CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04477/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo riformava parzialmente la decisione del Gup del Tribunale di Trapani in data 7/7/2022 e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod.pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina pluriaggravata ed evasione; -rilevato che il primo motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti (tra cui la recidiva reiterata) è generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito alle pagg. 3 e 4 ampiamente argomentato la mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis, cod.pen. in ragione della gravità dei fatti ascritti e della specifica inclinazione a delinquere dell'imputato desunta dai plurimi precedenti; -considerato, inoltre, che il secondo motivo in punto di responsabilità è del tutto generico e privo di qualsiasi puntuale riferimento alla motivazione rassegnata dalla sentenza impugnata, con conseguente violazione della disposizione di cui all'art. 581, comma 1 lett. d) cod.proc.pen.; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]