CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02302/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata (all'esito del rito abbreviato) in data 6 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.110 cod. pen., 12, comma 3 lett. a) e comma 3-ter lett. b) d.lgs. 286/1998 e veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 933.333,00 di multa, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 1.1. L'imputazione riguardava l'avere, in concorso con altri soggetti allo stato non identificati, organizzato e effettuato il trasporto di cinquantasei cittadini migranti provenienti da vari paesi dell'Africa e del [OSCURATO:PERSONA] - tutti privi di cittadinanza italiana e di titolo per risiedere permanentemente sul territorio nazionale - tramite una piccola imbarcazione, diretta dalle coste della Libia a quelle italiane, così procurando illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato delle persone extracomunitarie sopra indicate. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], dopo avere condotto il natante sopra indicato alla spiaggia di una località libica denominata '[OSCURATO:PERSONA]', la sera del 27 ottobre 2023, faceva salire a bordo i migranti, ivi condotti da altre persone allo stato non identificate, dando loro indicazioni su come sistemarsi sul natante e, una volta iniziata la navigazione, conduceva la barca fino all'arrivo. [OSCURATO:PERSONA] aggravato dall'avere organizzato ed effettuato il trasporto di più di cinque persone e dall'avere commesso il fatto al fine di trarne profitto, anche indiretto. [OSCURATO:PERSONA], il 30 ottobre 2023. 1.2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione del Giudice per le indagini preliminari, avverso la quale l'imputato aveva proposto gravame ritenendo infondate tutte le relative censure riguardanti la sussistenza dell'aggravante di cui al citato art. 12, comma 3-ter lett. b) ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella della partecipazione di minima partecipazione prevista dall'art. 114 cod. pen. 2. Avverso la menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 12, comma 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286/1998 ed il vizio di motivazione erronea o carente rispetto alla conferma della sussistenza dell'aggravante dell'avere agito a fine di lucro prevista dalla citata disposizione normativa. Al riguardo osserva che la Corte territoriale ha ritenuto configurabile l'aggravante in questione sulla base delle sole dichiarazioni di tre dei migranti sebbene prive di riscontri ed in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso di denaro e di un telefono cellulare, che però non poteva assumere rilievo dato che anche alcuni migranti avevano con sé denaro e telefoni. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 114 cod. pen. ed il vizio di motivazione carente o erronea con riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso del reato ed al mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza anche al fine del bilanciamento con le aggravanti contestate. In particolare, la Corte territoriale ha considerato sussistente il concorso del ricorrente nel reato in contestazione nonostante la mancanza di elementi incontrovertibili in tal senso e senza nemmeno spiegare perché non poteva configurarsi, nel caso di specie, la partecipazione di minima importanza. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis ed il vizio di motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche nonostante la sua incensuratezza e la sua condotta processuale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che ripropone sostanzialmente le medesime censure sollevate con l'appello, è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto, è opportuno ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2.1. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze(Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). 2.2. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 2.3. Infine, non va dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3. Fatta questa indispensabile premessa si osserva che una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente nei termini sopra indicati quanto alla responsabilità per il reato sopra indicato. 3.1. I fatti sono stati ricostruiti da entrambi i giudici delle fasi di merito, sulla base degli atti legittimamente utilizzabili in considerazione del rito prescelto, nei seguenti termini.3.2. Il giorno 30 ottobre 2023 aveva fatto ingresso nel porto di [OSCURATO:PERSONA] la nave [OSCURATO:PERSONA], battente bandiera spagnola, con a bordo 112 cittadini extracomunitari di varia nazionalità soccorsi il precedente giorno 28 dello stesso mese in area S.A.R. (Search and Rescue) maltese, nell'ambito di due distinti eventi S.A.R.; in particolare, dal verbale di fermo redatto dalla polizia giudiziaria era emersa la individuazione di tre migranti disposti a collaborare per consentire l'identificazione del soggetto che si era occupato di condurre l'imbarcazione che li aveva trasportati, in cambio di denaro, dalla spiaggia libica di [OSCURATO:PERSONA] sino alle coste italiane. Successivamente i tre riconoscevano l'odierno ricorrente come lo scafista che aveva condotto l'imbarcazione e due di essi avevano confermato tale identificazione anche in sede di incidente probatorio, nel corso del quale uno dei migranti aveva anche riferito di essere stato avvicinato dall'imputato che lo aveva intimidito prima della udienza. 4. Ciò posto, con riferimento al primo motivo deve ribadirsi che in tema di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la circostanza aggravante del fine di profitto prevista dall'art. 12, comma 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Rv. 276613 - 02). 4.1. Orbene, la sentenza impugnata non appare censurabile sul punto avendo spiegato, in modo adeguato e senza incorrere in evidenti vizi di carattere logico, le ragioni per le quali la citata aggravante ad effetto speciale era configurabile; in particolare, la Corte territoriale ha dato rilievo alle dichiarazioni dei tre migranti che avevano dichiarato di avere pagato per essere trasportati dalla Libia all'Italia, al fatto che l'odierno ricorrente era stato trovato in possesso di una somma di denaro in euro ed in dollari, che appariva essere il compenso (almeno parziale) per il suo operato risultando inverosimili le giustificazioni addotte dall'imputato, il quale aveva prima dichiarato trattarsi della retribuzione ottenuta per un lavoro svolto in Libia e poi il provento della vendita di beni del padre in Egitto, non comprendendosi il motivo per il quale egli sarebbe stato retribuito in valuta straniera per una attività svolta nel paese arabo. 4.2. Pertanto, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione il ricorrente sollecita, in modo inammissibile, una diversa lettura degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza della citata aggravante ad effetto speciale. 5. Il secondo motivo è anche esso inammissibile. Come noto, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. (tra le P. altreivSez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Rv. 284771 - 01). 5.1. Ciò posto, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha logicamente escluso di potere riconoscere l'invocata attenuante poiché il contributo materiale fornito dall'imputato fosse di minima importanza essendo emerso che egli aveva svolto il ruolo determinante di pilota del natante con a bordo i migranti. 5.2. Il ricorrente, quindi, chiede una differente lettura degli elementi processuali che, come noto, è operazione preclusa in sede di legittimità nella ipotesi, verificatasi nella fattispecie, di una motivazione adeguata e non contraddittoria del provvedimento impugnato. 6. Il terzo motivo è inammissibile; al riguardo occorre ribadire che in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 6.1. La sentenza impugnata ha evidenziato, in modo coerente, l'assenza di significativi elementi di segno positivo valutabile al riguardo (peraltro nemmeno specificamente indicato con il ricorso) dando, invece, rilievo alla gravità dei fatti ed alla falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato. In sostanza, la Corte territoriale non ha certamente preteso una condotta lesiva del diritto al silenzio, ma ha inteso nella sostanza ribadire che le attenuanti innominate, per essere riconosciute, richiedono elementi positivi di valutazione, laddove le dichiarazioni false e lo stesso silenzio devono ritenersi neutre, in quanto certamente non positivamente apprezzabili ai fini che qui interessano. Deve poi ricordarsi che la incensuratezza dell'odierno ricorrente, di per sé sola, non consente il riconoscimento delle attenuanti generiche vista la chiara previsione dell'art. 62- bis cod. pen. 7. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito, nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e co