Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 09914/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 37232/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura il difetto di motivazione e l'erronea determinazione della pena, non illegale, applicata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così 'eci i in data 6 marzo 2026.

Il C estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 37232/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura il difetto di motivazione e l'erronea determinazione della pena, non illegale, applicata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così 'eci i in data 6 marzo 2026. Il C estensore
Sentenza Cassazione n. 09914/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris