CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 24800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6609/2018 R.G. proposto da : S.T.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di M ILANO n. 4664/2017,depositata i l 9/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio la società S.T.C. di Cassinotti C., chiedendo al Tribunale di Milano di pronunciare la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti e di condannare la convenuta al risarcimento del danno. L’attrice ha dedotto di avere affidato alla convenuta l’esecuzione di calcoli, disegni e progetti relativi alla costruzione (realizzata dalla medesima attrice su richiesta di un’altra società) di sette serbatoi destinati a un impianto industriale ubicato in Grecia; che, inviati i serbatoi alla committente, in fase di collaudo erano stati rilevati difetti dei medesimi per i quali l’attrice avevadovuto corrispondere euro 42.420, somma rispetto alla quale ha chiesto di essere risarcita da S.T.C. La convenuta si è costituita e ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice a pagare euro 33.680, a titolo di compensi per prestazioni correttamente eseguite. Il Tribunale di Milano, disposta una consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto che la prestazionedella convenuta fosse affetta da vizi tali da renderla inidonea al soddisfacimento dell’attrice; ha quindi pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, condannandola alla restituzione di quanto percepito quale acconto, ossia euro 10.035, e al risarcimento del danno, quantificato in euro 25.301,25; quanto alla domanda riconvenzionale della convenuta, ha accolto la domanda di condanna al pagamento di commesse diverse da quella oggetto della domanda principale dell’attrice, condannando quest’ultima al pagamento di euro 10.080. 2. La sentenza n. 1817/2016 del Tribunale di Milano è stata impugnata in via principale da S.T.C. e in via incidentale da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Milano - con la sentenza 9 novembre 2017, n. 4664 - ha rigettato il gravame principale e ha parzialmente accolto il gravame incidentale, condannando S.T.C. a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] la somma complessiva di euro 37.841,25 quale risarcimento del danno. 3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione S.T.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione/errata applicazione degli artt. 1227 e 2697 c.c., omesso esame di clausola contrattuale decisiva per il giudizio e omesso assolvimento dell’onus probandi sul quantum”: in relazione al nucleo fondante della pro nuncia impugnata, ossia la condanna della ricorrente al pagamento a titolo risarcitorio non più di euro 25.301,25, ma di euro 37.841,25, va rilevato che la ricorrente aveva dimostrato di essersi attenuta alle istruzioni/indicazioni provenienti dalla committente e che la propria offerta del 20 aprile 2009, come approvata da [OSCURATO:SOCIETA], prevedeva espressamente la sola emissione degli elaborati in revisione “per vostro controllo e approvazione”, così che l’onere di controllo finale era posto a carico della committente; la Corte d’appello ha invece ritenuto che vi sia stata responsabilità concorrente nella prima fase, accollando ogni responsabilità alla ricorrente nella seconda fase; in conclusione, è “sproporzionato e iniquo” che la ricorrente sia condannata a pagare il risarcimento nella misura stabilita dal giudice d’appello “in un contesto probatorio del tutto connotato da unilateralità e non riscontrato nella sua consistenza oggettiva negli atti di causa e nelle risultanze istruttorie”, in particolare la stima del consulente tecnico d’ufficio è priva di riscontri oggettivi perché inerisce a una nota di credito redatta da controparte. Il motivo non può essere accolto. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello ha ritenuto, sulla base dei risultati cui è giunto il consulente d’ufficio, che ha attentamente verificato “gli oltre 3.000 documenti oggetto di perizia”, che nella fase di progettazione vi sia stata concorrente responsabilità della committente [OSCURATO:SOCIETA] e del progettista S.T.C., mentre dopo l’installazione dei serbatoi in Grecia ha rilevato la sola negligenza della ricorrente, sottolineando i solleciti di [OSCURATO:SOCIETA] a verificare i requisiti di stabilità dei serbatoi, la verifica solo parziale al riguardo svolta dalla ricorrente e la sua mancata considerazione delle indicazioni di Exxon GP in relazione agli spessori dei rivestimenti. Si tratta di un accertamento in fatto che il giudice d’appello ha svolto in modo analitico e argomentato, senza vizi logici e giuridici (v. al riguardo la pag. 7 della sentenza impugnata in relazione al gravame principale della ricorrente e la pag. 10 in relazione al gravame incidentale di controparte) e che quindi, come tale, non è censurabile da questa Corte di legittimità. 2) Il secondo motivo contesta “violazione/omessa applicazione degli artt. 2236, 2226, 1175, 1710 c.c.; assenza di dolo/colpa grave in capo alla ricorrente, notorietà dei vizi/loro facile rilevabilità, gratuità della prestazione in parte qua , con conseguente esonero della ricorrente stessa da responsabilità o sua particolare attenuazione”: il sinallagma contrattuale, delineato su impostazione della committente, è tale da inquadrare la responsabilità della ricorrente ex art. 2236 c.c., essendo stata attribuita la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà e comunque non è emersa una condotta gravemente colposa della ricorrente, senza contare che la ricorrente ha provato come gli eventuali vizi dell’opera non potevano non essere noti o al più facilmente riconoscibili dalla committente in applicazione dell’art.2226 c.c., così da escludere la risoluzione del contratto, considerazione che si propaga anche al capo della sentenza impugnata che ha addossato alla ricorrente il costo delle prestazioni dello [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo, strettamente legato al precedente, non può essere accolto. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello, sulla base dell’accertamento dei fatti da essa compiuto (v. supra sub 1), ha infatti ritenuto che la negligenza della ricorrente nella seconda fase, considerata la natura dell’incarico e che S.T.C. è società specializzata nella elaborazione di disegni meccanici industriali, debba qualificarsi come colpa grave ai sensi degli artt. 2236 e 1176, comma 2 c.c. Quanto al costo dei compensi della consulenza dell’ing. Negrini, sostenuti da [OSCURATO:SOCIETA], il giudice d’appello – a diffe renza del giudice di primo grado – ha ritenuto che fosse giustificato avere richiesto la consulenza a Negrini, sulla base dell’inadempimento sopra descritto, avendo la ricorrente confermato la stabilità dei serbatoi e, a fronte della richiesta di FW1 di incontri, non essendo stata sollecita nella fissazione dei medesimi, così che era appunto stata conferita la consulenza a un terzo. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello ha quindi, sulla base anche qui di un motivato accertamento in fatto, riformato la decisione di primo grado sul punto. 3) Il terzo motivo contesta “violazione/omessa applicazione degli artt. 2225, 1226 c.c. per omessa considerazione del valore effettivo delle prestazioni della ricorrente connesse all’appello incidentale della società resistente”: ferma restando la correttezza del capo della sentenza d’appello che ha confermato la sentenza di primo grado di parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della ricorrente, questa ha svolto prestazioni ulteriori, sulle quali le “giustificazioni addotte sul punto alla pag. 12 della consulenza tecnica d’ufficio sono lacunose e contraddittorie”. Il motivo non può essere accolto in quanto non risulta attaccata la ratio decidendi della pronuncia impugnata sul punto. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello ha confermato l’accoglimento parziale della domanda riconvenzionale fatta valere dalla ricorrente: dopo avere precisato che la ricorrente aveva contestato, rispetto alla decurtazione della somma, che le prestazioni aggiuntive valevano “almeno euro 7.600 e non solo 2.400, come erroneamente valutato dal consulente tecnico d’ufficio”, la Corte ha rilevato che il consulente d’ufficio aveva “attentamente considerato tutti i lavori di revisione dei disegni originali, rivedendo anche i propri calcoli tenendo conto dei prezzi iniziali e dell’oggetto delle singole revisioni”, mentre la doglianza della ricorrente era generica, non avendo spiegato i criteri in base ai quali (ridotta la propria richiesta dagli originari euro 26.000) ha quantificato la propria richiesta dellerevisioni da 1 a 4 nella somma di euro 7.600, revisioni rispetto alle quali il consulente d’ufficio ha precisato che gli stessi consulenti di parte hanno confermato il pagamento dei lavori di cui alle fatture nn. 29/2009 e 41/2009, così concludendo per la liquidazione della sola revisione n. 4. A tale ratio decidendi , basata appunto sulla genericità delle doglianze della ricorrente e sul riconosciuto pagamento dei lavori di cui alle appena menzionate fatture, la ricorrente si limita (v. le pagg. 33 e 34 del ricorso) a ribadire “che le giustificazioni addotte sul punto a pag. 12 della CTU D’Andrea sono lacunose e contraddittorie, con detrazioni applicate senza logica né fondamento” e che “la ricorrente può accettare detto importo di euro 7.600 oltre IVA, [..] ma non la loro decurtazione estimativa”. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que