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CassazionedecretoSezione UDecisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 20259/2022

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guente Rep.

DECRETO Ud. sul ricorso 3084-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 440, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA 2022 CORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] e 5 [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 346/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].- [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, inscritto al N.R.G. 3084 del 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA] di Appello, pubblicata in data 26 luglio 2021; visto il controricorso dell'[OSCURATO:PERSONA]; visto il controricorso del Ministero della Giustizia; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato il 27 e il 28 maggio 2022 e depositato il 14 giugno 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall'art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall'art. 1 -bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto- legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; considerato inoltre che, non essendovi accettazione della rinuncia, le spese vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M. dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio; pone a carico della ricorrente le spese sostenute dai controricorrenti, che liquida, per il Ministero, in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e, per l'[OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 3084-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 440, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA 2022 CORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] e 5 [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 346/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].- [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, inscritto al N.R.G. 3084 del 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA] di Appello, pubblicata in data 26 luglio 2021; visto il controricorso dell'[OSCURATO:PERSONA]; visto il controricorso del Ministero della Giustizia; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato il 27 e il 28 maggio 2022 e depositato il 14 giugno 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall'art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall'art. 1 -bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto- legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; considerato inoltre che, non essendovi accettazione della rinuncia, le spese vanno poste a carico della ricorrente. P.Q.M. dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio; pone a carico della ricorrente le spese sostenute dai controricorrenti, che liquida, per il Ministero, in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e, per l'[OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli
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