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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1367/2026

ECLI:EU:T:2026:197
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0575_RES

([OSCURATO:PERSONA]575/22)

2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] für Natur und Umwelt eV e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] the forest e Zero - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA] e

[OSCURATO:PERSONA] MTÜ

e

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione a cinque giudici) del 18 marzo 2026 «Ambiente – Convenzione di Aarhus – Rigetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Regolamento delegato (UE) 2021/2139 – Gestione forestale – Attività legate alla produzione di combustibili e bioenergia da biomassa forestale – Tassonomia – Requisiti dei criteri di vaglio tecnico – Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi – Danno significativo agli obiettivi ambientali» Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività relative alla gestione forestale – Analisi dei benefici climatici – Uso di un valore di riferimento nel contesto dello status quo – Assenza di una soglia quantitativa per quanto riguarda il rispetto dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici – Ammissibilità – Assenza di manifesto errore di valutazione – Superamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei limiti della propria competenza – Assenza – Violazione del principio di precauzione – Assenza [Art. 191, § 2, e 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 1, f), e 3, e 19, § 1, c), f) t k); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato I, punto 1.3; direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 29, § 7, b)] (v. punti 52-64, 68, 70-83, 90-97) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività relative alla gestione forestale – Analisi dei benefici climatici – Gestori di superfici forestali inferiori a 13 ettari che beneficiano di un'esenzione dall'obbligo di effettuare tale analisi – Ammissibilità – Assenza di errore manifesto di valutazione – Superamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei limiti della propria competenza – Assenza – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Art. 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 1, f), e 3, a), 19, § 1, c), d) e f), e 21, § 1, ultima frase; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato I, punto 1.3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 29, § 6] (v. punti 107-116, 121-134, 138-140) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività relative alla gestione forestale – Divieto di causare un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici – Definizione dei criteri volti a prevenire l'aumento degli impatti climatici negativi legati alle attività economiche – Assenza di manifesto errore di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 11, § 1, 17, § 1, b) e 19, § 1, b); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato I, appendice A] (v. punti 148-152) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività relative alla gestione forestale – Divieto di causare un danno significativo in relazione alla transizione verso un'economia circolare – Definizione dei criteri volti a garantire un approvvigionamento sostenibile di biomassa forestale – Assenza di manifesto errore di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 17, § 1, d), i); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato I, punto 1.3] (v. punti 163-176) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche –Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività relative alla gestione forestale – Divieto di causare un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici – Mancanza di un riferimento esplicito alla necessità di evitare la distruzione dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali – Mancata definizione di un termine per il recupero del carbonio perso a seguito di un taglio raso – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 17, § 1, a), et 19, § 1, b); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato II, punto 1.3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 29, § 6] (v. punti 185-193) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività relative alla gestione forestale – Divieto di causare un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi – Conformità delle attività economiche agli obiettivi di conservazione nelle aree protette o designate – Mancanza di conversione per gli habitat particolarmente sensibili in termini di perdita di biodiversità – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 17, § 1, f), e 19, § 1, da a) a c); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato I, punto 1.3, e allegato II, punto 1.3] (v. punti 216-231) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività legate alle bioenergie – Riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra – Rinvio a altre disposizioni del diritto dell'Unione – Considerazione della legislazione pertinente dell'Unione in vigore – Ammissibilità – Mancata contabilizzazione adeguata delle emissioni di carbonio derivanti dalla biomassa forestale – Assenza di errori manifesti di valutazione; [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 1, a), e 3, a), e 19, § 1, d); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato I, punti 4.8, 4.13, 4.20 e 4.24; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 1, ultima frase, e 29, § 6 e 7, e allegato VI; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/841] (v. punti 251-270, 275-281) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività legate alle bioenergie – Divieto di causare un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici – Estensione dei requisiti relativi alla facilità d'uso dei criteri – Ammissibilità – Obbligo di basarsi su prove scientifiche irrefutabili– Rispetto dei requisiti di coerenza delle politiche – Portata – Violazione del principio di precauzione – Assenza [Art. 17, § 1, terza frase, e 191 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/841 e 2020/852, art. 10, § 1 e 3, e 19, § 1, d), f) e k); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001] (v. punti 288-293, 298-301 e 306-310) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento delegato che stabilisce i criteri di valutazione tecnica per le attività relative alle bioenergie – Obbligo di basarsi su prove scientifiche irrefutabili– Portata – Violazione del principio di precauzione – Assenza (Art. 191 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2020/852, art. 19, § 1) (v. punti 324-333) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività legate alle bioenergie – Divieto di causare un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento – Divieto di causare un danno significativo alla biodiversità – Adeguatezza dei criteri – Assenza di manifesto errore di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 3, b), e 17, § 1, d), i); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, considerando 31; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001] (v. punti 396-408, 429) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento delegato che stabilisce i criteri di valutazione tecnica per le attività relative alle bioenergie – Ricorso a un approccio per fasi – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 3 b), e 17, § 1, d), i); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, considerando 31; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001] (v. punti 396-408, 429) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività legate alle bioenergie – Criteri che garantiscono un contributo sostanziale di tali attività all'adattamento ai cambiamenti climatici – Assenza di errori di diritto o di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, considerando 3 e art. 11, § 1 e 3, a); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegati I, punti 4.7, 4.8, 4.13, 4.19, 4.20, 4.23 e 4.24, e II, punti 4.7, 4.8, 4.13, 4.19, 4.20, 4.23 e 4.24] (v. punti 421-427, 432-435) Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici – Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – Effetti – Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Valutazione della legittimità di un atto di diritto derivato dell'Unione alla luce delle disposizioni di tali accordi – Presupposti – Disposizioni che non possiedono carattere incondizionato e sufficientemente preciso – Presupposti non soddisfatti (Art. 216 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, considerando 19 e 21 e art. 10, § 1, e art. 12) (v. punti 442-459) [OSCURATO:PERSONA] conferma la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea di respingere una richiesta di riesame interno del regolamento delegato 2021/2139 ( 1 ) che integra il regolamento 2020/852 sull'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili ( 2 ).

Il regolamento sulla tassonomia istituisce un sistema di classificazione unificato per armonizzare, a livello dell'Unione, i criteri per determinare se un'attività economica sia sostenibile sotto il profilo ambientale alla luce di diversi obiettivi ambientali ivi definiti, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi ( 3 ).

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento delegato per integrare il regolamento sulla tassonomia stabilendo criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare a quali condizioni talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi ambientali previsti da tale regolamento delegato.

Le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] für Natur und Umwelt eV e altri, hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del regolamento Aarhus ( 4 ), una richiesta di riesame interno del regolamento delegato.

Esse ritenevano che una parte dei criteri di vaglio tecnico stabiliti da quest’ultimo in merito alle attività economiche connesse alla gestione delle foreste e alle bioenergie non tenesse conto del regolamento sulla tassonomia e di alcuni requisiti dei trattati. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riesame interno con decisione del 6 luglio 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), oggetto del ricorso.

Giudizio del Tribunale A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sostenevano, in particolare, che la risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla loro richiesta di riesame fosse viziata da errori di diritto per quanto riguarda la conformità dei criteri di vaglio tecnico relativi alla gestione forestale al principio consistente nel «non causare un danno significativo» all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.

In tal senso, esse sostenevano che tale disposizione richieda che sia garantito il mantenimento delle riserve e dei pozzi di assorbimento di carbonio forestali almeno ai livelli attuali.

Orbene, il Tribunale rileva che l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia non contiene tale requisito, cosicché i criteri di vaglio tecnico non devono contenere un riferimento specifico alla necessità di evitare la distruzione dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali.

Esso aggiunge che tale disposizione disciplina già lo scenario di un'eliminazione dei pozzi di assorbimento del carbonio esistenti, dato che si potrebbe ritenere che arrechi un pregiudizio significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre commesso un errore nel fare riferimento, nella decisione impugnata, ai criteri di sostenibilità forestale di cui all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), senza tuttavia fornire una giustificazione convincente circa la mancanza di precisazioni relative al periodo di recupero del carbonio perso a seguito del taglio raso.

Tuttavia, il Tribunale osserva che il regolamento sulla tassonomia e, in particolare, il suo articolo 17, paragrafo 1, lettera a), non richiedono un livello di dettaglio tale da comprendere la fissazione di termini per il recupero del carbonio perso a seguito di un taglio raso.

Esso aggiunge che, in applicazione diretta dell’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], il taglio raso non è un’attività economica che possa essere considerata «sostenibile dal punto di vista ambientale», cosicché il riferimento a tale disposizione contenuto nella decisione impugnata non è errato.

Il Tribunale respinge inoltre come inoperante l’argomento delle ricorrenti secondo cui, non potendo imporre requisiti più rigorosi di quelli contenuti in altri atti del diritto primario o secondario dell’Unione, il regolamento sugli orientamenti operativi ( 6 ) non presenterebbe alcuna utilità nel contesto dell’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico in questione.

Inoltre, secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto, facendo riferimento alla direttiva [OSCURATO:PERSONA] e al regolamento LULUCF ( 7 ), che i criteri di «riduzione delle emissioni di gas a effetto serra» fossero adeguati a garantire che le attività forestali legate alle bioenergie contribuiscano alla mitigazione dei cambiamenti climatici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.

Su questo punto, il Tribunale osserva che tale disposizione rimanda alla direttiva [OSCURATO:PERSONA], il cui articolo 29, paragrafo 7, fa riferimento ai «criteri LULUCF».

Tali criteri sono essenzialmente legati ai parametri di cui al regolamento LULUCF, che definisce gli impegni degli Stati membri nel settore dell’uso del suolo, del cambiamento di destinazione d’uso del suolo e della silvicoltura.

Inoltre il regolamento sulla tassonomia richiede che, nel fissare i criteri di vaglio tecnico, la [OSCURATO:PERSONA] tenga conto «di ogni pertinente strumento legislativo dell’Unione in vigore».

Non si può pertanto contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver menzionato, nella decisione impugnata, il fatto di aver preso in considerazione le disposizioni della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e del regolamento LULUCF.

Inoltre, contrariamente alla tesi delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dichiarato né sottinteso che la contabilizzazione delle emissioni biogeniche forestali ai sensi del regolamento LULUCF costituisca un sostituto della riduzione delle emissioni.

Infatti, dalla decisione impugnata risulta che l’utilizzo della biomassa forestale contribuisce alla riduzione delle emissioni quando sono soddisfatti determinati criteri, il che costituisce del resto la premessa formulata dallo stesso legislatore nella direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale respinge inoltre l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto spiegare in che modo si sarebbe dovuto ritenere che le emissioni derivanti dalla raccolta e dalla combustione della biomassa forestale fossero «compensate» nell’ambito del regolamento LULUCF.

A questo proposito, esso osserva che la direttiva [OSCURATO:PERSONA] parte dal presupposto che, se le condizioni a tal fine sono soddisfatte, la biomassa, una volta trasformata in combustibile, possa essere qualificata come energia rinnovabile.

Si tratta anche di una premessa stabilita dal legislatore, dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi a suo piacimento.

Inoltre, il regolamento LULUCF impone agli Stati membri di mantenere i propri pozzi di assorbimento naturali di carbonio.

Pertanto, nella misura in cui il regime di compensazione delle emissioni, cui si riferisce l’argomento delle ricorrenti, deriva dal regolamento LULUCF, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a spiegare la suddetta compensazione.

Allo stesso modo, le ricorrenti hanno erroneamente sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse basarsi sui criteri LULUCF nella misura in cui il regolamento LULUCF non contabilizza tutte le emissioni di carbonio della biomassa, ma solo le variazioni dei pozzi di assorbimento di carbonio forestali rispetto a un valore di riferimento basato su una proiezione dei livelli dei pozzi di assorbimento di carbonio forestali fondata sui livelli di raccolta storici.

Infatti, se i criteri di valutazione tecnica pertinenti avessero superato i parametri stabiliti nella direttiva [OSCURATO:PERSONA] e nel regolamento LULUCF, in particolare contabilizzando le emissioni dovute alla combustione di biomassa forestale nel settore energetico, ciò avrebbe potuto comportare un rischio di doppia contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il Tribunale respinge infine l’argomento delle ricorrenti secondo cui, in sostanza, il regolamento LULUCF non consente di contabilizzare le emissioni in modo sufficientemente mirato per determinare in che misura il raccolto di biomassa sia responsabile di un sovrasfruttamento.

A tal proposito, il Tribunale rileva che, conformemente al suddetto regolamento, il livello di riferimento per le foreste degli Stati membri si basa sull’ipotesi che il rapporto tra l’utilizzo solido e quello energetico della biomassa forestale, così come osservato nel periodo dal 2000 al 2009, rimanga costante.

Orbene, tale premessa, che garantisce che l’aumento dei raccolti destinati all’uso bioenergetico sia contabilizzato come emissione nel settore LULUCF, è sufficientemente mirata.

Inoltre, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso alcun errore nel respingere la tesi delle ricorrenti secondo cui il regolamento delegato violerebbe l’articolo 2 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, approvato il 12 dicembre 2015 (in prosieguo: l’«Accordo di Parigi»).

A tal fine, esso verifica se le suddette disposizioni abbiano effetto diretto.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni della stessa e, conseguentemente, prevalgono sugli atti da esse emanati.

Tuttavia, le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione o di un’eccezione di illegittimità di detto atto solo qualora, da una parte, la natura e l’economia generale dell’accordo in questione non vi ostino e, dall’altra, tali disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise.

Il Tribunale precisa che tali condizioni di invocabilità valgono anche nell’ambito di una richiesta di riesame interno ai sensi del regolamento Aarhus, che costituisce una fase procedurale preliminare idonea a fondare, se del caso, un successivo ricorso dinanzi al giudice dell’Unione.

Nel caso di specie, le disposizioni invocate della UNFCCC e dell’accordo di Parigi non appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, come incondizionate e sufficientemente precise da avere effetto diretto né, di conseguenza, da poter essere invocate dalle ricorrenti.

Il Tribunale verifica poi se tali disposizioni rientrino in una delle due eccezioni derivanti dalla giurisprudenza della Corte che consentono al giudice dell’Unione di controllare la legittimità di un atto dell’Unione alla luce di un accordo internazionale anche in assenza di effetto diretto.

Secondo la prima eccezione, dalla disposizione specifica del diritto dell’Unione contestata deve poter essere dedotto che essa mirava ad attuare, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, un obbligo particolare derivante dagli accordi conclusi nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Per quanto riguarda la seconda, essa presuppone, in sostanza, che detta disposizione rimandi direttamente ed esplicitamente a precise disposizioni dell’accordo internazionale in questione.

Orbene, nella specie, le ricorrenti non individuano una disposizione specifica del regolamento delegato che mirerebbe specificamente ad attuare, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, un obbligo particolare derivante dall’articolo 2 della UNFCCC o dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo di Parigi.

Inoltre, queste ultime disposizioni si limitano a stabilire obiettivi e regole generali, senza definire mezzi precisi, lasciando un ampio margine di discrezionalità alle parti, tra cui l’Unione, per quanto riguarda la definizione delle modalità precise della loro attuazione.

Il Tribunale aggiunge che nemmeno il regolamento sulla tassonomia fa riferimento alla UNFCCC e che solo un considerando di detto regolamento contiene un rinvio esplicito a una disposizione precisa di tale accordo.

Orbene, detto considerando non fa parte del dispositivo del regolamento sulla tassonomia e non riveste, di conseguenza, alcun carattere vincolante di per sé.

Pertanto, nessuna delle due eccezioni sopra menzionate è applicabile nel caso di specie.

Infine, il Tribunale ritiene che la giurisprudenza, invocata dalle ricorrenti ( 8 ), secondo cui il fatto che un accordo internazionale contenga disposizioni prive di effetto diretto non costituirebbe un ostacolo al controllo, da parte del giudice, del rispetto degli obblighi che incombono all’Unione in quanto parte di tale accordo, sia rimasta isolata e non sia stata seguita dalla giurisprudenza successiva del giudice dell’Unione.

È quindi a ragione che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, nella decisione impugnata, che la legittimità del regolamento delegato non potesse essere esaminata alla luce delle disposizioni di diritto internazionale invocate dalle ricorrenti.

Avendo respinto tutti gli argomenti delle ricorrenti, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. ( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della [OSCURATO:PERSONA], del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale ( GU 2021, L 442, pag. 1 , in prosieguo: il «regolamento delegato»), ( 2 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ( GU 2020, L 198, pag. 13 ; in prosieguo: il «regolamento sulla tassonomia»). ( 3 ) Articoli 9 e 10 del regolamento sulla tassonomia. ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 ( GU 2021, L 356, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento Aarhus»). ( 5 ) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( GU 2018, L 328, pag. 82 , in prosieguo: la «direttiva [OSCURATO:PERSONA]»). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della [OSCURATO:PERSONA], del 13 dicembre 2022, che stabilisce orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all’articolo 29 della direttiva [[OSCURATO:PERSONA]] ( GU 2022, L 320, pag. 4 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE ( GU 2018, L 156, pag. 1 , in prosieguo: il «regolamento LULUCF»), ( 8 ) Sentenza del 9 ottobre 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio ( C-377/98 , EU:C:2001:523 , punto 54 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0575_RES ([OSCURATO:PERSONA]575/22) 2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] für Natur und Umwelt eV e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] the forest e Zero - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MTÜ e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione a cinque giudici) del 18 marzo 2026 «Ambiente – Convenzione di Aarhus – Rigetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Regolamento delegato (UE) 2021/2139 – Gestione forestale – Attività legate alla produzione di combustibili e bioenergia da biomassa forestale – Tassonomia – Requisiti dei criteri di vaglio tecnico – Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi – Danno significativo agli obiettivi ambientali» Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività relative alla gestione forestale – Analisi dei benefici climatici – Uso di un valore di riferimento nel contesto dello status quo – Assenza di una soglia quantitativa per quanto riguarda il rispetto dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici – Ammissibilità – Assenza di manifesto errore di valutazione – Superamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei limiti della propria competenza – Assenza – Violazione del principio di precauzione – Assenza [Art. 191, § 2, e 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 1, f), e 3, e 19, § 1, c), f) t k); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato I, punto 1.3; direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 29, § 7, b)] (v. punti 52-64, 68, 70-83, 90-97) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività relative alla gestione forestale – Analisi dei benefici climatici – Gestori di superfici forestali inferiori a 13 ettari che beneficiano di un'esenzione dall'obbligo di effettuare tale analisi – Ammissibilità – Assenza di errore manifesto di valutazione – Superamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei limiti della propria competenza – Assenza – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Art. 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 1, f), e 3, a), 19, § 1, c), d) e f), e 21, § 1, ultima frase; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato I, punto 1.3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 29, § 6] (v. punti 107-116, 121-134, 138-140) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività relative alla gestione forestale – Divieto di causare un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici – Definizione dei criteri volti a prevenire l'aumento degli impatti climatici negativi legati alle attività economiche – Assenza di manifesto errore di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 11, § 1, 17, § 1, b) e 19, § 1, b); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato I, appendice A] (v. punti 148-152) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività relative alla gestione forestale – Divieto di causare un danno significativo in relazione alla transizione verso un'economia circolare – Definizione dei criteri volti a garantire un approvvigionamento sostenibile di biomassa forestale – Assenza di manifesto errore di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 17, § 1, d), i); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato I, punto 1.3] (v. punti 163-176) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche –Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività relative alla gestione forestale – Divieto di causare un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici – Mancanza di un riferimento esplicito alla necessità di evitare la distruzione dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali – Mancata definizione di un termine per il recupero del carbonio perso a seguito di un taglio raso – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 17, § 1, a), et 19, § 1, b); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato II, punto 1.3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 29, § 6] (v. punti 185-193) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività relative alla gestione forestale – Divieto di causare un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi – Conformità delle attività economiche agli obiettivi di conservazione nelle aree protette o designate – Mancanza di conversione per gli habitat particolarmente sensibili in termini di perdita di biodiversità – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 17, § 1, f), e 19, § 1, da a) a c); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato I, punto 1.3, e allegato II, punto 1.3] (v. punti 216-231) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività legate alle bioenergie – Riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra – Rinvio a altre disposizioni del diritto dell'Unione – Considerazione della legislazione pertinente dell'Unione in vigore – Ammissibilità – Mancata contabilizzazione adeguata delle emissioni di carbonio derivanti dalla biomassa forestale – Assenza di errori manifesti di valutazione; [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 1, a), e 3, a), e 19, § 1, d); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegato I, punti 4.8, 4.13, 4.20 e 4.24; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 1, ultima frase, e 29, § 6 e 7, e allegato VI; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/841] (v. punti 251-270, 275-281) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività legate alle bioenergie – Divieto di causare un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici – Estensione dei requisiti relativi alla facilità d'uso dei criteri – Ammissibilità – Obbligo di basarsi su prove scientifiche irrefutabili– Rispetto dei requisiti di coerenza delle politiche – Portata – Violazione del principio di precauzione – Assenza [Art. 17, § 1, terza frase, e 191 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/841 e 2020/852, art. 10, § 1 e 3, e 19, § 1, d), f) e k); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001] (v. punti 288-293, 298-301 e 306-310) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento delegato che stabilisce i criteri di valutazione tecnica per le attività relative alle bioenergie – Obbligo di basarsi su prove scientifiche irrefutabili– Portata – Violazione del principio di precauzione – Assenza (Art. 191 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2020/852, art. 19, § 1) (v. punti 324-333) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività legate alle bioenergie – Divieto di causare un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento – Divieto di causare un danno significativo alla biodiversità – Adeguatezza dei criteri – Assenza di manifesto errore di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 3, b), e 17, § 1, d), i); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, considerando 31; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001] (v. punti 396-408, 429) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento delegato che stabilisce i criteri di valutazione tecnica per le attività relative alle bioenergie – Ricorso a un approccio per fasi – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 3 b), e 17, § 1, d), i); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, considerando 31; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001] (v. punti 396-408, 429) Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per le attività legate alle bioenergie – Criteri che garantiscono un contributo sostanziale di tali attività all'adattamento ai cambiamenti climatici – Assenza di errori di diritto o di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, considerando 3 e art. 11, § 1 e 3, a); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139, allegati I, punti 4.7, 4.8, 4.13, 4.19, 4.20, 4.23 e 4.24, e II, punti 4.7, 4.8, 4.13, 4.19, 4.20, 4.23 e 4.24] (v. punti 421-427, 432-435) Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici – Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – Effetti – Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Valutazione della legittimità di un atto di diritto derivato dell'Unione alla luce delle disposizioni di tali accordi – Presupposti – Disposizioni che non possiedono carattere incondizionato e sufficientemente preciso – Presupposti non soddisfatti (Art. 216 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, considerando 19 e 21 e art. 10, § 1, e art. 12) (v. punti 442-459) [OSCURATO:PERSONA] conferma la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea di respingere una richiesta di riesame interno del regolamento delegato 2021/2139 ( 1 ) che integra il regolamento 2020/852 sull'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili ( 2 ). Il regolamento sulla tassonomia istituisce un sistema di classificazione unificato per armonizzare, a livello dell'Unione, i criteri per determinare se un'attività economica sia sostenibile sotto il profilo ambientale alla luce di diversi obiettivi ambientali ivi definiti, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi ( 3 ). In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento delegato per integrare il regolamento sulla tassonomia stabilendo criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare a quali condizioni talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi ambientali previsti da tale regolamento delegato. Le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] für Natur und Umwelt eV e altri, hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del regolamento Aarhus ( 4 ), una richiesta di riesame interno del regolamento delegato. Esse ritenevano che una parte dei criteri di vaglio tecnico stabiliti da quest’ultimo in merito alle attività economiche connesse alla gestione delle foreste e alle bioenergie non tenesse conto del regolamento sulla tassonomia e di alcuni requisiti dei trattati. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riesame interno con decisione del 6 luglio 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), oggetto del ricorso. Giudizio del Tribunale A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sostenevano, in particolare, che la risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla loro richiesta di riesame fosse viziata da errori di diritto per quanto riguarda la conformità dei criteri di vaglio tecnico relativi alla gestione forestale al principio consistente nel «non causare un danno significativo» all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia. In tal senso, esse sostenevano che tale disposizione richieda che sia garantito il mantenimento delle riserve e dei pozzi di assorbimento di carbonio forestali almeno ai livelli attuali. Orbene, il Tribunale rileva che l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia non contiene tale requisito, cosicché i criteri di vaglio tecnico non devono contenere un riferimento specifico alla necessità di evitare la distruzione dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali. Esso aggiunge che tale disposizione disciplina già lo scenario di un'eliminazione dei pozzi di assorbimento del carbonio esistenti, dato che si potrebbe ritenere che arrechi un pregiudizio significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre commesso un errore nel fare riferimento, nella decisione impugnata, ai criteri di sostenibilità forestale di cui all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), senza tuttavia fornire una giustificazione convincente circa la mancanza di precisazioni relative al periodo di recupero del carbonio perso a seguito del taglio raso. Tuttavia, il Tribunale osserva che il regolamento sulla tassonomia e, in particolare, il suo articolo 17, paragrafo 1, lettera a), non richiedono un livello di dettaglio tale da comprendere la fissazione di termini per il recupero del carbonio perso a seguito di un taglio raso. Esso aggiunge che, in applicazione diretta dell’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], il taglio raso non è un’attività economica che possa essere considerata «sostenibile dal punto di vista ambientale», cosicché il riferimento a tale disposizione contenuto nella decisione impugnata non è errato. Il Tribunale respinge inoltre come inoperante l’argomento delle ricorrenti secondo cui, non potendo imporre requisiti più rigorosi di quelli contenuti in altri atti del diritto primario o secondario dell’Unione, il regolamento sugli orientamenti operativi ( 6 ) non presenterebbe alcuna utilità nel contesto dell’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico in questione. Inoltre, secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto, facendo riferimento alla direttiva [OSCURATO:PERSONA] e al regolamento LULUCF ( 7 ), che i criteri di «riduzione delle emissioni di gas a effetto serra» fossero adeguati a garantire che le attività forestali legate alle bioenergie contribuiscano alla mitigazione dei cambiamenti climatici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia. Su questo punto, il Tribunale osserva che tale disposizione rimanda alla direttiva [OSCURATO:PERSONA], il cui articolo 29, paragrafo 7, fa riferimento ai «criteri LULUCF». Tali criteri sono essenzialmente legati ai parametri di cui al regolamento LULUCF, che definisce gli impegni degli Stati membri nel settore dell’uso del suolo, del cambiamento di destinazione d’uso del suolo e della silvicoltura. Inoltre il regolamento sulla tassonomia richiede che, nel fissare i criteri di vaglio tecnico, la [OSCURATO:PERSONA] tenga conto «di ogni pertinente strumento legislativo dell’Unione in vigore». Non si può pertanto contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver menzionato, nella decisione impugnata, il fatto di aver preso in considerazione le disposizioni della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e del regolamento LULUCF. Inoltre, contrariamente alla tesi delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dichiarato né sottinteso che la contabilizzazione delle emissioni biogeniche forestali ai sensi del regolamento LULUCF costituisca un sostituto della riduzione delle emissioni. Infatti, dalla decisione impugnata risulta che l’utilizzo della biomassa forestale contribuisce alla riduzione delle emissioni quando sono soddisfatti determinati criteri, il che costituisce del resto la premessa formulata dallo stesso legislatore nella direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale respinge inoltre l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto spiegare in che modo si sarebbe dovuto ritenere che le emissioni derivanti dalla raccolta e dalla combustione della biomassa forestale fossero «compensate» nell’ambito del regolamento LULUCF. A questo proposito, esso osserva che la direttiva [OSCURATO:PERSONA] parte dal presupposto che, se le condizioni a tal fine sono soddisfatte, la biomassa, una volta trasformata in combustibile, possa essere qualificata come energia rinnovabile. Si tratta anche di una premessa stabilita dal legislatore, dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi a suo piacimento. Inoltre, il regolamento LULUCF impone agli Stati membri di mantenere i propri pozzi di assorbimento naturali di carbonio. Pertanto, nella misura in cui il regime di compensazione delle emissioni, cui si riferisce l’argomento delle ricorrenti, deriva dal regolamento LULUCF, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a spiegare la suddetta compensazione. Allo stesso modo, le ricorrenti hanno erroneamente sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse basarsi sui criteri LULUCF nella misura in cui il regolamento LULUCF non contabilizza tutte le emissioni di carbonio della biomassa, ma solo le variazioni dei pozzi di assorbimento di carbonio forestali rispetto a un valore di riferimento basato su una proiezione dei livelli dei pozzi di assorbimento di carbonio forestali fondata sui livelli di raccolta storici. Infatti, se i criteri di valutazione tecnica pertinenti avessero superato i parametri stabiliti nella direttiva [OSCURATO:PERSONA] e nel regolamento LULUCF, in particolare contabilizzando le emissioni dovute alla combustione di biomassa forestale nel settore energetico, ciò avrebbe potuto comportare un rischio di doppia contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra. Il Tribunale respinge infine l’argomento delle ricorrenti secondo cui, in sostanza, il regolamento LULUCF non consente di contabilizzare le emissioni in modo sufficientemente mirato per determinare in che misura il raccolto di biomassa sia responsabile di un sovrasfruttamento. A tal proposito, il Tribunale rileva che, conformemente al suddetto regolamento, il livello di riferimento per le foreste degli Stati membri si basa sull’ipotesi che il rapporto tra l’utilizzo solido e quello energetico della biomassa forestale, così come osservato nel periodo dal 2000 al 2009, rimanga costante. Orbene, tale premessa, che garantisce che l’aumento dei raccolti destinati all’uso bioenergetico sia contabilizzato come emissione nel settore LULUCF, è sufficientemente mirata. Inoltre, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso alcun errore nel respingere la tesi delle ricorrenti secondo cui il regolamento delegato violerebbe l’articolo 2 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, approvato il 12 dicembre 2015 (in prosieguo: l’«Accordo di Parigi»). A tal fine, esso verifica se le suddette disposizioni abbiano effetto diretto. A tal riguardo, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni della stessa e, conseguentemente, prevalgono sugli atti da esse emanati. Tuttavia, le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione o di un’eccezione di illegittimità di detto atto solo qualora, da una parte, la natura e l’economia generale dell’accordo in questione non vi ostino e, dall’altra, tali disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise. Il Tribunale precisa che tali condizioni di invocabilità valgono anche nell’ambito di una richiesta di riesame interno ai sensi del regolamento Aarhus, che costituisce una fase procedurale preliminare idonea a fondare, se del caso, un successivo ricorso dinanzi al giudice dell’Unione. Nel caso di specie, le disposizioni invocate della UNFCCC e dell’accordo di Parigi non appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, come incondizionate e sufficientemente precise da avere effetto diretto né, di conseguenza, da poter essere invocate dalle ricorrenti. Il Tribunale verifica poi se tali disposizioni rientrino in una delle due eccezioni derivanti dalla giurisprudenza della Corte che consentono al giudice dell’Unione di controllare la legittimità di un atto dell’Unione alla luce di un accordo internazionale anche in assenza di effetto diretto. Secondo la prima eccezione, dalla disposizione specifica del diritto dell’Unione contestata deve poter essere dedotto che essa mirava ad attuare, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, un obbligo particolare derivante dagli accordi conclusi nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Per quanto riguarda la seconda, essa presuppone, in sostanza, che detta disposizione rimandi direttamente ed esplicitamente a precise disposizioni dell’accordo internazionale in questione. Orbene, nella specie, le ricorrenti non individuano una disposizione specifica del regolamento delegato che mirerebbe specificamente ad attuare, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, un obbligo particolare derivante dall’articolo 2 della UNFCCC o dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo di Parigi. Inoltre, queste ultime disposizioni si limitano a stabilire obiettivi e regole generali, senza definire mezzi precisi, lasciando un ampio margine di discrezionalità alle parti, tra cui l’Unione, per quanto riguarda la definizione delle modalità precise della loro attuazione. Il Tribunale aggiunge che nemmeno il regolamento sulla tassonomia fa riferimento alla UNFCCC e che solo un considerando di detto regolamento contiene un rinvio esplicito a una disposizione precisa di tale accordo. Orbene, detto considerando non fa parte del dispositivo del regolamento sulla tassonomia e non riveste, di conseguenza, alcun carattere vincolante di per sé. Pertanto, nessuna delle due eccezioni sopra menzionate è applicabile nel caso di specie. Infine, il Tribunale ritiene che la giurisprudenza, invocata dalle ricorrenti ( 8 ), secondo cui il fatto che un accordo internazionale contenga disposizioni prive di effetto diretto non costituirebbe un ostacolo al controllo, da parte del giudice, del rispetto degli obblighi che incombono all’Unione in quanto parte di tale accordo, sia rimasta isolata e non sia stata seguita dalla giurisprudenza successiva del giudice dell’Unione. È quindi a ragione che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, nella decisione impugnata, che la legittimità del regolamento delegato non potesse essere esaminata alla luce delle disposizioni di diritto internazionale invocate dalle ricorrenti. Avendo respinto tutti gli argomenti delle ricorrenti, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. ( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della [OSCURATO:PERSONA], del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale ( GU 2021, L 442, pag. 1 , in prosieguo: il «regolamento delegato»), ( 2 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ( GU 2020, L 198, pag. 13 ; in prosieguo: il «regolamento sulla tassonomia»). ( 3 ) Articoli 9 e 10 del regolamento sulla tassonomia. ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 ( GU 2021, L 356, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento Aarhus»). ( 5 ) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( GU 2018, L 328, pag. 82 , in prosieguo: la «direttiva [OSCURATO:PERSONA]»). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della [OSCURATO:PERSONA], del 13 dicembre 2022, che stabilisce orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all’articolo 29 della direttiva [[OSCURATO:PERSONA]] ( GU 2022, L 320, pag. 4 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE ( GU 2018, L 156, pag. 1 , in prosieguo: il «regolamento LULUCF»), ( 8 ) Sentenza del 9 ottobre 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio ( C-377/98 , EU:C:2001:523 , punto 54 ).