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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 1963

Cassazione n. 46111/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO nato il 03/11/1963 a PAVIA avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, anche in sostituzione e per delega dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 16/02/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha parzialmente accolto l'appello presentato in sede cautelare avverso l'ordinanza in data 24/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.

In particolare, il tribunale ha revocato la misura cautelare anche per il reato contestato al capo 10) oltre che per i reati di cui ai capi 2 e 7, per i quali era già stata revocata.

Rimane sottoposto a misura cautelare per i reati di associazione per delinquere aggravata dall'agevolazione mafiosa (capo 1), Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente aggravato dall'agevolazione mafiosa (capo 3), turbata libertà degli incanti aggravata dall'agevolazione mafiosa (capo 4), corruzione aggravata anche dall'agevolazione mafiosa (capo 5).

Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., declinata nel senso dell'agevolazione mafiosa.

Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il tribunale non si è conformato alle indicazioni della sentenza rescindente, arrivando persino a censurare l'operato del giudice di legittimità.

Evidenzia come il tribunale persista nei medesimi errori rilevati dalla sentenza di annullamento, rifacendosi a precedenti giurisprudenziali che la Corte di cassazione aveva già ritenuto irrilevanti e sulla base di dati fattuali da essa considerati insufficienti.

Vengono dunque, compendiati gli elementi valorizzati dal tribunale al fine di evidenziarne la natura congetturale e apodittica, che conduce a una motivazione apparente circa la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. La sentenza della Corte di cassazione aveva demandato al giudice del rinvio il compito di risolvere il vizio di omessa motivazione in relazione a due profili, entrambi relativi alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nel senso dell'agevolazione.

In particolare, la sentenza di annullamento chiedeva al giudice del rinvio di verificare: a) la natura -estorsiva o agevolativa- dei pagamenti versati periodicamente da Chilà in favore di esponenti della criminalità di tipo mafioso a "Melito"; b) la prova del dolo specifico richiesto dall'art.416-bis.1 cod.pen. in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

1.2. Con riguardo ai limiti del giudizio rescissorio, va premesso che «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente e con limite dell'avvenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all'esame completo del materiale probatorio ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione. (Fattispecie in tema di annullamento con rinvio per vizio di motivazione in merito al "punto" relativo alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di altro procedimento)», (Sez. 2, Sentenza n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660 - 01).

1.3. L'ordinanza impugnata risulta rispettosa del perimetro del giudizio rescissorio così delimitato, in quanto, il tribunale ha affrontato la questione assegnata dalla sentenza rescindente, che chiedeva al giudice di rinvio di esplicitare gli elementi da cui poteva evincersi la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

Il tribunale ha puntualmente affrontato !a questione rimessagli dalla sentenza rescindente e ha confermato la sussistenza dell'aggravante in questione evidenziando come essa dovesse rinvenirsi non tanto e non solo nei pagamenti sicuramente effettuati in favore delle cosche, dovendosi altresì guardare alla complessiva vicenda oggetto d'indagine, nel cui ambito viene contestato a Chilà di avere agevolato l'infiltrazione delle cosche nel servizio di pulizia all'interno delle strutture sanitarie.

In tal senso ha evidenziato come la chiave di lettura chiarificatrice della natura delle condotte di Chilà dovesse rinvenirsi nell'originario patto genetico, di reciproca convenienza, stipulato tra le cosche e lo stesso Chilà, allorquando quest'ultimo si prestava a farsi portatore e continuatore degli interessi della GSA, subentrandole con la SIPAM nella gestione dei lotti da quella controllati ininterrottamente dall'anno 2005 all'anno 2013, fino a quando non veniva colpita dalla misura interdittiva antimafia.

In tale ambito si inserivano le conversazioni intercettate il 3 luglio 2008 negli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]. e intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gestori della GSA s.pl.) e i fratelli Domenico e [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza della SIPAM, fino ad allora concorrente della GSA.

Il tribunale da quelle conversazioni ha ricavato un accordo tra le parti, inteso a superare la pregressa concorrenza, nel senso di creare un vero e proprio cartello con lo scopo di aggiudicarsi le future gare di appalto, con il precipuo appoggio prestato ai Chilà degli esponenti della criminalità organizzata, in particolare dagli appartenenti alla cosca Iamonte.

In tale contesto venivano collocati i pagamenti in favore degli Iamonte, in esecuzione di un rapporto paritetico e non quale espressione di un pagamento estorsivo.

In tale contesto il Tribunale collocava anche e soprattutto anche le assunzioni di appartenenti alle cosche, con particolare riferimento alla figura di D'[OSCURATO:PERSONA], che il tribunale ha individuato quale elemento di collegamento tra Chilà e la cosca Iamonte.

La particolare intrusione della cosca Iamonte negli appalti delle pulizie attraverso le imprese di Chilà viene rimarcata proprio attraverso la figura di D'[OSCURATO:PERSONA] e del fratello D'[OSCURATO:PERSONA] (entrambi indicati dai collaboratori di giustizia quali intranei alla cosca Iamonte).

A tal proposito, invero, iI tribunale ha evidenziato come dalle intercettazioni emergesse la spiccata autonomia operativa di D'[OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'appalto sul territorio di Melito, nel cui ambito quello rivendicava il potere di selezionare le maestranze e si vantava di essere l'unico titolato a gestire gli affari presso l'ospedale di [OSCURATO:PERSONA].

A tale proposito il tribunale evidenziava alle pagine 16 e seguenti i molteplici elementi che mostravano sia il potere d'influenza di D'Andrea, sia la sua acclarata intraneità alla cosca Iamonte, sia lo stretto collegamento collaborativo intercorrente tra lo stesso D'Andrea e Chilà e, in definitiva, tra questo e la cosca Iamonte.

Il tribunale evidenziava, ancora, come l'infiltrazione delle cosche attraverso Chilà emergesse anche dall'assunzione di tale [OSCURATO:PERSONA], esponente dell'omonima cosca operante in frazione Moschetta di Locri e che era sempre transitato alle dipendenze delle varie imprese che si aggiudicavano appalti nella locride e che nell'ambito della Helios veniva assunto con le strategiche funzioni di responsabile dei servizi di pulizia e sanificazione svolti presso l'ospedale di Locri.

In un tale contesto, in cui Chilà emerge quale consapevole continuatore e garante degli interessi delle cosche, anche i SLJOi pagamenti delle somme di denaro in favore delle cosche si mostrano essere un segmento esecutivo dell'accordo spartitorio genetico dell'attività criminosa in favore delle cosche, così come ritenuto sulla base del tenore delle conversazioni intercettate, della documentazione versata in atti, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei precedenti giudiziali.

2. Il Tribunale, quindi, facendo leva sulle prerogative riconosciutegli in sede di giudizio di rinvio, ha dato piena e ampia risposta al quesito circa la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione, nel senso fin qui sinteticamente evidenziato, con la conseguenza che la denuncia di violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. risulta manifestamente infondata.

3. Nel resto, i motivi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità.

Invero, a fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti il tema trattato, con il ricorso si sollevano questioni che in realtà sono rivolte alla valutazione del tribunale, reiterando quelle già affrontate e risolte dal giudice di merito, non riconducibili al vizio di violazione di legge e caratterizzati da apprezzamenti di fatto sull'ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178).

4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

5. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO nato il 03/11/1963 a PAVIA avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, anche in sostituzione e per delega dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 16/02/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha parzialmente accolto l'appello presentato in sede cautelare avverso l'ordinanza in data 24/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. In particolare, il tribunale ha revocato la misura cautelare anche per il reato contestato al capo 10) oltre che per i reati di cui ai capi 2 e 7, per i quali era già stata revocata. Rimane sottoposto a misura cautelare per i reati di associazione per delinquere aggravata dall'agevolazione mafiosa (capo 1), Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente aggravato dall'agevolazione mafiosa (capo 3), turbata libertà degli incanti aggravata dall'agevolazione mafiosa (capo 4), corruzione aggravata anche dall'agevolazione mafiosa (capo 5). Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., declinata nel senso dell'agevolazione mafiosa. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il tribunale non si è conformato alle indicazioni della sentenza rescindente, arrivando persino a censurare l'operato del giudice di legittimità. Evidenzia come il tribunale persista nei medesimi errori rilevati dalla sentenza di annullamento, rifacendosi a precedenti giurisprudenziali che la Corte di cassazione aveva già ritenuto irrilevanti e sulla base di dati fattuali da essa considerati insufficienti. Vengono dunque, compendiati gli elementi valorizzati dal tribunale al fine di evidenziarne la natura congetturale e apodittica, che conduce a una motivazione apparente circa la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La sentenza della Corte di cassazione aveva demandato al giudice del rinvio il compito di risolvere il vizio di omessa motivazione in relazione a due profili, entrambi relativi alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nel senso dell'agevolazione. In particolare, la sentenza di annullamento chiedeva al giudice del rinvio di verificare: a) la natura -estorsiva o agevolativa- dei pagamenti versati periodicamente da Chilà in favore di esponenti della criminalità di tipo mafioso a "Melito"; b) la prova del dolo specifico richiesto dall'art.416-bis.1 cod.pen. in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 1.2. Con riguardo ai limiti del giudizio rescissorio, va premesso che «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente e con limite dell'avvenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all'esame completo del materiale probatorio ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione. (Fattispecie in tema di annullamento con rinvio per vizio di motivazione in merito al "punto" relativo alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di altro procedimento)», (Sez. 2, Sentenza n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660 - 01). 1.3. L'ordinanza impugnata risulta rispettosa del perimetro del giudizio rescissorio così delimitato, in quanto, il tribunale ha affrontato la questione assegnata dalla sentenza rescindente, che chiedeva al giudice di rinvio di esplicitare gli elementi da cui poteva evincersi la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Il tribunale ha puntualmente affrontato !a questione rimessagli dalla sentenza rescindente e ha confermato la sussistenza dell'aggravante in questione evidenziando come essa dovesse rinvenirsi non tanto e non solo nei pagamenti sicuramente effettuati in favore delle cosche, dovendosi altresì guardare alla complessiva vicenda oggetto d'indagine, nel cui ambito viene contestato a Chilà di avere agevolato l'infiltrazione delle cosche nel servizio di pulizia all'interno delle strutture sanitarie. In tal senso ha evidenziato come la chiave di lettura chiarificatrice della natura delle condotte di Chilà dovesse rinvenirsi nell'originario patto genetico, di reciproca convenienza, stipulato tra le cosche e lo stesso Chilà, allorquando quest'ultimo si prestava a farsi portatore e continuatore degli interessi della GSA, subentrandole con la SIPAM nella gestione dei lotti da quella controllati ininterrottamente dall'anno 2005 all'anno 2013, fino a quando non veniva colpita dalla misura interdittiva antimafia. In tale ambito si inserivano le conversazioni intercettate il 3 luglio 2008 negli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]. e intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gestori della GSA s.pl.) e i fratelli Domenico e [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza della SIPAM, fino ad allora concorrente della GSA. Il tribunale da quelle conversazioni ha ricavato un accordo tra le parti, inteso a superare la pregressa concorrenza, nel senso di creare un vero e proprio cartello con lo scopo di aggiudicarsi le future gare di appalto, con il precipuo appoggio prestato ai Chilà degli esponenti della criminalità organizzata, in particolare dagli appartenenti alla cosca Iamonte. In tale contesto venivano collocati i pagamenti in favore degli Iamonte, in esecuzione di un rapporto paritetico e non quale espressione di un pagamento estorsivo. In tale contesto il Tribunale collocava anche e soprattutto anche le assunzioni di appartenenti alle cosche, con particolare riferimento alla figura di D'[OSCURATO:PERSONA], che il tribunale ha individuato quale elemento di collegamento tra Chilà e la cosca Iamonte. La particolare intrusione della cosca Iamonte negli appalti delle pulizie attraverso le imprese di Chilà viene rimarcata proprio attraverso la figura di D'[OSCURATO:PERSONA] e del fratello D'[OSCURATO:PERSONA] (entrambi indicati dai collaboratori di giustizia quali intranei alla cosca Iamonte). A tal proposito, invero, iI tribunale ha evidenziato come dalle intercettazioni emergesse la spiccata autonomia operativa di D'[OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'appalto sul territorio di Melito, nel cui ambito quello rivendicava il potere di selezionare le maestranze e si vantava di essere l'unico titolato a gestire gli affari presso l'ospedale di [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito il tribunale evidenziava alle pagine 16 e seguenti i molteplici elementi che mostravano sia il potere d'influenza di D'Andrea, sia la sua acclarata intraneità alla cosca Iamonte, sia lo stretto collegamento collaborativo intercorrente tra lo stesso D'Andrea e Chilà e, in definitiva, tra questo e la cosca Iamonte. Il tribunale evidenziava, ancora, come l'infiltrazione delle cosche attraverso Chilà emergesse anche dall'assunzione di tale [OSCURATO:PERSONA], esponente dell'omonima cosca operante in frazione Moschetta di Locri e che era sempre transitato alle dipendenze delle varie imprese che si aggiudicavano appalti nella locride e che nell'ambito della Helios veniva assunto con le strategiche funzioni di responsabile dei servizi di pulizia e sanificazione svolti presso l'ospedale di Locri. In un tale contesto, in cui Chilà emerge quale consapevole continuatore e garante degli interessi delle cosche, anche i SLJOi pagamenti delle somme di denaro in favore delle cosche si mostrano essere un segmento esecutivo dell'accordo spartitorio genetico dell'attività criminosa in favore delle cosche, così come ritenuto sulla base del tenore delle conversazioni intercettate, della documentazione versata in atti, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei precedenti giudiziali. 2. Il Tribunale, quindi, facendo leva sulle prerogative riconosciutegli in sede di giudizio di rinvio, ha dato piena e ampia risposta al quesito circa la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione, nel senso fin qui sinteticamente evidenziato, con la conseguenza che la denuncia di violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. risulta manifestamente infondata. 3. Nel resto, i motivi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità. Invero, a fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti il tema trattato, con il ricorso si sollevano questioni che in realtà sono rivolte alla valutazione del tribunale, reiterando quelle già affrontate e risolte dal giudice di merito, non riconducibili al vizio di violazione di legge e caratterizzati da apprezzamenti di fatto sull'ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178). 4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all
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