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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03363/2023

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ORDINANZA sul ricorso 34924-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente 3649 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1275/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/10/2019 R.G.N. 1444/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sulla base di contestazione che ascriveva al dipendente l'assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per oltre venti giorni e l'avere fatto parte di una rete criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti con coinvolgimento anche in un furto presso il supermercato ove il Ricca prestava la propria attività;

2. la Corte di merito, richiamato l'art. 222 c.c.n.l.

Terziario in base al quale, salvo i casi di legittimo impedimento e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze del dipendente devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, ha ritenuto che tale obbligo non potesse ritenersi assolto dall'asserita comunicazione verbale che sarebbe stata fatta all'azienda dalla madre e dalla sorella del dipendente, tratto in arresto nell'ambito di un'operazione antidroga; il giudice di appello ha altresì escluso che la carcerazione preventiva, situazione nella quale si trovava il Ricca, potesse configurare impedimento assoluto alla comunicazione all'azienda dell'assenza ed evidenziato che costituiva onere del lavoratore, onere in concreto non assolto, dimostrare la assoluta impossibilità di far pervenire tramite il proprio legale siffatta comunicazione; secondo la sentenza impugnata, inoltre, la fondatezza del primo addebito, da solo idoneo a giustificare la sanzione espulsiva, assorbiva la necessità di esame del secondo illecito contestato;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione degli artt. 222 e 225 c.c.n.l.

Terzario in relazione all'art. 1218 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria la comunicazione scritta al fine di rendere edotta la datrice di lavoro delle ragioni dell'assenza;

2. con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 222 e 225 c.c.n.l.

Terziario in relazione all'art. 1218 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere da un lato escluso che lo stato di detenzione del Ricca si configurasse quale assenza arbitraria dal lavoro e dall'altro ritenuto permanere l'obbligo di prestazione, con onere a carico del lavoratore di dimostrare la impossibilità di rendere edotto il datore di lavoro; evidenzia, inoltre, che la società non aveva mai dedotto di avere subito disfunzioni organizzative dalla condotta del Ricca;

3. il primo motivo di ricorso presenta un profilo di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, comma 2 n. 4 cod. proc. civ., per l'omesso deposito del testo integrale del contratto collettivo della cui interpretazione si duole, deposito che parte ricorrente neppure allega di avere effettuato nelle fasi di merito, come suo onere (Cass.n. 6255/2019, Cass. n. 4350/2015, Cass. 25038/2013, Cass.22726/2011);

3.1. il motivo è inoltre inammissibile in quanto la critica concretamente articolata dall'odierno ricorrente non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata la quale risiede nel non avere il lavoratore fatto pervenire alla società datrice di lavoro la comunicazione scritta relativa all'assenza nel termine di tre giorni, come prescritto dalla norma collettiva, e non, come sembra opinare parte ricorrente, nel fatto che tale comunicazione non fosse stata effettuata personalmente dal lavoratore (sentenza, pag. 7, terzo capoverso); tanto esclude la pretesa contraddittorietà di motivazione la quale peraltro, alla luce dell'attuale configurazione del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ, non si configura come autonoma ragione cassatoria salvo che tale contraddittorietà si risolva in assoluta illogicità di motivazione tale da non consentire la ricostruzione delle effettive ragioni della decisione, e quindi in un vizio di motivazione apparente nello specifico neppure denunziato;

4. il secondo motivo di ricorso è da respingere;

4.1. la sentenza impugnata non ha affatto affermato, come mostra di ritenere parte ricorrente, che la custodia cautelare non integrava un legittimo impedimento alla prestazione lavorativa ma solo che il lavoratore non aveva dimostrato che essa costituiva impedimento a far pervenire alla società datrice di lavoro, anche per il tramite del proprio procuratore(come avvenuto in seguito per la richiesta di documentazione) la giustificazione scritta dell'assenza;4.2. il giudice del reclamo ha in tal modo mostrato di tenere ben distinto l'obbligo di rendere la prestazione lavorativa vera e propria dall'obbligo, ad essa esterno, di comunicazione scritta dell'assenza ( e ciò anche ove tale assenza non potesse qualificarsi arbitraria, come nello specifico); in relazione a tale ultimo profilo, unico rilevante alla luce delle ragioni alla base del licenziamento, la Corte di merito ha ritenuto essere rimasta indimostrato dal lavoratore, sul quale ricadeva il relativo onere, la impossibilità di far pervenire le proprie giustificazioni scritte;

4.3. quest'ultima affermazione non risulta validamente censurata; è infatti inidonea a tal fine la deduzione del ricorrente circa l'insussistenza di gravi e precise ragioni legittimanti il recesso datoriale, affidata alla considerazione dell'assenza di un concreto pregiudizio per la società datrice; tale profilo non risulta effettivamente trattato in sentenza, ma, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto;

4.4. parimenti inidonea la deduzione dell'avvenuta comunicazione dell'assenza tramite terzi, circostanza che oltre a non essere evocata nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n, 6 cod. proc. civ., risulta intrinsecamente ininfluente una volta accertato che l'obbligo concerneva la comunicazione scritta;5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del la società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 34924-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente 3649 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1275/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/10/2019 R.G.N. 1444/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sulla base di contestazione che ascriveva al dipendente l'assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per oltre venti giorni e l'avere fatto parte di una rete criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti con coinvolgimento anche in un furto presso il supermercato ove il Ricca prestava la propria attività; 2. la Corte di merito, richiamato l'art. 222 c.c.n.l. Terziario in base al quale, salvo i casi di legittimo impedimento e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze del dipendente devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, ha ritenuto che tale obbligo non potesse ritenersi assolto dall'asserita comunicazione verbale che sarebbe stata fatta all'azienda dalla madre e dalla sorella del dipendente, tratto in arresto nell'ambito di un'operazione antidroga; il giudice di appello ha altresì escluso che la carcerazione preventiva, situazione nella quale si trovava il Ricca, potesse configurare impedimento assoluto alla comunicazione all'azienda dell'assenza ed evidenziato che costituiva onere del lavoratore, onere in concreto non assolto, dimostrare la assoluta impossibilità di far pervenire tramite il proprio legale siffatta comunicazione; secondo la sentenza impugnata, inoltre, la fondatezza del primo addebito, da solo idoneo a giustificare la sanzione espulsiva, assorbiva la necessità di esame del secondo illecito contestato; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione degli artt. 222 e 225 c.c.n.l. Terzario in relazione all'art. 1218 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria la comunicazione scritta al fine di rendere edotta la datrice di lavoro delle ragioni dell'assenza; 2. con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 222 e 225 c.c.n.l. Terziario in relazione all'art. 1218 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere da un lato escluso che lo stato di detenzione del Ricca si configurasse quale assenza arbitraria dal lavoro e dall'altro ritenuto permanere l'obbligo di prestazione, con onere a carico del lavoratore di dimostrare la impossibilità di rendere edotto il datore di lavoro; evidenzia, inoltre, che la società non aveva mai dedotto di avere subito disfunzioni organizzative dalla condotta del Ricca; 3. il primo motivo di ricorso presenta un profilo di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, comma 2 n. 4 cod. proc. civ., per l'omesso deposito del testo integrale del contratto collettivo della cui interpretazione si duole, deposito che parte ricorrente neppure allega di avere effettuato nelle fasi di merito, come suo onere (Cass.n. 6255/2019, Cass. n. 4350/2015, Cass. 25038/2013, Cass.22726/2011); 3.1. il motivo è inoltre inammissibile in quanto la critica concretamente articolata dall'odierno ricorrente non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata la quale risiede nel non avere il lavoratore fatto pervenire alla società datrice di lavoro la comunicazione scritta relativa all'assenza nel termine di tre giorni, come prescritto dalla norma collettiva, e non, come sembra opinare parte ricorrente, nel fatto che tale comunicazione non fosse stata effettuata personalmente dal lavoratore (sentenza, pag. 7, terzo capoverso); tanto esclude la pretesa contraddittorietà di motivazione la quale peraltro, alla luce dell'attuale configurazione del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ, non si configura come autonoma ragione cassatoria salvo che tale contraddittorietà si risolva in assoluta illogicità di motivazione tale da non consentire la ricostruzione delle effettive ragioni della decisione, e quindi in un vizio di motivazione apparente nello specifico neppure denunziato; 4. il secondo motivo di ricorso è da respingere; 4.1. la sentenza impugnata non ha affatto affermato, come mostra di ritenere parte ricorrente, che la custodia cautelare non integrava un legittimo impedimento alla prestazione lavorativa ma solo che il lavoratore non aveva dimostrato che essa costituiva impedimento a far pervenire alla società datrice di lavoro, anche per il tramite del proprio procuratore(come avvenuto in seguito per la richiesta di documentazione) la giustificazione scritta dell'assenza;4.2. il giudice del reclamo ha in tal modo mostrato di tenere ben distinto l'obbligo di rendere la prestazione lavorativa vera e propria dall'obbligo, ad essa esterno, di comunicazione scritta dell'assenza ( e ciò anche ove tale assenza non potesse qualificarsi arbitraria, come nello specifico); in relazione a tale ultimo profilo, unico rilevante alla luce delle ragioni alla base del licenziamento, la Corte di merito ha ritenuto essere rimasta indimostrato dal lavoratore, sul quale ricadeva il relativo onere, la impossibilità di far pervenire le proprie giustificazioni scritte; 4.3. quest'ultima affermazione non risulta validamente censurata; è infatti inidonea a tal fine la deduzione del ricorrente circa l'insussistenza di gravi e precise ragioni legittimanti il recesso datoriale, affidata alla considerazione dell'assenza di un concreto pregiudizio per la società datrice; tale profilo non risulta effettivamente trattato in sentenza, ma, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto; 4.4. parimenti inidonea la deduzione dell'avvenuta comunicazione dell'assenza tramite terzi, circostanza che oltre a non essere evocata nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n, 6 cod. proc. civ., risulta intrinsecamente ininfluente una volta accertato che l'obbligo concerneva la comunicazione scritta;5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del la società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric
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