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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 13215/2024

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ricorso n. 13508/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 77; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e dife so, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 46; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5398 / 19 /20 20 , depositata il 12 novembre 2020.

Visto l’atto depositato in cancelleria il 30 novembre 2023con il quale la ricorrent e h a rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 08/05/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 13508/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 77; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e dife so, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 46; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5398 / 19 /20 20 , depositata il 12 novembre 2020. Visto l’atto depositato in cancelleria il 30 novembre 2023con il quale la ricorrent e h a rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/05/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13215/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris