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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32368/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14127-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2869/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di LOMBARDIA, depositata il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente (la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2017 con il quale la ICA s.r.I., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del comune di [OSCURATO:PERSONA], aveva rettificato l'imposta sulla pubblicità applicata nel caso d specie sui segnali stradali di proprietà della ricorrente collocati su unico supporto nel territorio del suddetto Comune; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della [OSCURATO:SOCIETA]. affermando che l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 considera come unico mezzo pubblicitario l'ipotesi di messaggi pubblicitari collocati in connessione tra loro relativi ad una stessa impresa, ipotesi che non ricorre nel caso di specie dove i segnali di indicazione stradale, benché collocati su un unico supporto, si riferiscono e pubblicizzano imprese diverse tra loro, per cui ciascun messaggio pubblicitario ha un'autonoma capacità di promuovere la conoscenza della relativa attività economica presso il pubblico.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Ric. 2021 n. 14127 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, e dell'art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993 nonché erronea applicazione del principio affermato da Cass. n. 252 del 2012, in quanto l'unitarietà del messaggio pubblicitario prescinde dalla circostanza che esso si riferisca ad imprese diverse.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: «questa Corte (cfr. Cass. n. 335/1995), sulla base di principi di diritto applicabili anche alla presente fattispecie, ha tuttavia precisato, in tema di imposta sulla pubblicità, con riguardo ad una vetrina pubblicitaria contenente più messaggi pubblicitari staccati (nella specie targhette con nomi e programmi di cinema) che l'imposta va applicata al titolare della vetrina (in solido con i gestori delle sale cinematografiche) con riferimento ai singoli messaggi, ciascuno dei quali dà luogo ad un'autonoma imposizione, arrotondando al metro quadrato le superfici inferiori al metro quadrato secondo il disposto del D.P.R. n. 26 ottobre 1972 n. 639, art. 17, comma 2; deve altresì evidenziarsi come sul tema la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 252/2012) abbia già da tempo stabilito il principio secondo cui in tema di imposta comunale sulla pubblicità, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 1, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, Ric. 2021 n. 14127 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -3- nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni cumulative del mezzo pubblicitario» (Cass. n. 35109 del 2021); in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel "mezzo pubblicitario", inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda dì beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni cumulative del mezzo pubblicitario (Cass. n. 252 del 2012).

La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove non ha considerato, così come invece è nella prospettiva del ricorrente, quale unico mezzo pubblicitario i diversi segnali di indicazione stradale che si riferiscono e pubblicizzano imprese diverse, benché collocati su un unico supporto, in quanto invece il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva effettivamente utilizzata dall'impresa pubblicizzata, indipendentemente dalle dimensioni cumulative del mezzo pubblicitario.

Dunque, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Ric. 2021 n. 14127 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -4- per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.900, oltre la spese pr enotate rdébitp wie9. jalL,C Le/i)Lcu: Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14127-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2869/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di LOMBARDIA, depositata il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente (la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2017 con il quale la ICA s.r.I., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del comune di [OSCURATO:PERSONA], aveva rettificato l'imposta sulla pubblicità applicata nel caso d specie sui segnali stradali di proprietà della ricorrente collocati su unico supporto nel territorio del suddetto Comune; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della [OSCURATO:SOCIETA]. affermando che l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 considera come unico mezzo pubblicitario l'ipotesi di messaggi pubblicitari collocati in connessione tra loro relativi ad una stessa impresa, ipotesi che non ricorre nel caso di specie dove i segnali di indicazione stradale, benché collocati su un unico supporto, si riferiscono e pubblicizzano imprese diverse tra loro, per cui ciascun messaggio pubblicitario ha un'autonoma capacità di promuovere la conoscenza della relativa attività economica presso il pubblico. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Ric. 2021 n. 14127 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, e dell'art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993 nonché erronea applicazione del principio affermato da Cass. n. 252 del 2012, in quanto l'unitarietà del messaggio pubblicitario prescinde dalla circostanza che esso si riferisca ad imprese diverse. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: «questa Corte (cfr. Cass. n. 335/1995), sulla base di principi di diritto applicabili anche alla presente fattispecie, ha tuttavia precisato, in tema di imposta sulla pubblicità, con riguardo ad una vetrina pubblicitaria contenente più messaggi pubblicitari staccati (nella specie targhette con nomi e programmi di cinema) che l'imposta va applicata al titolare della vetrina (in solido con i gestori delle sale cinematografiche) con riferimento ai singoli messaggi, ciascuno dei quali dà luogo ad un'autonoma imposizione, arrotondando al metro quadrato le superfici inferiori al metro quadrato secondo il disposto del D.P.R. n. 26 ottobre 1972 n. 639, art. 17, comma 2; deve altresì evidenziarsi come sul tema la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 252/2012) abbia già da tempo stabilito il principio secondo cui in tema di imposta comunale sulla pubblicità, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 1, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, Ric. 2021 n. 14127 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni cumulative del mezzo pubblicitario» (Cass. n. 35109 del 2021); in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel "mezzo pubblicitario", inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda dì beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni cumulative del mezzo pubblicitario (Cass. n. 252 del 2012). La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove non ha considerato, così come invece è nella prospettiva del ricorrente, quale unico mezzo pubblicitario i diversi segnali di indicazione stradale che si riferiscono e pubblicizzano imprese diverse, benché collocati su un unico supporto, in quanto invece il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva effettivamente utilizzata dall'impresa pubblicizzata, indipendentemente dalle dimensioni cumulative del mezzo pubblicitario. Dunque, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Ric. 2021 n. 14127 sez. MT - ud. 29-09-2022 -4- per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.900, oltre la spese pr enotate rdébitp wie9. jalL,C Le/i)Lcu: Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso ar
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