare normativamente configurato, il quale concorre a definire l'ambito di tipicità delle diverse disposizioni incriminatrici (cfr., Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211073; Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264263). Ne consegue che la singola condotta avente ad oggetto sostanze iscritte nella medesima tabella o nel medesimo gruppo omogeneo di tabelle integra un unico fatto di reato (ex multis, Sez. 6, n. 12153 del 10/10/1994, Napoli, Rv. 200068). Va ricordato che, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990, la giurisprudenza era compatta nel ritenere che, nel caso di simultanea detenzione di sostanze differenti inserite nelle tabelle 1 e 3 ed in quelle 2 e 4 dell'art. 14, non fosse configurabile un concorso apparente di norme incriminatrici, bensì un'ipotesi di concorso tra i reati previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 4 dell'art. 73, da ritenersi eventualmente avvinti sotto il vincolo della continuazione là dove ne ricorressero i presupposti (tra le tante v., Sez. 6, n. 35637 del 16/04/2003, Poppi, Rv. 226649; Sez. 4, n. 3208 del 21/02/1997, Buttazzo, Rv. 207879). A conclusioni diametralmente opposte questa è invece pervenuta successivamente alle modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006, che aveva superato la distinzione di trattamento giuridico tra le sostanze classificate come stupefacenti, inserendole tutte nell'ambito di un'unica tabella. Coerentemente alla tradizionale posizione assunta in precedenza con riguardo ai fatti concernenti sostanze inserite in tabelle omogenee, si è dunque affermato che la contestuale detenzione di sostanze eterogenee non integrasse una pluralità di illeciti, bensì un unico reato (Sez. 6, n. 1735 del 20/12/2007, dep. 2008, Tawali, Rv. 238391; Sez. 4, n. 37993 del 09/07/2008, Isoni, Rv. 241060; Sez. 6, n. 34789 del 21/04/2008, Castioni, Rv. 241375; Sez. 4, n. 42485 del 17/07/2009, Manganiello, Rv. 245458; Sez. 6, n. 10613 del 11/02/2014, Franzoni, Rv. 259356). Alla riviviscenza dell'originaria disciplina contenuta nell'art. 73, ad opera della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, ha però fatto seguito il "ripristino" dell'indirizzo interpretativo formatosi antecedentemente alla novella del 2006, favorevole alla configurazione di reati autonomi - eventualmente unificabili ai sensi dell'art. 81 cod. pen. - in presenza di sostanze oggetto di un distinto inquadramento tabellare (in questo senso, Sez. 4, n. 43432 del 07/10/2015, Rodriguez, Rv. 264778; Sez. 1, n. 885 del 04/11/2015, dep. 2016, Codebò, Rv. 265719; Sez. 4, n. 43464 del 01/07/2014, Lombardo, Rv. 260731; 19 Sez. 4, n. 44808 del 26/09/2014, Madani, Rv. 260735; Sez. 6, n. 24376 del 06/03/2014, Cordone, Rv. 259154). Tale orientamento va ribadito, secondo le argomentazioni già gspresse dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte (cfr Sez.0 n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02, in parte motiva). In particolare, deve osservarsi che nella formulazione fatta rivivere dal giudice delle leggi (cfr., Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, )azouli, Rv. 264205) e successivamente integrata dagli interventi legislativi del 2013 e del 2014, l'art. 73 T.U. stup. si atteggia a norma mista cumulativa e cioè disposizione che prevede più norme incriminatrici autonome cui corrispondono distinte fattispecie di reato. Ognuno dei primi cinque commi contiene invece una norma a più fattispecie, atteso che negli stessi vengono tipizzate modalità alternative di realizzazione di un medesimo reato, come pacificamente riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità di una pluralità di reati nel caso di realizzazione da parte dello stesso agente, nel medesimo contesto e con riguardo allo stesso oggetto materiale, di più condotte tra quelle descritte dalle singole disposizioni (in questo senso tra le più recenti, anche successive ai rivolgimenti che hanno interessato l'art. 73, Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, Pintori, Rv. 246404; Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421; Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266). La previsione di autonome norme incriminatrici non esclude, peraltro, che sussistano rapporti di potenziale interferenza tra alcune di esse, che l'analisi strutturale delle diverse fattispecie consente di riportare al fenomeno del concorso apparente e di risolvere ricorrendo al principio di specialità. Così è, come si è già detto, per i rapporti tra la norma prevista dal comma 5 e quelle contenute nei commi precedenti, ma alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle fattispecie tipizzate dai commi 2 e 3, evidentemente speciali rispetto a quelle previste dai commi 1 e 4. Queste ultime due non risultano invece sovrapponibili - pur nell'identità delle condotte che ne integrano l'elemento oggettivo - proprio in ragione della diversa specificazione dell'oggetto materiale che le caratterizza reciprocamente. Diversità che ancor più risalta alla luce della già evocata natura legale della nozione delle sostanze che devono qualificarsi come stupefacenti e della differenziata classificazione delle medesime operata attraverso il sistema tabellare. In tal senso si apprezza dunque la volontà del legislatore del 1990 - riattualizzata dall'intervento demolitorio del giudice delle leggi del 2014 - di configurare fattispecie autonome di reato dirette ad isolare forme (e non solo gradi) differenti di aggressione del comune fascio di interessi tutelati - in principalità la salute della collettività, ma altresì l'ordine e la sicurezza pubblica - in relazione al tipo di sostanza oggetto delle condotte incriminate. E' pur vero, inoltre, che in entrambe le disposizioni in esame l'oggetto di queste ultime è declinato al plurale («sostanze»); declinazione che però non può essere letta disgiuntamente alla successiva specificazione della classificazione tabellare di tali "sostanze". In ragione dell'evidenziata differenza strutturale tra le due fattìspecie non è, dunque, possibile ritenere che il concorso tra le rispettive norme incriminatrici sia apparente invece che reale, nemmeno nel caso in cui le stesse vengano contestualmente realizzate attraverso un'unica condotta. Ne consegue che in ogni caso i rapporti tra le medesime fattispecie nella loro formulazione vigente devono essere sempre ricondotti al fenomeno del concorso di reati; e va ribadito che nel caso in cui la condotta si riveli unica, il concorso di reati deve essere qualificato come formale, trovando conseguentemente la sua disciplina nella previsione di cui all'art. 81, primo comma, cod. pen., senza che debba essere acquisita pertanto la prova di un disegno criminoso unitario al fine di applicare il cumulo giuridico sanzionatorio stabilito dalla richiamata disposizione, giacché questo è sostanzialmente presunto dalla disposizione citata. Qualora, per converso, siano enucleabili condotte distinte riferibili alle diverse tipologie di stupefacente, sarà ovviamente compito del giudice stabilire se sussistano o meno i presupposti per ricondurre il concorso materiale dei reati configurabile nella specie alla disciplina di cui al secondo comma della disposizione da ultima citata. 2.2. Né coglie nel segno la deduzione difensiva incentrata sulla configurazione quale reato unitario della fattispecie di cui al comma 5 d.P.R. n. 309/1990 La fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. stup., così come ridefinita da ultimo dalla legge n. 79 del 2014, concorre con ognuna di quelle previste dai primi quattro commi dello stesso articolo - come configurate precedentemente all'intervento della legge n. 49 del 2006, in quanto fatte rivivere dal giudice delle leggi con la citata sentenza n. 32 del 2014 - nel punire i medesimi fatti descritti da questi ultimi e che la stessa espressamente richiama. Si tratta, all'evidenza, di un caso di concorso solo apparente di norme incriminatrici, posto che il suddetto comma 5, isolando attraverso i ricordati parametri una specifica classe di fatti (quelli comunque tipici, ma di lieve entità), si pone in rapporto di specialità unilaterale con le altre disposizioni menzionate, essendo indiscutibile che, qualora dovesse venire meno, i medesimi fatti tornerebbero a ricadere nell'ambito di incriminazione di queste ultime. Deve quindi ritenersi che, nella trasformazione da attenuante ad effetto speciale a titolo autonomo di reato, la fattispecie di cui si tratta abbia conservato la sua funzione di individuare quei fatti che si caratterizzano per una ridotta offensività, allo scopo di sottrarli al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 T.U. stup. nella prospettiva di rendere il sistema repressivo in materia di stupefacenti maggiormente rispondente ai principi sanciti dall'art. 27 cost. Non èr dunque, ingiustificato né irragionevole il diverso trattamento sanzionatorio rimarcato dal ricorrente, in quanto correlato al diverso grado di offensività del fatto. 2.3. Infine, va anche considerando che la pena viene adeguata alla gravità del caso concreto dal giudice mediante il potere discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen. e, quindi, neppure può porsi, in astratto, la questione ulteriore prospettata dal ricorrente e, cioè, che la detenzione di due droghe pesanti sarebbe punita meno gravemente della detenzione di una droga pesante ed una leggera. 2.4. Dalle suesposte considerazioni discente la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 25812/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris