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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04795/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3480/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 28, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 335/18/13, depositata in data 14 novembre 2013, notificata il 26 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la cassazione della Oggetto: Rimborso ILOR ex art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 –Sisma del 1990 –Aiuti di Stato – De minimis sentenza impugnata in relazione ai rilevati profili di contrasto con il diritto dell’Unione Europea, con rinvio per nuovo esame sul punto alla CTR.

Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la contribuente che ha concluso per l’accoglimento dell’incidentale e il rigetto del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrateimpugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Catania,aveva ritenuto illegittimo il diniego di rimborso ILOR chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] per gli anni dal 1990 al 1992 ex art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 con riferimento alsisma siciliano del dicembre 1990 .

La contribuente resiste con controricorso, proponendo altresì ricorsoincidentale con un motivo , poi illustrato con memoria.

Il ricorso, già rinviato alla pubblica udienza in esito ad adunanza della Sesta sezione civile, era rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione di decadenza del diritto al rimborso per decorso del termine biennale ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 per essere stata l’istanza presentata solamente in data 24 febbraio 2010 a fronte di versamenti risalenti al 1990-1992.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR, ove si ritenga abbia implicitamente rigettato l’eccezione di decadenza, riconosciuto il rimborsoalla contribuente nonostante la domanda fosse stata presentata ad oltre 7 anni dall’entrata in vigore dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002.3.

L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato denuncia, ai sensi 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 22, 51 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate atteso il mancato deposito della ricevuta di spedizione del ricorso, notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale, ma del solo avviso di ricevimento, da cui l’intempestività del ricorso in appello risultando dall’avviso l’avvenuta ricezione dell’atto oltre il termine di giorni 60 dalla notifica della sentenza di primo grado.

4. Va esaminato, prioritariamente, il motivo di ricorso incidentale atteso che, in linea con i consolidati principi di questa Corte, cui il collegio non vede ragioni per discostarsi, «alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito.

Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale» (Cass. n. 6138 del 14/03/2018).

Nella specie, la CTR non ha, neppure implicitamente, vagliato la questione, sicché il ricorso incidentale va esaminato con priorità.

4.1. Il motivo è fondato.La questione trova la sua soluzione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 13452del 29/05/2017, la quale ha precisato che «nel processo tributario non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avvisodi ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza».

Orbene, nella vicenda in esame, come risulta dagli atti, esame possibile in relazione alla natura del vizio dedotto, sull’avviso di ricevimento è riportata, con timbro datario, la data di ricezione (del 25 novembre 2011) dell’atto ma non anche quella di spedizione.

Ne deriva che, attesa l’intervenuta notifica della sentenza di primo grado il 23settembre 2011, la ricezione del plico non risulta avvenuta entro il termine di giorni 60 per l’impugnazione.

5. Il ricorso principale resta assorbito.

6. In accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il principale, la sentenza va cassata senza rinvio.Le spese, atteso l’intervento regolatore delle Sezioni Unite, vanno integralmente compensate, anche con riguardo al giudizio d’appello.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito quello principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa integralme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3480/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 28, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 335/18/13, depositata in data 14 novembre 2013, notificata il 26 novembre 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la cassazione della Oggetto: Rimborso ILOR ex art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 –Sisma del 1990 –Aiuti di Stato – De minimis sentenza impugnata in relazione ai rilevati profili di contrasto con il diritto dell’Unione Europea, con rinvio per nuovo esame sul punto alla CTR. Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la contribuente che ha concluso per l’accoglimento dell’incidentale e il rigetto del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrateimpugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Catania,aveva ritenuto illegittimo il diniego di rimborso ILOR chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] per gli anni dal 1990 al 1992 ex art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 con riferimento alsisma siciliano del dicembre 1990 . La contribuente resiste con controricorso, proponendo altresì ricorsoincidentale con un motivo , poi illustrato con memoria. Il ricorso, già rinviato alla pubblica udienza in esito ad adunanza della Sesta sezione civile, era rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione di decadenza del diritto al rimborso per decorso del termine biennale ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 per essere stata l’istanza presentata solamente in data 24 febbraio 2010 a fronte di versamenti risalenti al 1990-1992. 2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR, ove si ritenga abbia implicitamente rigettato l’eccezione di decadenza, riconosciuto il rimborsoalla contribuente nonostante la domanda fosse stata presentata ad oltre 7 anni dall’entrata in vigore dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002.3. L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato denuncia, ai sensi 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 22, 51 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate atteso il mancato deposito della ricevuta di spedizione del ricorso, notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale, ma del solo avviso di ricevimento, da cui l’intempestività del ricorso in appello risultando dall’avviso l’avvenuta ricezione dell’atto oltre il termine di giorni 60 dalla notifica della sentenza di primo grado. 4. Va esaminato, prioritariamente, il motivo di ricorso incidentale atteso che, in linea con i consolidati principi di questa Corte, cui il collegio non vede ragioni per discostarsi, «alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale» (Cass. n. 6138 del 14/03/2018). Nella specie, la CTR non ha, neppure implicitamente, vagliato la questione, sicché il ricorso incidentale va esaminato con priorità. 4.1. Il motivo è fondato.La questione trova la sua soluzione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 13452del 29/05/2017, la quale ha precisato che «nel processo tributario non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avvisodi ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza». Orbene, nella vicenda in esame, come risulta dagli atti, esame possibile in relazione alla natura del vizio dedotto, sull’avviso di ricevimento è riportata, con timbro datario, la data di ricezione (del 25 novembre 2011) dell’atto ma non anche quella di spedizione. Ne deriva che, attesa l’intervenuta notifica della sentenza di primo grado il 23settembre 2011, la ricezione del plico non risulta avvenuta entro il termine di giorni 60 per l’impugnazione. 5. Il ricorso principale resta assorbito. 6. In accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il principale, la sentenza va cassata senza rinvio.Le spese, atteso l’intervento regolatore delle Sezioni Unite, vanno integralmente compensate, anche con riguardo al giudizio d’appello. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito quello principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa integralme
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