Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 28030/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata diretta a contestare, in ragione di ritenute violazioni di legge e asseriti vizi di motivazione le valutazioni spese riguardo alla confermata operatività della recidiva è manifestamente infondata perché su tale punto la sentenza impugnata risulta sorretta da un argomentare privo di incongruenze logiche e, per quanto sintetico, parimenti adeguato alla genericità del rilievo formulato su punto con l'appello, tanto da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata diretta a contestare, in ragione di ritenute violazioni di legge e asseriti vizi di motivazione le valutazioni spese riguardo alla confermata operatività della recidiva è manifestamente infondata perché su tale punto la sentenza impugnata risulta sorretta da un argomentare privo di incongruenze logiche e, per quanto sintetico, parimenti adeguato alla genericità del rilievo formulato su punto con l'appello, tanto da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 28030/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris