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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16188/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 31 luglio 2025,ha rigettato la richiesta avverso l’ordinanza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli il 24 giugno 2025 ha applicato la misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod.pen., art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 309 del 1990, e 110, 61, n. 2, e 416-bis.1 cod. pen.,10, 12 e 14 l. 497 del 1975.

2. Le indagini hanno preso le mosse dalla minaccia aggravata commessa il 24 luglio2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto riguarda il presente ricorso, riguarda il reatodi detenzione e il porto abusivo di armi contestato a [OSCURATO:PERSONA] in concorso conaltre persone.Tale fatto, per come emerso nel corso delle indagini, si inserisce nell’ambito di una piùampia attività investigativa relativa all’attuale struttura e operatività del clan Mazzarella.A seguito dell’attività così avviata la Procura della Repubblica ha ritenuto di avereacquisito a carico del ricorrente gravi indizi di colpevolezza, oltre che per il reato di portoabusivo di armi, oggetto della contestazione sub 3), anche e soprattutto in relazione al reatodi partecipazione, con il ruolo di dirigente e capo, al clan Mazzarella (contestazioneprovvisoria sub 1) e di avere promosso e organizzato, occupandosi dell’approvvigionamentodella stessa e gestendo piazze di spaccio, un’associazione finalizzata al traffico e allacessione di stupefacenti, oggetto della contestazione provvisoria sub 9).[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e, dopo, il Tribunale del Riesame, hannoindividuato i gravi indizi di colpevolezza nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa MarcoMolino, nel contenuto di numerose intercettazioni e, oltre che negli accertamenti effettuatidalla polizia giudiziaria, nelle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.3.

Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, haproposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguentimotivi.3.1.

Vizio di motivazione in relazione agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. con riferimentoal capo 9) dell’imputazione provvisoria.

Nel primo motivo la difesa rileva che la motivazioneresa dal Tribunale quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del1990 sarebbe “perplessa” e che non sussisterebbero gli elementi costitutivi del reatocontestato.3.2.

Vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione della fattispecieassociativa di cui al capo 9) con la diversa ipotesi di reato prevista dagli articoli 110, 81capoverso cod. pen. e 73 D.P.R. 309 del 1990, nonché quanto al ruolo apicale attribuito alricorrente all’interno dell’associazione.

Nel secondo motivo la difesa evidenzia che glielementi emersi potrebbero al più essere tali da consentire di ritenere il concorso delricorrente nella cessione continuata di sostanze stupefacenti, senza che da tali condottepossa desumersi la sussistenza di indizi idonei a ritenere che il ricorrente partecipasse,addirittura con il ruolo di capo, a un’associazione, ciò considerato che [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente in proprio.3.3.

Manifesta illogicità della motivazione quanto al capo 1) della contestazione, anchecon riferimento al travisamento per omissione degli elementi a favore dell’indagato offertidalla difesa nella memoria difensiva.

Nel terzo motivo la difesa evidenzia che ilragionamento reso dai giudici di merito quanto alla ritenuta partecipazione del ricorrenteall’associazione mafiosa sarebbe congetturale e che ciò sarebbe dipeso dalla mancataconsiderazione degli argomenti enucleati dalla difesa dal contenuto di alcune conversazioniintercettate dalle quali emergerebbe che il ricorrente era al più una persona vicina ai DiLauro e non un partecipe del clan Mazzarella.3.4 Carenza assoluta di motivazione in ordine alla consistenza degli indizi relativi alcapo 3) della contestazione provvisoria.

Nel quarto motivo la difesa rileva che ilriconoscimento effettuato del ricorrente come uno degli autori del reato sarebbeinconsistente.

La persona offesa, infatti, non sarebbe credibile in termini generali el’individuazione effettuata dalla polizia giudiziaria attraverso le immagini contenute nellevideoriprese sarebbe nella sostanza insufficiente.

Ciò inoltre considerato che la pistolaoggetto della contestazione era detenuta e portata da un coindagato per cui non visarebbero neanche elementi tali per ritenere che il ricorrente fosse consapevole dellapresenza dell’arma.3.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per i reati di cui ai capi 3 (la detenzione eporto di armi) e 9) (il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990).

Nel quinto e ultimo motivola difesa rileva che con riferimento ai citati reati non sussisterebbero elementi tali daevidenziare che i reati siano stati commessi con metodo mafioso o che fossero finalizzati adagevolare l’associazione e che la motivazione sul punto sarebbe carente.4.

In data 14 gennaio 2026 sono pervenuta in cancelleria le conclusioni del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

In premessa si deve ricordare che in materia di misure cautelari personali il ricorsoper cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delleesigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di leggeo la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponecensure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversavalutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628).Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi cheincidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nelprovvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deverimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova odiversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a unadiversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez.un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi,Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244).Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione enon già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva ilvizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazionesottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo evalutativo della Corte di cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.279495 – 02).3.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcuno dei viziprevisti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamento esposto dai giudici dimerito non è manifestamente illogico o contraddittorio.4.

Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazioneagli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi dicolpevolezza del reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990 e quanto alla mancataderubricazione della fattispecie associativa di cui al capo 9) con la diversa ipotesi di reatoprevista dagli articoli 110, 81 capoverso cod. pen. e 73 D.P.R. 309 del 1990, nonché inordine al ruolo apicale attribuito al ricorrente all’interno dell’associazione.Le doglianze sono infondate.Il Tribunale del riesame, infatti, facendo riferimento agli elementi emersi nel corso delleindagini e, nello specifico, alle puntuali dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruoloavuto dal ricorrente e al contenuto delle conversazioni intercorse con i fratelli Buonerba, dacui lo stesso era uno stabile riferimento sia nella fornitura della sostanza stupefacente chenella gestione di una piazza di spaccio, ha dato adeguato e coerente contro degli argomentiposti a fondamento della conclusione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reatocontestato e della partecipazione dell’indagato all’associazione, nonché quanto allaposizione apicale da questo ricoperta nel sodalizio (cfr. pagine 15 e seguenti dell’ordinanzaimpugnata).Ciò anche dando atto e confrontandosi con la memoria depositata il 31 luglio 2025,tanto che nel provvedimento gli argomenti in questa esposti sono oggetto di specificacontestazione (cfr. pagine 23 e 24 dell’ordinanza impugnata) sia in ordine alla presuntaassenza di continuità dei rapporti con gli altri associati, sia in relazione al ruolo svolto nelcorso del tempo.5.

Nel terzo motivo la difesa deduce la manifesta illogicità della motivazione quanto alcapo 1) della contestazione, anche con riferimento al travisamento per omissione deglielementi a favore dell’indagato offerti dalla difesa nella memoria difensiva.La doglianza è infondata.Anche in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione camorristica, infatti,la motivazione del provvedimento impugnato appare logica e coerente e non è pertantosindacabile in questa sede.Nelle pagine da 8 a 15 il Tribunale ha dato conto sia delle conversazioni in cui è lostesso ricorrente a fare riferimento alla sua partecipazione, all’essere parte, “del sistema”,cioè del clan Mazzarella, che di quelle in cui emerge la gestione di questioni interne al clan,la partecipazione a riunioni, come anche la presenza al raid punitivo organizzato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].Questo, anche in questo caso, confrontandosi con quanto esposto nella memoriadepositata dalla difesa e senza incorrere, diversamente da quanto indicato, in alcuntravisamento degli elementi evidenziati o degli argomenti illustrati che, piuttosto, sono staticonfutati con considerazioni la cui logicità non consente una diversa lettura in questa sede(cfr. pag. 15 dell’ordinanza impugnata).Sotto tale profilo, d’altro canto, si deve ribadire che ai fini della verifica dell’effettivaesistenza in concreto del vizio di motivazione che deriva dalla mancata considerazione diuna memoria depositata dalla parte si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico dellafase e alla decisività del tema introdotto, che deve appunto essere tale da risultare idoneo adestrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standardprobatorio applicato (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220).Ciò in quanto l’onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa nonpuò non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui deveprendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficienteche nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando diaver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilità di una diversavalutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazionevalutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso,Rv. 259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv213630).6.

Nel quarto motivo la difesa deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine allaconsistenza degli indizi relativi al capo 3) della contestazione provvisoria.Anche in ordine alla detenzione e al porto dell’arma nel corso della spedizionecommessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] la motivazione del provvedimento impugnato sfuggealle censure evidenziate nell’atto di ricorso.Nell’ordinanza impugnata, infatti, il giudice, pure considerando e confutando i rilievicontenuti nella memoria, ha dato puntuale conto degli elementi posti a fondamento dellaritenuta gravità facendo specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e agliulteriori e convergenti elementi che le hanno riscontrate e ne hanno confermato la credibilità,come le riprese della scala in prossimità della porta dell’abitazione, il contenuto delleconversazioni intercettate e il ritrovamento nell’autovettura di Rea dell’arma indicata e delborsello descritti da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 24 e seguenti dell’ordinanza impugnata e, nellospecifico pag. 38 in merito alla credibilità della persona offesa).Quanto all’individuazione del ricorrente come una delle persone che ha partecipato allaspedizione, d’altro canto, appare sufficiente quanto indicato a pagina 34 e cioè che questa èstata effettuata dal personale della polizia giudiziaria nel corso della visione dei filmati.

Inordine a tale aspetto, infatti, come pure da ultimo evidenziato, «il riconoscimentodell'indagato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalletelecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte delpersonale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha,ai fini cautelari, valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa algiudice procedente» (Sez. 1, n. 41153 del 11/10/2024, D., Rv. 287145 - 01).Ad analoghe conclusioni, infine, si deve pervenire in merito alla ritenutaconsapevolezza del ricorrente circa il porto dell’arma da parte del concorrente Rea (cfr.anche pagine da 39 a 41 del provvedimento impugnato).Quanto a tale specifico aspetto, infatti, la lettura del contenuto delle conversazioniintercettate, nelle quali vi è uno specifico riferimento alla disponibilità di armi, non risultaaffatto illogico e non è pertanto sindacabile anche perché «va ricordato che la portatadimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione èmotivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.

U, n. 22471del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv.257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724).Sullo specifico punto, d’altro canto, rileva altresì la circostanza che la contestazionerelativa al porto dell’arma è, coerentemente, formulata a titolo di concorso per cui si deveribadire che «risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresacriminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipeabbia l'esclusiva disponibilità» (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv.274364 – 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 6223 del 05/12/2023, dep. 2024, Buonanno, Rv.285785 – 01 e, più risalente, Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971 – 01).7.

Nel quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per i reati dicui ai capi 3 (la detenzione e il porto di armi) e 9) (il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del1990).La doglianza è infondata.Il contenuto complessivo della motivazione e le specifiche parti relative ai reati didetenzione e porto abusivo dell’arma nonché di associazione finalizzata allo spaccio distupefacenti rende adeguato conto della sussistenza dell’aggravante contestata.Il reato sub 3) dell’intestazione provvisoria, come evidenziato nella puntualericostruzione, risulta commesso con le modalità di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e nellapresunzione che la chiara provenienza mafiosa degli autori ne avrebbe garantito l’impunità,tanto che sul punto appare significativo che la persona offesa dopo i fatti è stata avvicinatada esponenti del clan.

Condotta questa che si inserisce in un contesto complessivo in cui lemodalità di azione sono espressione di un agire mafioso caratterizzato dalla presenza dirichiami evocativi dell'appartenenza o alla vicinanza al clan che opera nel territorio diriferimento (tra le tante Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Pmt, Rv. 286723 – 01).Ad analoghe conclusioni si deve pervenire riguardo al reato sub 9).La motivazione complessivamente resa in ordine alla gravità indiziaria in ordineall’associazione di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990, infatti, con gli specifici e concretiriferimenti all’essere tale sodalizio una espressione ed espansione dell’attività del clan,rende sufficiente conto del fatto che tale delitto è commesso all’evidente, se non esclusivo,fine di agevolare l’associazione mafiosa e ciò, quanto alla specifica posizione del ricorrente,non per il solo fatto che faceva parte di entrambi i sodalizzi ma in virtù della specifica attivitàsvolta rifornendo la piazza di spaccio anche nell’interesse del clan Mazzarella (Sez. 3, n.45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 – 02).8.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 31 luglio 2025,ha rigettato la richiesta avverso l’ordinanza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli il 24 giugno 2025 ha applicato la misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod.pen., art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 309 del 1990, e 110, 61, n. 2, e 416-bis.1 cod. pen.,10, 12 e 14 l. 497 del 1975. 2. Le indagini hanno preso le mosse dalla minaccia aggravata commessa il 24 luglio2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto riguarda il presente ricorso, riguarda il reatodi detenzione e il porto abusivo di armi contestato a [OSCURATO:PERSONA] in concorso conaltre persone.Tale fatto, per come emerso nel corso delle indagini, si inserisce nell’ambito di una piùampia attività investigativa relativa all’attuale struttura e operatività del clan Mazzarella.A seguito dell’attività così avviata la Procura della Repubblica ha ritenuto di avereacquisito a carico del ricorrente gravi indizi di colpevolezza, oltre che per il reato di portoabusivo di armi, oggetto della contestazione sub 3), anche e soprattutto in relazione al reatodi partecipazione, con il ruolo di dirigente e capo, al clan Mazzarella (contestazioneprovvisoria sub 1) e di avere promosso e organizzato, occupandosi dell’approvvigionamentodella stessa e gestendo piazze di spaccio, un’associazione finalizzata al traffico e allacessione di stupefacenti, oggetto della contestazione provvisoria sub 9).[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e, dopo, il Tribunale del Riesame, hannoindividuato i gravi indizi di colpevolezza nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa MarcoMolino, nel contenuto di numerose intercettazioni e, oltre che negli accertamenti effettuatidalla polizia giudiziaria, nelle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.3. Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, haproposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguentimotivi.3.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. con riferimentoal capo 9) dell’imputazione provvisoria. Nel primo motivo la difesa rileva che la motivazioneresa dal Tribunale quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del1990 sarebbe “perplessa” e che non sussisterebbero gli elementi costitutivi del reatocontestato.3.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione della fattispecieassociativa di cui al capo 9) con la diversa ipotesi di reato prevista dagli articoli 110, 81capoverso cod. pen. e 73 D.P.R. 309 del 1990, nonché quanto al ruolo apicale attribuito alricorrente all’interno dell’associazione. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che glielementi emersi potrebbero al più essere tali da consentire di ritenere il concorso delricorrente nella cessione continuata di sostanze stupefacenti, senza che da tali condottepossa desumersi la sussistenza di indizi idonei a ritenere che il ricorrente partecipasse,addirittura con il ruolo di capo, a un’associazione, ciò considerato che [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente in proprio.3.3. Manifesta illogicità della motivazione quanto al capo 1) della contestazione, anchecon riferimento al travisamento per omissione degli elementi a favore dell’indagato offertidalla difesa nella memoria difensiva. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che ilragionamento reso dai giudici di merito quanto alla ritenuta partecipazione del ricorrenteall’associazione mafiosa sarebbe congetturale e che ciò sarebbe dipeso dalla mancataconsiderazione degli argomenti enucleati dalla difesa dal contenuto di alcune conversazioniintercettate dalle quali emergerebbe che il ricorrente era al più una persona vicina ai DiLauro e non un partecipe del clan Mazzarella.3.4 Carenza assoluta di motivazione in ordine alla consistenza degli indizi relativi alcapo 3) della contestazione provvisoria. Nel quarto motivo la difesa rileva che ilriconoscimento effettuato del ricorrente come uno degli autori del reato sarebbeinconsistente. La persona offesa, infatti, non sarebbe credibile in termini generali el’individuazione effettuata dalla polizia giudiziaria attraverso le immagini contenute nellevideoriprese sarebbe nella sostanza insufficiente. Ciò inoltre considerato che la pistolaoggetto della contestazione era detenuta e portata da un coindagato per cui non visarebbero neanche elementi tali per ritenere che il ricorrente fosse consapevole dellapresenza dell’arma.3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per i reati di cui ai capi 3 (la detenzione eporto di armi) e 9) (il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990). Nel quinto e ultimo motivola difesa rileva che con riferimento ai citati reati non sussisterebbero elementi tali daevidenziare che i reati siano stati commessi con metodo mafioso o che fossero finalizzati adagevolare l’associazione e che la motivazione sul punto sarebbe carente.4. In data 14 gennaio 2026 sono pervenuta in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In premessa si deve ricordare che in materia di misure cautelari personali il ricorsoper cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delleesigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di leggeo la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponecensure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversavalutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628).Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi cheincidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nelprovvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deverimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova odiversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a unadiversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez.un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi,Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244).Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione enon già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva ilvizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazionesottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo evalutativo della Corte di cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.279495 – 02).3. Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcuno dei viziprevisti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamento esposto dai giudici dimerito non è manifestamente illogico o contraddittorio.4. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazioneagli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi dicolpevolezza del reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990 e quanto alla mancataderubricazione della fattispecie associativa di cui al capo 9) con la diversa ipotesi di reatoprevista dagli articoli 110, 81 capoverso cod. pen. e 73 D.P.R. 309 del 1990, nonché inordine al ruolo apicale attribuito al ricorrente all’interno dell’associazione.Le doglianze sono infondate.Il Tribunale del riesame, infatti, facendo riferimento agli elementi emersi nel corso delleindagini e, nello specifico, alle puntuali dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruoloavuto dal ricorrente e al contenuto delle conversazioni intercorse con i fratelli Buonerba, dacui lo stesso era uno stabile riferimento sia nella fornitura della sostanza stupefacente chenella gestione di una piazza di spaccio, ha dato adeguato e coerente contro degli argomentiposti a fondamento della conclusione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reatocontestato e della partecipazione dell’indagato all’associazione, nonché quanto allaposizione apicale da questo ricoperta nel sodalizio (cfr. pagine 15 e seguenti dell’ordinanzaimpugnata).Ciò anche dando atto e confrontandosi con la memoria depositata il 31 luglio 2025,tanto che nel provvedimento gli argomenti in questa esposti sono oggetto di specificacontestazione (cfr. pagine 23 e 24 dell’ordinanza impugnata) sia in ordine alla presuntaassenza di continuità dei rapporti con gli altri associati, sia in relazione al ruolo svolto nelcorso del tempo.5. Nel terzo motivo la difesa deduce la manifesta illogicità della motivazione quanto alcapo 1) della contestazione, anche con riferimento al travisamento per omissione deglielementi a favore dell’indagato offerti dalla difesa nella memoria difensiva.La doglianza è infondata.Anche in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione camorristica, infatti,la motivazione del provvedimento impugnato appare logica e coerente e non è pertantosindacabile in questa sede.Nelle pagine da 8 a 15 il Tribunale ha dato conto sia delle conversazioni in cui è lostesso ricorrente a fare riferimento alla sua partecipazione, all’essere parte, “del sistema”,cioè del clan Mazzarella, che di quelle in cui emerge la gestione di questioni interne al clan,la partecipazione a riunioni, come anche la presenza al raid punitivo organizzato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].Questo, anche in questo caso, confrontandosi con quanto esposto nella memoriadepositata dalla difesa e senza incorrere, diversamente da quanto indicato, in alcuntravisamento degli elementi evidenziati o degli argomenti illustrati che, piuttosto, sono staticonfutati con considerazioni la cui logicità non consente una diversa lettura in questa sede(cfr. pag. 15 dell’ordinanza impugnata).Sotto tale profilo, d’altro canto, si deve ribadire che ai fini della verifica dell’effettivaesistenza in concreto del vizio di motivazione che deriva dalla mancata considerazione diuna memoria depositata dalla parte si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico dellafase e alla decisività del tema introdotto, che deve appunto essere tale da risultare idoneo adestrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standardprobatorio applicato (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220).Ciò in quanto l’onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa nonpuò non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui deveprendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficienteche nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando diaver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilità di una diversavalutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazionevalutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso,Rv. 259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv213630).6. Nel quarto motivo la difesa deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine allaconsistenza degli indizi relativi al capo 3) della contestazione provvisoria.Anche in ordine alla detenzione e al porto dell’arma nel corso della spedizionecommessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] la motivazione del provvedimento impugnato sfuggealle censure evidenziate nell’atto di ricorso.Nell’ordinanza impugnata, infatti, il giudice, pure considerando e confutando i rilievicontenuti nella memoria, ha dato puntuale conto degli elementi posti a fondamento dellaritenuta gravità facendo specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e agliulteriori e convergenti elementi che le hanno riscontrate e ne hanno confermato la credibilità,come le riprese della scala in prossimità della porta dell’abitazione, il contenuto delleconversazioni intercettate e il ritrovamento nell’autovettura di Rea dell’arma indicata e delborsello descritti da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 24 e seguenti dell’ordinanza impugnata e, nellospecifico pag. 38 in merito alla credibilità della persona offesa).Quanto all’individuazione del ricorrente come una delle persone che ha partecipato allaspedizione, d’altro canto, appare sufficiente quanto indicato a pagina 34 e cioè che questa èstata effettuata dal personale della polizia giudiziaria nel corso della visione dei filmati. Inordine a tale aspetto, infatti, come pure da ultimo evidenziato, «il riconoscimentodell'indagato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalletelecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte delpersonale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha,ai fini cautelari, valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa algiudice procedente» (Sez. 1, n. 41153 del 11/10/2024, D., Rv. 287145 - 01).Ad analoghe conclusioni, infine, si deve pervenire in merito alla ritenutaconsapevolezza del ricorrente circa il porto dell’arma da parte del concorrente Rea (cfr.anche pagine da 39 a 41 del provvedimento impugnato).Quanto a tale specifico aspetto, infatti, la lettura del contenuto delle conversazioniintercettate, nelle quali vi è uno specifico riferimento alla disponibilità di armi, non risultaaffatto illogico e non è pertanto sindacabile anche perché «va ricordato che la portatadimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione èmotivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv.257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724).Sullo specifico punto, d’altro canto, rileva altresì la circostanza che la contestazionerelativa al porto dell’arma è, coerentemente, formulata a titolo di concorso per cui si deveribadire che «risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresacriminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipeabbia l'esclusiva disponibilità» (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv.274364 – 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 6223 del 05/12/2023, dep. 2024, Buonanno, Rv.285785 – 01 e, più risalente, Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971 – 01).7. Nel quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per i reati dicui ai capi 3 (la detenzione e il porto di armi) e 9) (il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del1990).La doglianza è infondata.Il contenuto complessivo della motivazione e le specifiche parti relative ai reati didetenzione e porto abusivo dell’arma nonché di associazione finalizzata allo spaccio distupefacenti rende adeguato conto della sussistenza dell’aggravante contestata.Il reato sub 3) dell’intestazione provvisoria, come evidenziato nella puntualericostruzione, risulta commesso con le modalità di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e nellapresunzione che la chiara provenienza mafiosa degli autori ne avrebbe garantito l’impunità,tanto che sul punto appare significativo che la persona offesa dopo i fatti è stata avvicinatada esponenti del clan. Condotta questa che si inserisce in un contesto complessivo in cui lemodalità di azione sono espressione di un agire mafioso caratterizzato dalla presenza dirichiami evocativi dell'appartenenza o alla vicinanza al clan che opera nel territorio diriferimento (tra le tante Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Pmt, Rv. 286723 – 01).Ad analoghe conclusioni si deve pervenire riguardo al reato sub 9).La motivazione complessivamente resa in ordine alla gravità indiziaria in ordineall’associazione di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990, infatti, con gli specifici e concretiriferimenti all’essere tale sodalizio una espressione ed espansione dell’attività del clan,rende sufficiente conto del fatto che tale delitto è commesso all’evidente, se non esclusivo,fine di agevolare l’associazione mafiosa e ciò, quanto alla specifica posizione del ricorrente,non per il solo fatto che faceva parte di entrambi i sodalizzi ma in virtù della specifica attivitàsvolta rifornendo la piazza di spaccio anche nell’interesse del clan Mazzarella (Sez. 3, n.45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 – 02).8. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16188/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris