CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 agosto 2025
Cassazione n. 29498/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 818/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12297/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata per la rideterminazione della durata delle pene accessorie; di annullarla con rinvio anche con riferimento al capo B1, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; di annullarla con rinvio altresì con riferimento ai capi B1 e B2, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; di rigettare nel resto i ricorsi; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha chiesto di rigettare i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29498/2025 Roma, lì, 13/08/2025 udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha chiesto di rigettare o dichiarare inammissibili tutti i ricorsi; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliere il ricorso e di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliere il ricorso; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata ha ad oggetto svariate ipotesi di bancarotta fraudolenta contestate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fallimenti delle società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (fallita il 20 dicembre 2011), “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (fallita il 29 settembre 2014) e “[OSCURATO:PERSONA]” (fallita il 3 maggio 2012). In particolare, quanto alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali si è proceduto separatamente) la pubblica accusa aveva contestato la distrazione di risorse del patrimonio della fallita, realizzata mediante l’acquisto e la rivendita del complesso immobiliare sito in località Glorie-Bagnocavallo: in data 29 dicembre 2009 la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) acquistava dieci appartamenti per l’importo di euro 1.787.000 dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (amministrata da [OSCURATO:PERSONA]); in data 18 gennaio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] (di cui era divenuto amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]) vendeva nove dei dieci appartamenti alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui era amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] e le cui quote erano detenute al 100% dalla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) per il prezzo di euro 1.080.000 (il decimo appartamento era stato già venduto, in data 6 agosto 2010, a tale [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro 120.000), determinando così una minusvalenza di euro 587.000 (capo A1). Sempre con riferimento alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali si è proceduto separatamente) la pubblica accusa aveva contestato anche la distrazione di risorse del patrimonio della fallita, realizzata mediante l’acquisto dell’11,98% delle quote della società “[OSCURATO:PERSONA]”: in data 29 settembre 2009 la [OSCURATO:PERSONA] (amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) acquistava da “[OSCURATO:PERSONA]” (di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante) l’11,98% delle quote della società “[OSCURATO:PERSONA]” (di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante) per l’importo di euro 922.575, pari a circa 9,6 per quota, quando nello stesso giorno la “[OSCURATO:PERSONA] AMC” (riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]) aveva acquistato sempre dalla “[OSCURATO:PERSONA]” il 4,69% di [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 176.825, pari a circa 4,7 per quota e quando poi, in data 26 aprile 2011, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivenduto alla [OSCURATO:PERSONA] (di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto e [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto) l’11,98% delle quote della società “[OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 497.385, prezzo in linea con quello delle quote acquistate dalla “[OSCURATO:PERSONA] AMC” e notevolmente inferiore a quello che la fallita aveva pagato per il loro acquisto, con conseguente minusvalenza. L’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle quote della [OSCURATO:PERSONA], a un prezzo di vendita superiore al loro reale valore, secondo la pubblica accusa, sarebbe stato funzionale all’azzeramento del credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti di Asa, atteso che l’acquisto, limitatamente alla somma di euro 723.223,59, era stato regolato proprio mediante compensazione del credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti di Asa (capo A2). Entrambe le operazioni distrattive, secondo la pubblica accusa, sarebbero state estranee all'oggetto sociale della fallita e avrebbero determinato, oltre a ingenti perdite economiche in termini di minusvalenza, la revoca della concessione del marchio “Opel” da parte della “[OSCURATO:PERSONA]”, con conseguente impossibilità per la [OSCURATO:PERSONA] «di proseguire la propria attività aziendale tipica». Quanto alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali si è proceduto separatamente) la pubblica accusa aveva contestato la distrazione o dissipazione di ingenti risorse della fallita derivanti dai canoni di locazione dell’azienda alberghiera “[OSCURATO:PERSONA]” (già [OSCURATO:PERSONA]): a seguito di complesse operazioni di scissione, fusione e cessione di quote di società – meramente fittizie in quanto prive di qualsiasi giustificazione economica e finalizzate esclusivamente a caricare di debiti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella quale venivano concentrate le attività immobiliari risultate non remunerative, salvaguardando l'attività di gestione degli hotel – l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva sostanzialmente privata dei canoni di locazione del “[OSCURATO:PERSONA]” (per gli anni dal 2011 al 2015), mediante compensazione con il debito fittizio di euro 3.946.686, gravante su [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., “creato” mediante le suddette operazioni fittizie (capo B1). Sempre con riferimento alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pubblica accusa aveva contestato anche la distrazione della somma di euro 3.291.000, ottenuta in mutuo dalla “Unicredit” di Ravenna, con vincolo di destinazione del denaro alla costruzione “[OSCURATO:PERSONA]”, destinata, invece, a fini diversi e comunque alla soddisfazione di interessi economici estranei alla fallita (capo B2). Sempre con riferimento alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pubblica accusa aveva contestato anche la distrazione delle somme di euro 1.450.000 (capo B3) e di euro 6.685.056 (capo B4). Quanto alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali si era proceduto separatamente) la pubblica accusa aveva contestato la distrazione o dissipazione di ingenti risorse, mediante operazioni di svalutazione delle quote di partecipazione nelle società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, “[OSCURATO:SOCIETA].” e “[OSCURATO:PERSONA]” (capo C1, C2, e C3). Sempre con riferimento alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pubblica accusa aveva contestato anche la distrazione della somma di euro 1.000.000, realizzata mediante la stipula e la successiva risoluzione del contratto preliminare di acquisto dell’albergo “[OSCURATO:PERSONA]”: le parti pattuivano il prezzo complessivo di euro 21.000.000 e il versamento di un acconto sul prezzo pari ad euro 1.000.000, in favore della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (amministrata di diritto da [OSCURATO:PERSONA] e di fatto da [OSCURATO:PERSONA]), promissaria venditrice; a seguito alla risoluzione del contratto, però, l'acconto non veniva restituito alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. L'intera operazione, secondo la pubblica accusa, sarebbe stata interamente simulata e finalizzata esclusivamente a distrarre a favore della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma versata in acconto” (capo C4). 2. Con sentenza del 24 settembre 2018, il Tribunale di Ravenna riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi A), B1), nei limiti della distrazione della somma di euro 2.400.000, inerente ai canoni di locazione dell’albergo, B2), nei limiti della somma di euro 3.091.000, e C4). L’assolveva, invece, dai reati di cui ai capi C1), C2) e C3). [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi A), B2), nei limiti della somma di euro 3.091.000, e C4). L’assolveva, invece, dai reati di cui ai capi B1), C1), C2) e C3). [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi B1) e B2). Quanto ai capi B3) e B4), il Tribunale rilevava che si trattava di autonome ipotesi distrattive, oggetto di contestazione suppletiva, operata all’udienza del 30 maggio 2017. Ordinava, pertanto, la restituzione al pubblico ministero degli atti relativi a tali capi, atteso che si trattava di “fatti nuovi” (cfr. pagina 26 della sentenza). 3. A seguito di impugnazione sia del Procuratore della Repubblica di Ravenna che degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12 aprile 2021, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla parte pubblica e dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato con conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero. Con sentenza del 9 settembre 2022, questa Corte, a seguito di ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, annullava la sentenza di secondo grado, con rinvio per nuovo giudizio. Con sentenza emessa il 14 ottobre 2024, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo B1) e del reato di cui al capo B2), anche con riferimento alla terza e alla quarta tranche di erogazione del mutuo (in relazione alle somme erogate con il mutuo Unicredit, l’imputata, in primo grado, era stata condanna nei limiti della somma di euro 3.091.000), e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. Ha, inoltre, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo B1), condannandolo alla pena di anni tre di reclusione. Ha, infine, ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello, tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quindici motivi. 5.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 8, 12 e 16 cod. proc. pen. Contesta la competenza territoriale del Tribunale di Ravenna a giudicare in ordine ai reati di cui ai capi B1) e B2), sostenendo che la competenza dovrebbe spettare al Tribunale di Roma, atteso che il fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” era stato dichiarato a Roma. Né si potrebbe far ricorso, come ritenuto dai giudici di merito, al criterio per la competenza per connessione con i reati di cui ai capi A) e C), relativi ai fallimenti dichiarati in Ravenna, atteso che, come segnalato tempestivamente dalla difesa nel corso del giudizio, mancava il requisito dell’identità soggettiva, visto che il reato di cui al capo B) era contestato anche a un indagato, [OSCURATO:PERSONA], al quale non erano contestati i reati di cui ai capi A) e C). Rispetto a tale circostanza, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, non si potrebbe dare rilievo al fatto che nei confronti di tale indagato si era proceduto separatamente, non essendo egli sottoposto a misura cautelare. Invero, la scelta discrezionale del pubblico ministero «di optare per il giudizio immediato custodiale nei confronti degli imputati detenuti, separando la loro posizione da quella degli altri coimputati non sottoposti a custodia (tra cui il [OSCURATO:PERSONA]), non» avrebbe «alcuna incidenza sulla operatività e ricorrenza o meno del requisito essenziale della identità soggettiva, pacificamente insussistente nel caso di specie». 5.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Sostiene che, sebbene al capo B1) dell’imputazione fosse stata specificamente contestata la distrazione dell'azienda alberghiera denominata [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], il giudice di primo grado avrebbe condannato gli imputati per il diverso fatto, costituito dalla distrazione della somma di euro 2.400.000, relativa ai canoni di locazione spettanti ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'affitto del suddetto albergo. Palese pertanto sarebbe la violazione del principio di correlazione della sentenza con l'imputazione, risultando evidente che la distrazione di un'azienda alberghiera costituisca una realtà ontologicamente diversa dalla distrazione di una somma di danaro per il mancato pagamento di canoni di locazione. Proprio facendo affidamento sull’oggetto della contestazione, la difesa aveva opposto, alla tesi della distrazione del complesso alberghiero, l’insuperabile argomentazione che l'azienda distratta non era di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] neppure si potrebbe ritenere, come sostenuto dalla Corte territoriale, che il mancato pagamento dei canoni sarebbe comunque desumibile dalla complessa vicenda ricostruita nell'imputazione, atteso che al capo B1 si farebbe riferimento non specificamente ai canoni di locazione, ma a precedenti e successive operazioni di scissione e fusione, definite meramente fittizie e destinate a creare in capo alla [OSCURATO:PERSONA] un fittizio debito. 5.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe violato il principio di correlazione tra sentenza e imputazione, sempre con un riferimento al reato di cui al capo B1), anche sotto un diverso profilo. In particolare, il Tribunale, mentre nel dispositivo della sentenza avrebbe condannato gli imputati per la distrazione dei canoni di locazione, nella motivazione avrebbe ritenuto che l'atto distrattivo sarebbe costituito «dalla operazione di scissione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenuta … priva di giustificazioni imprenditoriale, in uno all'acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA] e alla successiva fusione, la quale generava un rilevante debito a carico della fallita ritenuto di carattere illecito in quanto tale da danneggiare la società [OSCURATO:PERSONA]». In ordine a tale questione, che era stata posta in rilievo con i motivi di impugnazione e con apposita memoria difensiva, la Corte di appello non avrebbe motivato. La stessa Corte di appello, d'altronde, avrebbe «solo lambito il tema del mancato pagamento dei canoni», spostando «il focus motivazionale» sulle vicende relative alla [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i giudici di merito, in sostanza, avrebbero ritenuto che sarebbe stato il riacquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA] a causare il depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Rappresenta che: al capo B2) è contestata la distrazione della somma complessiva di euro 3.291.000; l’imputazione si articola in vari «sottocapi», nei quali vengono dettagliatamente descritte le dieci operazioni mediante le quali sarebbe stata realizzata tale distrazione, conseguente all'erogazione delle risorse provenienti dai contratti di mutuo stipulati con Unicredit, che dovevano essere destinate alla realizzazione dell'albergo [OSCURATO:PERSONA], ma che, secondo l’accusa, sarebbero state distratte e destinate a fini diversi; al termine dell'udienza dibattimentale del 30 maggio 2017, il pubblico ministero procedeva «ad alcune modifiche formali dei capi d'imputazione e anche a due nuove contestazioni nell'ambito del capo B di imputazione relativo al fallimento [OSCURATO:PERSONA]»; in sostanza, si trattava di due contestazioni suppletive che il pubblico ministero, in un primo momento, aveva ritenuto di non potere operare in sede di richiesta di giudizio immediato, atteso che per i due nuovi episodi non vi era titolo cautelare; le due nuove contestazioni venivano originariamente riportate ai capi B3) e B4); il Tribunale, all'udienza del 24 settembre 2023, nel pronunciare sentenza per tutte le altre imputazioni, disponeva la restituzione al pubblico ministero degli atti relativi ai capi B3) e B4), prendendo atto della decisione della Terza Sezione della Corte di cassazione, che, a seguito di ricorso presentato dall’imputato, aveva ritenuto illegittima la contestazione dei due nuovi episodi di bancarotta, trattandosi di fatti nuovi, rispetto ai quali la difesa non aveva prestato consenso. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che i segmenti nn. 1, 6, 7, 8 e 9 del capo B2) sarebbero stati completamente assorbiti dalle contestazioni dei “nuovi” capi B3) e B4). Quei «segmenti» contestati nel capo B2 farebbero ormai parte dei più ampi fatti contestati ai nuovi capi B3) e B4), in ordine ai quali, essendovi stata restituzione degli atti al pubblico ministero, il Tribunale non avrebbe potuto più pronunciarsi. Tale questione sarebbe stata inutilmente posta, prima, al Tribunale e, poi, con l’atto di impugnazione e con due memorie difensive, alla Corte di appello, la quale non solo avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto, ma, per affermare la responsabilità dell’imputato in ordine ai suddetti segmenti del capo B2), avrebbe pure «apprezzato e valutato» i capi B3) e B4). La condanna emessa per tali segmenti del capo B2), pertanto, risulterebbe nulla, in quanto pronunciata per fatti non più oggetto del presente procedimento. 5.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. 5.5.1. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito si sarebbero soffermati solo a valutare la liceità o la correttezza delle singole operazioni imprenditoriali, «senza tuttavia minimamente tenere conto di quelli che erano stati gli antecedenti causali che, specificamente collocabili in un momento temporale anch'esso antecedente all'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nella società, nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], avevano determinato l’assunzione di una specifica decisione che aveva poi formato oggetto di contestazione». Con particolare riferimento al capo A, il ricorrente sostiene che sussisterebbe una stretta connessione tra l'acquisto e la successiva rivendita delle dieci unità immobiliari del complesso di Bagnacavallo con l'acquisto e la rivendita del terreno di via [OSCURATO:PERSONA] nonché con la concessione di un mutuo ipotecario da Unicredit di € 1.700.000, trattandosi «di operazioni che rivestivano un ruolo fondamentale per apprezzare gli effetti depauperativi prodotti dalla gestione [OSCURATO:PERSONA] sulle condizioni economico-finanziarie di [OSCURATO:PERSONA]». La vendita del terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA] (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]) alla società [OSCURATO:PERSONA] (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]), con previsione di un corrispettivo di tre milioni di euro, peraltro, aveva determinato il sorgere del credito che [OSCURATO:PERSONA], l'anno successivo, avrebbe utilizzato, in quota parte, per corrispondere il dovuto a [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto delle dieci unità immobiliari di Bagnacavallo. Le contestazioni difensive «legate a tale antecedente logico causale, il quale produceva effetti depauperativi sulle condizioni economico finanziarie di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della evidente e documentata sproporzione del prezzo di vendita di quel terreno operata tra [OSCURATO:PERSONA] (amministrata da soggetti diversi dal ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA], erano a loro volta supportate da una pluralità di prove documentali e dichiarative che venivano di volta in volta richiamate ed accluse nell'atto di impugnazione». Il ricorrente sostiene che «queste lunghe e puntuali deduzioni non» avrebbero «trovato minima risposta nella motivazione dell'impugnata sentenza». 5.5.2. Il ricorrente sostiene che la condotta distrattiva descritta nel capo di imputazione riguardava la sola fase di rivendita delle unità immobiliari, esulando dalla contestazione ogni altra condotta e, in particolare, l’acquisto degli immobili. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello, nell'affrontare la tematica relativa alla congruità o meno del prezzo di vendita di nove dei dieci appartamenti, si sarebbe appiattita sulla già critica decisione di primo grado, analizzando in modo illogico tutti gli elementi fattuali e giuridici di segno contrario che la Difesa aveva evidenziato nel proprio atto di impugnazione. In primo luogo, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente confrontato il prezzo dell’appartamento venduto alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con quello delle vendite in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Invero, il prezzo della prima vendita era quello di euro 120.000, ritenuto pienamente congruo rispetto al suo effettivo valore economico. Tale prezzo, però, sarebbe sovrapponibile a quello applicato per la vendita dei restanti nove appartamenti ad [OSCURATO:PERSONA]. Non si comprenderebbe, pertanto, perché, con riferimento a queste ultime cessioni, si contesti la congruità del prezzo. La Corte di appello sul punto si sarebbe limitata a sostenere che, dalla testimonianza del maresciallo Meloni, sarebbe emerso che le unità immobiliari in questione sarebbero state acquistate al grezzo e vendute rifinite. Tale affermazione sarebbe, tuttavia, manifestamente illogica, risultando contraddetta da una pluralità di emergenze istruttorie, che sarebbero state del tutto trascurate. Innanzitutto, sarebbe stato documentalmente dimostrato, che le unità immobiliari ancorché descritte "in costruzione", fossero in realtà finite già al momento dell'acquisto compiuto da [OSCURATO:PERSONA]. La decisione di qualificarle in costruzione sarebbe stata in realtà assunta al solo scopo di assoggettare l'atto al regime IVA anziché all'imposta di registro, prevista per il 10% per le abitazioni civili. La tesi difensiva sarebbe confermata da svariati elementi, tra i quali: le modalità di accatastamento delle singole unità (che riportavano la specifica indicazione del relativo subalterno); le annotazioni riportate in bilancio; le dichiarazioni rese dal curatore fallimentare di [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni rese dall’agente immobiliare [OSCURATO:PERSONA]; la valutazione che l'Agenzia delle entrate aveva assegnato a tali appartamenti; la procedura di accertamento aperta dalla Agenzia delle entrate di Lugo, che aveva inteso approfondire la congruità del prezzo di vendita dei nove appartamenti. In ogni caso, anche si volesse ritenere che la vendita avesse effettivamente prodotto una minusvalenza, ciò non avrebbe potuto comunque comportare automaticamente la rilevanza penale dei fatti. La giurisprudenza di legittimità, invero, avrebbe affermato che la vendita di un bene sottocosto, specie quando è imprenditorialmente motivata da esigenze finanziarie della società, non integrerebbe la bancarotta fraudolenta. Ebbene, nel caso di specie, la vendita trovava ragione in specifici scopi funzionali all'attività della società. Come evidenziato dalla difesa nell’atto di appello, a seguito di questa operazione di vendita, la società [OSCURATO:PERSONA] si era liberata del mutuo di € 596.860 gravante sugli immobili e soprattutto aveva ricevuto liquidità per 494.000 euro circa. Liquidità che in quel momento storico era indispensabile per l'operatività della concessionaria, la quale aveva subito, a decorrere dal marzo 2011, la revoca del mandato da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Nei mesi in questione, dunque, [OSCURATO:PERSONA] aveva la necessità di fronteggiare l'immatricolazione di autovetture già vendute senza poter contare sulla vendita di nuove, «di talché la discrasia temporale fra vendita, riscossione del prezzo e consegna del veicolo non poteva più essere fronteggiata con le nuove vendite, ma solo con nuova liquidità». 5.6. Con un sesto motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria di dibattimentale, per lo svolgimento di una perizia avente ad oggetto il valore degli immobili di Bagnacavallo. L'espletamento di tale atto istruttorio, secondo il ricorrente, sarebbe stato necessario, atteso che la natura distrattiva della vendita degli immobili in questione sarebbe stata correlata proprio al fatto che essi sarebbero stati alienati a un prezzo inferiore al loro effettivo valore. 5.7. Con un settimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Con particolare riferimento al reato contestato al capo A2), relativo alla distrazione di risorse del patrimonio della fallita, realizzata mediante l’acquisto dell’11,98% delle quote della società “[OSCURATO:PERSONA]”, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la pronuncia di condanna, aderendo alla decisione del giudice di primo grado e omettendo la necessaria valutazione «della genesi e delle modalità di formazione dei crediti intercompany utilizzati per compiere l'operazione». Una motivazione completa, a parere del ricorrente, avrebbe imposto, tenuto conto della complessità della vicenda, «un'iniziale analisi volta a comprendere se le espressioni numerarie dei crediti fossero reali e non derivassero invece da artifizi contabili posti in essere dai precedenti amministratori». La Corte di appello, inoltre, non avrebbe spiegato con quali modalità aveva stabilito la congruità del prezzo di acquisto delle quote in questione, limitandosi a prendere in considerazione un unico parametro, costituito dal raffronto tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita, senza effettuare alcuna indagine per stabilire il valore effettivo delle quote. Non avrebbe, inoltre, tenuto adeguatamente conto del parametro oggettivo indicato dalla difesa, che aveva evidenziato che il valore delle quote di [OSCURATO:PERSONA] non poteva prescindere dal patrimonio netto della società, che ammontava ad euro 8.034.253, come risultava dal bilancio al 31 dicembre 2008. Se avesse utilizzato il parametro indicato dalla difesa, la Corte territoriale avrebbe concluso che [OSCURATO:PERSONA], acquistando l’11,98% della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 922.575, avrebbe risparmiato quasi 40.000 euro, atteso chel’11,98% del patrimonio netto della società corrispondeva ad euro 962.144. La Corte territoriale non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che l'acquisto delle quote non aveva comportato per la fallita alcun esborso di denaro, atteso che il prezzo era stato pagato mediante compensazione con un credito che rischiava di essere inesigibile. La motivazione sarebbe insufficiente anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello, infatti, non avrebbe considerato che, contestualmente all'acquisto delle quote in questione, «la società [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA], aveva sottoscritto … un aumento di capitale di [OSCURATO:PERSONA], immettendo nel patrimonio della stessa liquidità per una somma totale di euro 448.000». 5.8. Con un ottavo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Con riferimento al reato di cui al capo B1), relativo alla contestata distrazione o dissipazione dei canoni di locazione dell’azienda alberghiera “[OSCURATO:PERSONA]”, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe operato una ricostruzione meramente parziale della complessa vicenda, basata sui seguenti eventi: la locazione dell'albergo concessa da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]; la scissione, con costituzione di una nuova società, [OSCURATO:PERSONA], a cui veniva attribuita una parte del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], compresi i contratti di leasing tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la scrittura privata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui quest'ultima rinunciava ai canoni di locazione; la cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA], in esito alla quale [OSCURATO:PERSONA] diveniva socio unico di [OSCURATO:PERSONA], riacquistando le quote di partecipazione di quest'ultima ad un prezzo superiore a quello originariamente pagato. Sulla base di tale parziale ricostruzione, la Corte di appello avrebbe definito «l'operazione [OSCURATO:PERSONA] … del tutto scriteriata». Tanto premesso, il ricorrente contesta tale ricostruzione, perché la Corte di appello non avrebbe tenuto conto di circostanze essenziali e non avrebbe valutato una serie di questioni che la difesa aveva specificamente dedotto. Quanto al primo profilo, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l'operazione di originale scissione traeva origine da una delibera del consiglio di amministrazione, avente ad oggetto la cessione degli asset alberghieri ad [OSCURATO:PERSONA], nella quale erano menzionati le ragioni imprenditoriali sottese a tale scelta. A seguito di tale delibera, era stata redatta una scrittura privata con la quale [OSCURATO:PERSONA] prometteva di acquistare «i contratti di leasing [OSCURATO:PERSONA] relativi agli immobili di Ragusa e Foligno», corrispondendo alla controparte l'importo di euro 150.000. [OSCURATO:PERSONA], però, inspiegabilmente, non aveva dato seguito alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di subentrare nei contratti di leasing. E solo tale inspiegabile comportamento della [OSCURATO:PERSONA] aveva spinto [OSCURATO:PERSONA] all’operazione di scissione. Sarebbe, dunque, «dimostrato che l’originario destino di [OSCURATO:PERSONA] non fosse il rientro in [OSCURATO:PERSONA], bensì quello di essere incorporata da [OSCURATO:PERSONA]». Quanto al valore commerciale delle quote di [OSCURATO:PERSONA] cedute ad [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente rappresenta che la difesa, con apposita memoria, aveva rilevato che «non era il valore delle quote al momento del riacquisto ad essere stato gonfiato, bensì esattamente il contrario: ad essere ridotto rispetto al valore reale era il patrimonio assegnato ad [OSCURATO:PERSONA]». A «differenza di quanto affermato dal teste Stanuovo e acriticamente recepito dalla Corte di appello, per la valutazione dei contratti di leasing sulla base del metodo finanziario, non può prescindersi da un’analisi del bilancio di [OSCURATO:PERSONA], immediatamente antecedente all'atto di scissione del 2008, dal quale risultavano plusvalenze latenti emerse dalla valutazione dei contratti di leasing, che ammontano ad euro 2.114.353, di talché il patrimonio netto di scissione conferito da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato non già dell'indicato importo di euro 4.659.935, bensì quello di euro 6.774.282». Il ricorrente, inoltre, sostiene che si dovrebbe considerare che, nella valutazione delle quote al momento del riacquisto, l'immobile dell’[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa era stato valutato ben 11 milioni di euro e l’[OSCURATO:PERSONA] di Folignano euro 4.800.000, «di talché in tempi non sospetti il primo dei due immobili aveva visto lievitare il suo valore commerciale, sicché anche il valore patrimoniale netto dello stesso era cresciuto, con ulteriore incremento rispetto al valore ricalcolato col mero metodo finanziario». Da ciò, conseguirebbe che, come evidenziato nella predetta memoria completamente trascurata dalla Corte di appello, «il valore patrimoniale netto dei quattro contratti di leasing assegnati da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], sulla base del valore reale di mercato, passava da euro 6.764.281 ad euro 7.928.674, di talché la determinazione delle quote di riacquisto di [OSCURATO:PERSONA] in euro 7.450.000 non fu affatto gonfiata ma al contrario risulta essere stata oltremodo prudenziale». 5.9. Con un nono motivo, deduce il vizio di motivazione. Sempre con riferimento al reato di cui al capo B1), il ricorrente sostiene che la compensazione del credito con i canoni dovuti ad [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuta quando quest'ultima società non era più amministrata dall'imputato. Tanto emergerebbe da una serie di risultanze probatorie: la comunicazione di notizia di reato del 14 marzo 2014 della Guardia di finanza, nella quale si rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] aveva collocato alcuni amministratori di propria fiducia presso la società [OSCURATO:PERSONA]; il verbale di sommarie informazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], dal quale emergeva che quest'ultimo era stato legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e aveva ricevuto l’incarico in questione dal [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni rese dal teste Scazzina, che aveva riferito di avere assunto l'incarico di sindaco di Eos su proposta del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni rese dal teste Fabbri, che aveva riferito di aver trattato l'acquisto dell'albergo, incontrando sempre il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di referente di [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni rese dal teste Rubinetti, che aveva riferito che l'accordo era stato importante perché aveva segnato il passaggio della gestione dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]; il messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2010, inviato dal [OSCURATO:PERSONA], che riassumeva i termini dell'accordo, che, in sintesi, prevedeva il passaggio di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] al Gardellli, attraverso l'intestazione fiduciaria di [OSCURATO:PERSONA], a condizione che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] operassero in linea con gli impegni assunti dal [OSCURATO:PERSONA] con Unicredit. A fronte di tale significative risultanze istruttorie, che ricondurrebbero al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] l'amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello avrebbe richiamato un messaggio di posta elettronica inviato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e altri messaggi inviati dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. Il messaggio di posta elettronica inviato dal [OSCURATO:PERSONA] al Mosca, tuttavia, assumerebbe scarsa rilevanza, atteso che, con esso, il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a segnalare la sua volontà di dimettersi, essendo entrato in contrasto con il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe tenuto conto «che, come specificatamente contestato dalla difesa nel proprio atto di impugnazione, a tale mail non solo il [OSCURATO:PERSONA] non diede alcun riscontro, ma agli atti non risulta presente neppure una minima forma di interlocuzione bilaterale tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]». 5.10. Con un decimo motivo, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che, con riferimento al reato di cui al capo B2), relativo alla distrazione della somma di euro 3.291.000 ricevuta da Unicredit a titolo di mutuo, la difesa, con l'atto d'appello, aveva specificatamente contestato le singole «sotto- imputazioni», nelle quali l’imputazione si articolava. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe fornito a tali deduzioni, una risposta assolutamente carente e «connotata da continui e intollerabili sconfinamenti nelle contestazioni sub B3) e B4), trasmigrate innanzi ad altro giudice». La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe fornito alcuna risposta al motivo di appello n. 15, con il quale la difesa aveva lamentato il fatto che il giudice di primo grado, sebbene avesse ritenuto insussistente una delle distrazioni contestate al capo B2), ossia «la numero 10», non aveva pronunciato l’assoluzione rispetto a tale fatto. La Corte d'appello non avrebbe neppure risolto un'altra lacuna della sentenza di primo grado, evidenziata sempre con il motivo di appello numero 15, relativa alla limitazione della pronuncia di condanna per il capo B2) al solo importo di euro 3.091.000. Dalla lettura della sentenza del Tribunale, invero, non emergerebbe perché l'importo della somma distratta sarebbe stata limitata nei termini indicati. 5.11. Con un undicesimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illogica, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la natura distrattiva delle operazioni contestate «ai numeri 2, 3, 4 e 5» del capo B2), che riguardano il pagamento del prezzo di acquisto di un terreno adiacente al [OSCURATO:PERSONA], che ammontava ad euro 2.400.000 e che era stato corrisposto, in parte, con denaro proveniente dal mutuo contratto con Unicredit. Il ricorrente sostiene che si dovrebbe escludere che quelle operazioni possano avere determinato un depauperamento del patrimonio della fallita, atteso che, a fronte dell'esborso del denaro, era conseguito un incremento del patrimonio della fallita con l’acquisto di un immobile di pari valore, essendo indiscussa la congruità del prezzo pagato per l'acquisto del terreno. Anche se si volesse dar rilievo agli eventi successivi, si dovrebbe rilevare che il terreno era stato rivenduto l'anno successivo al medesimo prezzo. Si dovrebbe, pertanto, escludere che, per effetto delle operazioni in questione, vi sia stato il depauperamento del patrimonio della fallita. 5.12. Con un dodicesimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illogica, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la natura distrattiva dell’operazione contestata al «numero 1» del capo B2), che riguarda «l’operazione di acquisto delle quote di Eos, effettuato da [OSCURATO:PERSONA]», sempre con denaro proveniente dal mutuo contratto con Unicredit. Il ricorrente sostiene che si dovrebbe escludere che quell’operazione possa avere determinato un depauperamento del patrimonio della fallita, atteso che, «dopo quasi due anni dal suo acquisto, la predetta partecipazione in [OSCURATO:PERSONA], il successivo 23 aprile 2009, veniva ceduta a Finsicro, vendita dalla quale [OSCURATO:PERSONA] percepiva come provento il 27% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] e acquisiva inoltre un credito verso la AC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». L’operazione, dunque, non poteva essere qualificata come distrattiva poiché [OSCURATO:PERSONA] «era una società in bonis». Inoltre, «la successiva rivendita di tali quote a un valore economico perfettamente sovrapponibile a quello di acquisto» renderebbe «l'operazione economicamente neutra e dunque irrilevante sotto il profilo della tutela creditoria». 5.13. Con un tredicesimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illogica, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la natura distrattiva dell’operazione contestata ai «numeri 6, 7 e 8» del capo B2), che riguarda l’acquisto da [OSCURATO:SOCIETA]. delle quote di Arcare nonché di un credito vantato dalla Gefim. La Corte di appello avrebbe ritenuto tale operazione distrattiva, in quanto le quote sarebbero state acquistate ad un prezzo superiore al loro valore reale. La Corte territoriale, tuttavia, non avrebbe indicato sulla base di quale dato probatorio avrebbe basato tale valutazione, limitandosi a sostenere che la non convenienza di tale operazione sarebbe dimostrata dalla successiva inesigibilità del credito. Il ricorrente, però, sostiene che la valutazione del giudice di secondo grado sarebbe stata errata, poiché la convenienza di un'operazione imprenditoriale dovrebbe essere giudicata al momento in cui questa viene ad essere realizzata. Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia che la difesa aveva rappresentato che la stessa Gefim, successivamente, aveva immesso liquidità nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 470.000, «rinunciando infine ad esigere un finanziamento infruttuoso di euro 1.539.787». La Corte di appello, tuttavia, aveva escluso che potesse ritenersi integrata la bancarotta riparata, in considerazione degli importi complessivamente sborsati da [OSCURATO:PERSONA], anche successivamente all'incorporazione di Gefim in [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna reale giustificazione economica. Tale assunto, però, a parere del ricorrente sarebbe meramente assertivo e giuridicamente erroneo. La bancarotta riparata, infatti, andrebbe verificata rapportando l'immissione di liquidità «non già all'intera vita societaria», ma solo rispetto «allo specifico … capitale che si assume distratto». 5.14. Con un quattordicesimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illogica, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la natura distrattiva dell’operazione contestata al capo C4), che riguardava la presunta distrazione della somma di euro 1.000.000, realizzata mediante la stipula e la successiva risoluzione del contratto preliminare di acquisto dell’albergo “[OSCURATO:PERSONA]”. La Corte di appello avrebbe basato il proprio giudizio sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che l'imputato «conoscesse le condizioni della società, giacché ne disponeva dal 2009». Tali dichiarazioni, però, sarebbero condizionate dal coinvolgimento nella vicenda del [OSCURATO:PERSONA], soggetto originariamente coimputato, e, in ogni caso, sarebbero smentite da una pluralità di elementi di segno contrario. In primo luogo, sia la cessione delle quote che l'acquisto dell'hotel erano state deliberate il 7 maggio 2009, nell'ambito di un piano industriale finalizzato alla cessione «di asset, mantenendo ferma la gestione del futuro albergo, da sovvenzionare proprio con i proventi di tali cessioni». Quel piano industriale, peraltro, era stato varato con il voto decisivo di [OSCURATO:PERSONA]. Ed era stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] ad aver sottoscritto il preliminare di acquisto in contestazione giacché egli, in quel momento, non solo deteneva una quota di maggioranza della società, ma rivestiva anche il ruolo di amministratore delegato della gestione del settore immobiliare. Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che ASA era una società capitalizzata, in grado di realizzare l'operazione immobiliare in questione, come emergeva anche dalle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla mancata trascrizione del contratto preliminare, il ricorrente sostiene che tale circostanza trovava spiegazione nel fatto che Asa aveva una «trattativa parallela» con Ecis/CMR. Il ricorrente, infine, sostiene che la sottoscrizione del preliminare non avrebbe provocato una dissipazione pari all'importo indicato, giacché, «con delibera del 2 novembre 2009, … fu previsto il pagamento di una penale di 400.000 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della risoluzione del contratto con restituzione dell’acconto prezzo originariamente corrisposto». I «restanti 600.000 euro di credito che Asa vantava verso [OSCURATO:PERSONA]» sarebbero comunque rientrati nel patrimonio di Asa, mediante la compensazione di un credito che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto verso la società. 5.15. Con un quindicesimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217 e 224 legge fall. Lamenta la mancata risposta al dodicesimo motivo di appello, con il quale la difesa aveva chiesto, in via subordinata, di riqualificare il fatto contestato al capo C4) in bancarotta semplice, ipotizzando che «il versamento di un acconto ad un promesso venditore senza alcuna garanzia sulla restituzione, nel caso di inutile decorso del termine di efficacia del contratto, potesse integrare la fattispecie di cui all’art. 217, comma 1, n. 2 legge fall.», con la conseguente applicazione del meno grave trattamento sanzionatorio. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due separati ricorsi. 7. Il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si compone di dodici motivi. 7.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216 e 223 legge fall. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illogica, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la natura distrattiva dell’operazione contestata al capo A1). La Corte di appello, invero, sarebbe caduta in evidente errore nel ritenere che la bancarotta distrattiva potesse essere integrata per il mero dato contabile della generazione della minusvalenza, non considerando che esso altro non esprime se non la differenza tra i valori di acquisto e di vendita dei beni. Operando in tal modo, la Corte di appello avrebbe omesso di individuare i singoli elementi costitutivi del reato contestato, non consentendo neppure di ricostruire il ragionamento posto a base dell'affermazione di responsabilità a carico dell'imputata. La ricorrente sostiene che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni del curatore relative agli atti riferibili specificamente all'imputata. Le operazioni potrebbero configurarsi come distrattive solo in relazione alla successiva fase di rivendita delle partecipazioni, in ragione del minor prezzo praticato. In realtà, lamenta la ricorrente, la Corte di appello non avrebbe neppure individuato in concreto l'atto distrattivo, non chiarendo se la distrazione fosse consistita «nell'aver comprato ad un prezzo troppo alto per azioni di [OSCURATO:PERSONA]» oppure «nell'aver rivenduto le stesse un prezzo troppo basso». La questione, con riferimento alla posizione dell'imputata, sarebbe di massima rilevanza, atteso che, al momento dell'acquisto, la società era amministrata dall'imputata e da [OSCURATO:PERSONA], mentre, invece, al momento della rivendita l'imputata non rivestiva più alcuna carica nella società fallita. 7.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 40, 43 e 110 cod. pen. e 216 e 223 legge fall. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illogica, nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato contestato al capo A2). Il «contributo fattivo della [OSCURATO:PERSONA]», invero, non potrebbe essere «identificato con la partecipazione all'operazione, avvenuta circa due anni dopo fra società a lei non riferibili». Sarebbe evidente come la minusvalenza si sarebbe «creata nel successivo momento della rivendita», operazione a cui l’imputata non avrebbe fornito alcun «apporto concorsuale, materiale o morale». Nessun atto, invero, sarebbe stato realizzato dall'imputata «nella successiva fase di vendita delle partecipazioni [OSCURATO:PERSONA]». 7.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 214, 216, 217 e 224 legge fall. La ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto infondata la richiesta avanzata dall’appellante di riqualificare il reato di cui al capo A2) in bancarotta semplice. Secondo la ricorrente, invero, sarebbe stato corretto ritenere l'operazione in questione solo imprudente, atteso che il prezzo corrisposto dall'imputata non si discosterebbe molto dall'effettivo valore delle partecipazioni acquistate, che sarebbe di circa euro 850.000. 7.4. Con il quarto e il quinto motivo – che vengono esposti unitariamente, essendo tra loro strettamente correlati –, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 516, 518, 521 e 522 cod. proc. pen., sostenendo che i giudici di merito avrebbero violato il principio di correlazione tra sentenza e imputazione. La ricorrente rappresenta che: in primo grado, l'imputata era stata assolta dal reato di cui al capo B1), in ordine al quale il Tribunale aveva anche operato una riqualificazione del fatto, dando rilievo alla distrazione dei canoni di locazione; il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che era stato condannato, con l'atto di appello, aveva contestato la riqualificazione operata dal Tribunale, sostenendo che il giudice di primo grado, nel dar rilievo alla distrazione dei canoni di locazione, avrebbe violato il principio di correlazione tra contestazione e decisione; la Corte di appello aveva ritenuto infondata la questione posta dal [OSCURATO:PERSONA] e aveva anche ribaltato la decisione di primo grado, condannando pure la [OSCURATO:PERSONA] per il reato in questione. Tanto premesso, la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte d'appello aveva ritenuto infondata la questione posta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, infatti, il giudice di primo grado non si sarebbe limitato ad una semplice riqualificazione giuridica del fatto, ma avrebbe dato rilievo a una diversa e autonoma condotta distrattiva, avente ad oggetto non più la struttura alberghiera, ma i canoni di locazione. La ricorrente, inoltre, sostiene che, considerato che l’imputata aveva partecipato alle sole operazioni di scissione e fusione, la Corte di appello, per affermare la sua responsabilità in ordine al reato di cui al capo B1), sarebbe stata costretta a «un salto motivazionale di evidente illogicità», affermando che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata «ben consapevole della natura e delle finalità distrattive dei canoni di locazione», in quanto «pienamente compartecipe delle decisioni relative alla scelta dapprima di scissione e quindi di reincorporazione». In tal modo, la Corte di appello avrebbe finito per condannare l'imputata per un fatto diverso da quello oggetto di imputazione, atteso che l'operazione di scissione e quella relativa ai canoni di locazione, in realtà, sarebbero fatti ben distinti. Palese, pertanto, sarebbe la violazione del principio di correlazione tra sentenza e imputazione. 7.5. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt.216 legge fall., 110 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. La ricorrente sostiene che l'imputata non avrebbe avuto alcun ruolo negli accordi compensativi, avendo ricoperto, in relazione alla complessa operazione contestata al capo B1), unicamente la carica di amministratore della società beneficiaria della scissione di [OSCURATO:PERSONA], le cui sorti avevano generato il credito poi posto in compensazione con i canoni di locazione. La ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe attribuito all'imputata la responsabilità concorsuale per la distrazione dei canoni, senza avere indicato in maniera dettagliata il contributo, sotto il profilo materiale e sotto quello morale, fornito dall'imputata – in qualità di estranea – nel reato proprio commesso da altri. Omissione che, nel caso in esame, sarebbe ancor più rilevante, atteso che la Corte di appello, avendo ribaltato la pronuncia di assoluzione del Tribunale, avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata. La ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che la prova della consapevolezza dell'operazione distrattiva in capo all’imputata risiederebbe nella formale temporanea dismissione dalla carica di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata funzionale a non disvelare il conflitto di interesse che vi era con il marito, [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la ricorrente evidenzia che: la maggior parte delle vicende oggetto del processo originavano da atti realizzati da computati in situazioni di conflitto di interessi; non si può pensare seriamente che l'imputata, per evitare di essere coinvolta nelle vicende in esame, ritenesse sufficienti le dimissioni, per due mesi, dalla carica di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA]; «i predetti atti non avevano ad oggetto la compensazione dei canoni di locazione». La Corte d'appello, in sostanza, avrebbe fatto discendere la responsabilità concorsuale dell'imputata da atti e vicende del tutto distinti dall'operazione di distrazione dei canoni di locazione. L'unico atto che coinvolgeva l'imputata era la scissione, ma il credito ritenuto fittizio si era generato non attraverso l'operazione di scissione in sé considerata, ma attraverso le operazioni intervenute sulle quote sociali di [OSCURATO:PERSONA]. Gli accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la compensazione dei canoni, poi, erano stati stipulati a dicembre 2010, quando l'imputata non rivestiva più alcuna carica. 7.6. Con un settimo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 legge fall., 110 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. La ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello, ribaltando la pronuncia di assoluzione in primo grado, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputata, in relazione al capo B2), anche con riferimento alle risorse provenienti dalla terza e dalla quarta tranche del mutuo. Il ribaltamento della pronuncia di primo grado sarebbe avvenuto in «assenza di qualsivoglia confronto» con la decisione del Tribunale, in palese violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata. La ricorrente sostiene che il giudizio di responsabilità della Corte territoriale sarebbe del tutto insufficiente, basandosi sulla carica rivestita dall'imputata nella Eos, sul suo titolo di commercialista e sul fatto che detenesse le scritture contabili delle società coinvolte nelle operazioni in questione. 7.7. Con un ottavo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall. e 42 e 43 cod. pen. La ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità dell'imputata, in ordine al reato di cui al capo B2), solo sulla base delle sue competenze professionali, inferendo da tale elemento la piena consapevolezza da parte della stessa della natura distrattiva delle operazioni. La prova dell'elemento soggettivo del reato sarebbe stata «dedotta, in via meramente congetturale, … sulla base del … principio del non poteva sapere». 7.8. Con un nono motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 40, 43 e 110 cod. pen. La ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto l'imputata responsabile del reato contestato al capo C4), in quanto aveva partecipato al consiglio di amministrazione che aveva deliberato l'operazione in questione, a quello che aveva approvato il bilancio ed anche quello del 24 giugno 2009, in «cui Asa dava atto del secondo preliminare di vendita dello stesso immobile». Tali deduzioni, secondo la ricorrente, sarebbero errate e avrebbero determinato «un'erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato». Il «contributo fattivo» alla commissione del reato, invero, non potrebbe essere rinvenuto nella mera partecipazione ai consigli di amministrazione. La ricorrente, inoltre, sostiene che l'operazione contestata costituiva il tentativo di investire risorse in un progetto che avrebbe potuto dare «nuova linfa vitale» alla società. E dalle dichiarazioni del curatore emergerebbe che l'operazione in questione non sarebbe stata impossibile da realizzare, sebbene la somma di 21 milioni di euro, pattuita come corrispettivo per l'albergo, fosse certamente rilevante. La ricorrente, infine, contesta la rilevanza che i giudici di merito avrebbero dato al fatto che l’imputata era la moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Il rapporto coniugale, invero, nulla proverebbe in ordine alla partecipazione dell'imputata alle complesse operazioni realizzate dal marito e alla consapevolezza della loro natura distrattiva. 7.9. Con un decimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 114 cod. pen. Contesta il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all’art. 114 cod. pen., sostenendo che la Corte di appello non avrebbe valutato il contributo del tutto marginale fornito dall'imputata alla realizzazione delle operazioni distrattive contestate al capo B1). L'imputata, invero, non aveva compiuto alcun atto materiale e, al momento del fatto, non rivestiva alcuna carica né nella società fallita né nella società beneficiaria della distrazione. 7.10. Con un undicesimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 62-bis cod. pen. Lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con specifico riferimento al reato di cui al capo B1), sostenendo che la Corte di appello, a seguito del ribaltamento della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto effettuare una nuova valutazione «in ordine alla sussistenza delle generiche proprio rispetto al nuovo specifico fatto di bancarotta ascritto alla ricorrente». 7.11. Con un dodicesimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall. Contesta l'applicazione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe reso una motivazione adeguata all'applicazione di una pena accessoria nella misura del massimo edittale. Sotto altro profilo, sostiene che la pena accessoria applicata all'imputata sarebbe palesemente sproporzionata, atteso che sarebbe di durata pari a quella applicata a [OSCURATO:PERSONA], che aveva fornito un maggior contributo alla realizzazione dei reati. Proprio il diverso contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei reati, d’altronde, aveva giustificato l'applicazione a quest'ultimo di una pena principale di durata superiore a quella inflitta alla moglie. 8. Il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si compone di otto motivi. 8.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 8, 12 e 16 cod. proc. pen. Contesta la competenza territoriale del Tribunale di Ravenna a giudicare in ordine ai reati di cui ai capi B1) e B2), sostenendo che la competenza dovrebbe spettare al Tribunale di Roma, atteso che il fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” era stato dichiarato a Roma. Né si potrebbe far ricorso, come ritenuto dai giudici di merito, al criterio per la competenza per connessione con i reati di cui ai capi A) e C), di competenza della Tribunale di Ravenna, atteso che, come segnalato tempestivamente dalla difesa nel corso del giudizio, mancava il requisito dell’identità soggettiva, visto che a uno degli indagati, [OSCURATO:PERSONA], era contestato il solo reato di cui al capo B) e non anche quelli di cui ai capi A) e C). Rispetto a tale circostanza, non si potrebbe dare rilievo al fatto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si era proceduto separatamente anche per il reato di cui al capo A), atteso che, al momento dell’emissione del decreto che ha disposto il giudizio immediato per il presente processo (il 30 dicembre 2016), l’azione penale per il reato di cui al capo A), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non era stata ancora esercitata. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che, per la giurisprudenza di legittimità, la competenza per connessione deve essere valutata al momento in cui viene esercitata l'azione penale. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe tenuto conto neppure del fatto che mancava il requisito dell’identità soggettiva anche con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], originario coindagato, per il quale si era proceduto separatamente, che rispondeva del solo reato di cui al capo B). 8.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. La ricorrente rappresenta che: in primo grado, l'imputata era stata assolta dai reati di cui ai capi B1) e B2), limitatamente alla distrazione della terza e della quarta trance delle somme ricevute dall'erogazione del mutuo; in secondo grado, la Corte di appello aveva ribaltato la pronuncia di assoluzione, condannando l'imputata anche per tali reati; la Corte d'appello aveva ritenuto di non rinnovare l'istruttoria, atteso che il diverso giudizio di responsabilità si fonderebbe non su una diversa valutazione della prova dichiarativa, ma sulla mera rivalutazione dei meri ruoli formali rivestiti dall'imputata. Tanto premesso la ricorrente contesta la decisione della Corte di appello di ribaltare la pronuncia di assoluzione, senza previamente provvedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il diverso giudizio di responsabilità, infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, si fonderebbe anche su una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado e, in particolare, delle testimonianze rese dal [OSCURATO:PERSONA], dallo Stanuovo, dal Temelin e dal [OSCURATO:PERSONA]. 8.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 533 cod. proc. pen. Sempre con riferimento alla condanna pronunciata in appello in ordine ai reati di cui ai capi B1) e B2), limitatamente alla distrazione della terza e della quarta trance delle somme ricevute dall'erogazione del mutuo, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe violato anche l'obbligo di rendere una motivazione rafforzata, atteso che avrebbe ribaltato la pronuncia di assoluzione, senza neppure indicare quale sarebbe stato l'apporto fornito dall'imputata alla realizzazione dei reati, limitandosi, in sostanza, ad affermare che, in considerazione dei ruoli rivestiti nelle varie società coinvolte nella vicenda, «non poteva non sapere». 8.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. La ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la natura distrattiva dell’operazione contestata al capo A1). La Corte di appello, invero, sarebbe caduta in evidente errore nel ritenere che la bancarotta distrattiva potesse essere integrata per il mero dato contabile della generazione della minusvalenza. L'indagine «sulla concretizzazione del pericolo, richiesta dalla norma per la sussistenza della delitto di bancarotta», invece, «doveva essere fatta solo analizzando la correttezza dei valori di vendita dei beni rispetto all'effettivo valore e non considerando, in via tautologica, come fa la sentenza, il mero dato obiettivo della minusvalenza». E con riferimento al valore dei beni oggetto di vendita, la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che «ad essere incongruo era il valore di acquisto e non quello di cessione». La ricorrente, inoltre, sostiene che dovrebbe ritenersi «congrua anche una cessione avvenuta ai valori minimi, posto che gli immobili si trovavano a Glorie, frazione rurale di Bagnacavallo». Il prezzo al quale erano stati venduti altri immobili siti nella medesima frazione di Bagnacavallo, d’altronde, era simile al prezzo della vendita oggetto di contestazione. Sotto altro profilo, la ricorrente sostiene che la Corte di appello, «nella quantificazione della minusvalenza», sarebbe caduta in evidente vizio logico, ricomprendendo anche il minor valore della cessione derivante dalla vendita del singolo immobile alla [OSCURATO:PERSONA], che non era oggetto di contestazione. Proprio con riferimento alla vendita dell'immobile alla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente pone in rilievo che il prezzo previsto per questa cessione, ritenuta legittima, era lo stesso di quello delle altre vendite, oggetto di contestazione. La ricorrente, infine, sostiene che i giudici di merito non avrebbero considerato il beneficio finanziario ottenuto dalla fallita con tale operazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, con la vendita in questione non solo aveva eliminato «poste debitori per circa euro 596.660,94», ma aveva anche «introitato liquidità per euro 483.139,06». 8.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. La ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per l'espletamento di una perizia per stabilire l’effettivo valore degli immobili oggetto della vicenda contestata al capo A1). La perizia sarebbe stata necessaria per emendare il travisamento della prova, nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello nell'individuare il valore degli immobili in questione. La Corte territoriale, infatti, avrebbe fatto riferimento alle indicazioni fornite dal consulente tecnico del pubblico ministero, che, nell’indicare il valore degli immobili, non avrebbe tenuto conto del fatto che le unità immobiliari oggetto di contestazione si trovavano in Glorie, frazione rurale di Bagnacavallo, e che il valore degli immobili siti in tale frazione sarebbe inferiore a quello degli immobili siti nelle altre zone di Bagnacavallo. 8.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata – nella parte in cui ha ritenuto sussistente la natura distrattiva dell’operazione contestata al capo C4), che riguardava la presunta distrazione della somma di euro 1.000.000, realizzata mediante la stipula e la successiva risoluzione del contratto preliminare di acquisto dell’albergo “[OSCURATO:PERSONA]” – sarebbe palesemente viziata, atteso che la Corte di appello si sarebbe limitata ad analizzare solo la parte iniziale della vicenda e non l'intera operazione. La Corte di appello, in particolare, non avrebbe considerato che il contratto non prevedeva alcuna caparra o clausola penale, ma semplicemente che venisse versato, a titolo di acconto, la somma di euro 1.000.000, da ripetere nel caso in cui non si fosse addivenuti alla stipula del contratto definitivo. La Corte territoriale avrebbe poi ritenuto «addirittura irrilevante il contratto novativo di [OSCURATO:PERSONA], concluso fra l'altro con [OSCURATO:PERSONA], considerato mero prestanome di [OSCURATO:PERSONA]». Tale valutazione sarebbe del tutto illogica atteso che il [OSCURATO:PERSONA], al momento della stipula del preliminare, «possedeva la maggioranza in Asa, era consigliere delegato agli affari immobiliari della società, aveva sottoscritto il preliminare con [OSCURATO:PERSONA], ne aveva rinegoziato le condizioni, stornando poi il credito a favore di sé stesso, per effetto di una compensazione con il credito da lui vantato a titolo di finanziamento dei soci, e da ultimo avrebbe distratto, dopo l'uscita del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ulteriori somme». Secondo la ricorrente, sebbene oggetto del processo non fossero le condotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato necessario per la Corte di appello confrontarsi con il contributo da questi fornito all’intera operazione e con il fatto che gli originari accordi erano stati da lui rinegoziati, senza alcun tentativo di adempimento. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe irrimediabilmente viziata, atteso che l'accertamento della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non potrebbe «prescindere dall'analisi dell'operazione societaria compiuta nella sua interezza». Tale vizio sarebbe reso ancor più evidente del fatto che la Corte di appello avrebbe sostanzialmente riconosciuto natura dissipativa all'operazione in questione. La «sussunzione delle condotte nell'ipotesi dissipativa», infatti, avrebbe reso necessaria la valutazione dell'operazione nella sua interezza, «senza indebite partizioni». Operazione che sarebbe stata «pensata nell’ambito di un più complesso piano industriale, teso a trasformare Asa da holding di partecipazione a immobiliare». La solidità della società non era in discussione e poteva giustificare l'ambiziosa operazione, come sarebbe desumibile anche dalle dichiarazioni rese dal curatore e dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. 8.7. Con un settimo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216, 217 e 224 legge fall. e 125 cod. proc. pen. Lamenta la mancata risposta allo specifico motivo di appello, con il quale la difesa aveva chiesto di riqualificare il fatto contestato al capo C4) in bancarotta semplice. Al riguardo, il ricorrente sostiene che l’operazione contestata, sebbene «impegnativa», era stata comunque realizzata nell’interesse della società, che era solida e patrimonializzata. 8.8. Con un ottavo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 597 e 620 cod. proc. pen. Sostiene che: il giudice di primo grado, pur avendo affermato la responsabilità dell'imputata anche in ordine al reato di cui al capo C4), non avrebbe applicato alcuna pena in relazione a tale reato; la Corte territoriale, sebbene il pubblico ministero non avesse interposto appello sul punto, nel determinare il trattamento sanzionatorio, avrebbe applicato la pena di mesi sei di reclusione per il reato in questione. Tanto premesso, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una palese violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che, in assenza di appello del pubblico ministero sul punto, la Corte territoriale avrebbe riformato in senso peggiorativo il trattamento sanzionato. A nulla rileverebbe la circostanza che la Corte di appello avrebbe inflitto una pena complessivamente meno grave di quella applicata dal giudice di primo grado, atteso che, per la giurisprudenza di legittimità, la valutazione in ordine al rispetto del divieto di reformatio in peius dovrebbe essere effettuata con riferimento non solo all'entità della pena complessiva, ma anche a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di otto motivi. 9.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 603 cod. proc. pen., 6 CEDU e 111 Cost.Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello, riformando la pronuncia di assoluzione in primo grado, ha condannato l'imputato per il reato di cui al capo B1), relativo alla contestata distrazione dei canoni di locazione dell’azienda alberghiera “[OSCURATO:PERSONA]”. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non si sarebbe confrontata «con i granitici argomenti» posti dal Tribunale a fondamento della sentenza di assoluzione. In particolare, non avrebbe tenuto conto dei seguenti elementi: le dichiarazioni, rese in sede di esame, dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] a qualsiasi atto distrattivo, «constatata dal Tribunale sulla base dei ruoli formali e sostanziali dallo stesso rivestiti, al momento del compimento di ogni singolo atto dispositivo contestato»; le prove orali e documentali assunte nell'istruttoria, dalle quali era emerso che tutte le decisioni imprenditoriali oggetto di contestazione erano riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]; l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo B2), che trovava origine nella medesima «causalità distrattiva» del reato di cui al capo B1), costituita dalla scissione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che, nella ricostruzione di entrambi i giudici di merito, le operazioni contestate ai capi B1) e B2) sarebbero fondate su «tre atti cardine»: la scissione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; il riacquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]; la fusione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, la sentenza di primo grado aveva escluso la responsabilità dell'imputato, in quanto egli non aveva fornito alcun contributo causale alla commissione di essi e non aveva rivestito alcuna carica nelle società direttamente coinvolte negli atti in questione. La Corte di appello avrebbe ribaltato la sentenza di primo grado, senza confrontarsi con tali argomentazioni e omettendo ogni riferimento alle prove orali, limitandosi «a una rivalutazione dei meri ruoli formali» rivestiti dall'imputato e in particolare di quello di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], di socio unico di [OSCURATO:PERSONA] e di socio di maggioranza, nel periodo in cui erano avvenute le cessioni delle partecipazioni [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, tuttavia, sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nell'attribuzione dei suddetti ruoli all'imputato e non avrebbe tenuto conto del fatto che gli unici atti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], su disposizione del padre [OSCURATO:PERSONA], sarebbero quelli relativi alle cessioni di quote avvenute il 21 ottobre 2009, il 16 novembre 2009 il 13 gennaio 2010. La Corte di appello non avrebbe neppure spiegato perché l'imputato dovrebbe essere considerato consapevole della natura distrattiva di atti che, di per sé, sarebbero leciti. 9.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 6 CEDU e 111 Cost.Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione rafforzata, resa necessaria dal ribaltamento della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. La Corte di appello non avrebbe specificamente confutato gli argomenti posti dal Tribunale a fondamento del giudizio di responsabilità e non si sarebbe confrontata con l'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale alcun teste avrebbe indicato l'imputato quale ideatore o autore delle operazioni in contestazione, né con le prove documentali, dalle quali emergerebbe che l’imputato non aveva realizzato nessuno degli atti in cui si era concretizzata l'ipotesi distrattiva. Dall'istruttoria era emerso che l'imputato aveva svolto esclusivamente il ruolo di gestione materiale delle aziende alberghiere, senza partecipare alle scelte imprenditoriali sottese alle operazioni contestate. Tanto emergerebbe non solo dalle dichiarazioni rese dagli imputati, ma anche da quelle rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], contabile che aveva seguito tutte le operazioni delle società coinvolte nelle vicende oggetto del presente procedimento, che aveva riferito che tutte le indicazioni relative alle operazioni di scissione e di fusione in questione erano state fornite da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, inoltre, sostiene che la definitiva assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui al Capo B2), per insussistenza dell'elemento psicologico, creerebbe «una frattura» che vizierebbe «l'intero apparato argomentativo dell'impugnata sentenza», atteso che le due imputazioni sarebbero strettamente correlate. 9.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt.603 cod. proc. pen., 6 CEDU e 111 Cost.Contesta la decisione della Corte di appello di ribaltare la pronuncia di assoluzione, senza previamente provvedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, al nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla nuova escussione dei consulenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ventura, Consales, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fantini, Santinato e Temelin. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, il diverso giudizio di responsabilità si fonderebbe su una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, alcune delle quali richiamate nella sentenza di secondo grado e nell’atto di impugnazione del pubblico ministero. 9.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale, di inosservanza di norme processuali e di mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall. Sostiene che la Corte di appello, nel ribaltare il giudizio di assoluzione pronunciato in primo grado, avrebbe valorizzato il fatto che l'imputato fosse amministratore delle società che gestivano le aziende alberghiere che si erano avvantaggiate della compensazione dei canoni. La circostanza, tuttavia, a parere del ricorrente, non sarebbe sufficiente per configurare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], neppure a titolo di concorrente estraneo, nel reato di bancarotta fraudolenta. Tale forma di responsabilità, invero, avrebbe richiesto la dimostrazione del fatto che l’imputato non solo avesse fornito un contributo causale all’operazione contestata, ma avesse avuto pure la consapevolezza del fatto che le operazioni di compensazione e di riduzione dei canoni fossero degli atti, di per sé, illeciti, che avrebbero potuto determinare un depauperamento del patrimonio sociale, in danno dei creditori. Dall'istruttoria, peraltro, era emerso che, in quel periodo, il settore alberghiero attraversava un periodo di crisi, che avrebbe potuto pure giustificare una riduzione dei canoni di fitto delle strutture in questione. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe riconosciuto particolare rilievo al fatto che, fin dall'assemblea del 10 dicembre 2009, fosse stato deliberato sia l'acquisto del 53% delle quote di [OSCURATO:PERSONA], per euro 3.946.686, sia l'incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. Da tali circostanze si dovrebbe desumere che la distrazione sarebbe stata programmata fin dall'inizio, sulla base di un ben delineato piano criminoso. Ebbene, il ricorrente evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato a tale assemblea, non aveva titolo per parteciparvi e non era socio né amministratore di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe desunto la consapevolezza dell'imputato della finalità distrattiva dell'operazione dalla circostanza che la società “GHM” di [OSCURATO:PERSONA] (affittuaria dell'azienda alberghiera e non dell'immobile) avesse la «capacità» di corrispondere un canone di locazione di euro 600.000 a [OSCURATO:PERSONA]. L'argomentazione, a parere del ricorrente, oltre a essere incomprensibile, sarebbe basata su un errore, atteso che la Corte di appello avrebbe confuso l'importo dovuto per la locazione dell'immobile (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]) con l'importo dovuto per la locazione dell'azienda alberghiera (di titolarità di [OSCURATO:PERSONA]). 9.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen. e 216, 219 e 223 legge fall. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe indicato gli elementi probatori da cui desumere «sia il momento rappresentativo doloso, consistente nella piena consapevolezza ex ante della condotta distrattiva …, sia il momento positivo doloso, ossia la diretta volontà … di partecipare attivamente e finalisticamente al fatto criminoso». Il ricorrente sostiene che mancherebbe la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, evidenziando che: «i sindaci, i revisori e gli altri amministratori erano rimasti silenti»; [OSCURATO:PERSONA] non aveva compiuto «atti gestori strategici»; i singoli atti erano perfettamente leciti; [OSCURATO:PERSONA], «al momento dei tre atti cardine, non era in stato di dissesto»; gli atti contestati non erano in sé avulsi dalle finalità d'impresa né erano immediatamente produttivi di effetti depurativi del patrimonio della società; i creditori di [OSCURATO:PERSONA] nulla avevano opposto agli atti di scissione e di fusione. 9.6. Con un sesto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. Sostiene che, sebbene al capo B1) dell’imputazione fosse stata specificamente contestata la distrazione dell'azienda alberghiera denominata [OSCURATO:PERSONA], il giudice di primo grado avrebbe condannato gli imputati per un diverso fatto, costituito dalla distrazione della somma di euro 2.400.000, relativa ai canoni di locazione spettanti ad [OSCURATO:PERSONA] s.rl. per l'affitto del suddetto albergo. Palese pertanto sarebbe la violazione del principio di correlazione della sentenza con l'imputazione, risultando evidente che la distrazione di un'azienda alberghiera costituisca una realtà ontologicamente diversa dalla distrazione di una somma di danaro relativa al pagamento di canoni di locazione. 9.7. Con un settimo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219, 223 e 232 legge fall. Il ricorrente sostiene che, anche se si volesse dare per buona la ricostruzione della Corte di appello e si ritenesse che l'imputato fosse consapevole dello stato di dissesto di [OSCURATO:PERSONA] e si fosse consapevolmente avvantaggiato, nella qualità di gestore di GHM, di ingiustificate compensazioni e riduzioni di canone, al massimo, si potrebbe ritenere integrata la diversa fattispecie della «ricettazione fallimentare», prevista dall’art. 232 legge fall. 9.8. Con un ottavo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 8, 12 e 16 cod. proc. pen. Contesta la competenza territoriale del Tribunale di Ravenna a giudicare in ordine ai reati di cui ai capi B1) e B2), sostenendo che la competenza dovrebbe spettare al Tribunale di Roma, atteso che il fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” era stato dichiarato a Roma. Né si potrebbe far ricorso, come ritenuto dai giudici di merito, al criterio della competenza per connessione con i reati di cui ai capi A), relativi al fallimento dichiarato in Ravenna, atteso che mancherebbe non solo il requisito del medesimo disegno criminoso, che sarebbe stato strumentalmente configurato dal pubblico ministero nell'imputazione al solo fine di determinare la competenza del Tribunale di Ravenna, ma anche quello dell’identità soggettiva. Con riferimento a quest’ultimo requisito, il ricorrente evidenzia che i reati di cui al capo B) erano contestati anche a un indagato, [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si era proceduto separatamente, a cui non erano contestati i reati di cui ai capi A) e C). Analogamente, i reati di cui al capo C) erano contestati anche a [OSCURATO:PERSONA], altro indagato nei cui confronti si era proceduto separatamente, al quale non erano contestati i reati di cui al capo A). Il ricorrente, infine, evidenzia che, con riferimento ai reati di cui ai capi B3) e B4), in relazione ai quali vi era stata la restituzione degli atti al pubblico ministero, nel “nuovo” processo il Tribunale di Ravenna, accogliendo l'eccezione della difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Roma. 10. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi nuovi. 10.1. Con un primo motivo deduce la violazione degli artt. 28, 30 e 649 cod. proc. pen. Il ricorrente, richiamando il quarto motivo dell’originario ricorso, ribadisce che i segmenti nn. 1, 6, 7, 8 e 9 del capo B2) sarebbero stati completamente assorbiti dalle contestazioni dei “nuovi” capi B3) e B4). Quei «segmenti» contestati nel capo B2 farebbero ormai parte dei più ampi fatti contestati ai nuovi capi B3) e B4), in ordine ai quali, essendovi stata restituzione degli atti al pubblico ministero, il Tribunale non avrebbe potuto più pronunciarsi. Contesta quanto affermato dalla Corte di appello a pagina 76 della sentenza impugnata e, cioè, di non sapere l’altro procedimento in quale fase si trovasse e davanti a quale autorità giudiziaria pendesse. La difesa, invero, in data 20 novembre 2023, aveva depositato una memoria a sostegno dell’eccezione di incompetenza territoriale, con la quale aveva «puntualmente informato» la Corte territoriale «del nuovo esercizio dell’azione penale per i capi B3) e B4)» e della successiva trasmissione degli atti alla Procura di Roma. Dalle deduzioni difensive, la Corte di appello avrebbe dovuto desumere l’esistenza di un conflitto positivo di competenza, sebbene la difesa non l’avesse «formalmente denunciato … ai sensi dell’art. 28, comma 2». 10.2. Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 593 cod. proc. pen. Rappresenta che: il giudice di primo grado aveva fissato in mesi sei di reclusione l’aumento di pena previsto per la continuazione con il reato di cui al capo C4); la Corte di appello, pur in assenza dell’appello del pubblico ministero, ha determinato in mesi nove l’aumento per la continuazione con il reato di cui al capo C4). Palese, pertanto, sarebbe la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. A nulla rileverebbe la circostanza che la Corte di appello avrebbe inflitto una pena complessivamente meno grave di quella applicata dal giudice di primo grado, atteso che, per la giurisprudenza di legittimità, la valutazione in ordine al rispetto del divieto di reformatio in peius dovrebbe essere effettuata con riferimento non solo all'entità della pena complessiva, ma anche a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso originario di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, essendo basato su alcuni motivi infondati e su altri inammissibili. Quanto ai motivi nuovi, il primo deve essere rigettato, in quanto infondato, mentre il secondo deve essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena in aumento inflitta in relazione al reato di cui al capo C4. Sempre con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve essere rilevata d’ufficio l’illegalità delle pene accessorie fallimentari inflitte, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tale punto, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere parzialmente accolto, essendo fondati il sesto motivo, il settimo e l’ottavo motivo dell’atto redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo e il terzo motivo dell’atto redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo B1 e a quello di cui al capo B2, con riferimento alla terza e quarta tranche di erogazione del mutuo Unicredit, deve essere, conseguentemente, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, essendo fondati i primi cinque motivi, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo B1, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. 2. Il ricorso originario di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, essendo basato su alcuni motivi infondati e su altri inammissibili. Quanto ai motivi nuovi, il primo deve essere rigettato, in quanto infondato, mentre il secondo deve essere accolto. 2.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l’ottavo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – che possono essere trattati congiuntamente, ponendo analoghe questioni – sono infondati. I ricorrenti sostengono che il Tribunale di Ravenna sarebbe stato territorialmente incompetente a decidere sui reati di cui ai capi B1) e B2). I due reati sono relativi al fallimento di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato in Roma. I giudici di merito, tuttavia, hanno ritenuto di essere competenti a decidere su di essi, attesa la connessione – ex art. 12, lett. b, cod. proc. pen. – con i reati relativi agli altri due fallimenti, dichiarati in Ravenna (connessione desumibile in maniera evidente dall’imputazione e sulla quale i giudici di merito si sono ampiamente soffermati). La questione è posta da [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), da [OSCURATO:PERSONA] (ottavo motivo) e da [OSCURATO:PERSONA] (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA], primo motivo). La questione, in sostanza, viene posta con riferimento alla posizione del coimputato nel presente processo [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento alla posizione del correo [OSCURATO:PERSONA] e a quella analoga di [OSCURATO:PERSONA], per i quali si è proceduto separatamente. In relazione a tali posizioni, si sostiene che mancherebbe il requisito dell’identità soggettiva. 2.1.1. Con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e a quella analoga del [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti evidenziano che tali indagati, in separato processo, rispondono solo di alcuni reati e, precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] risponde solo dei reati di cui al capo B) e non anche di quelli contestati ai capi A) e C), mentre il [OSCURATO:PERSONA] risponde del reato di cui al capo A) e non di quello di cui al capo C). La questione è infondata. È vero che la giurisprudenza afferma che l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o – se sono più di uno – gli stessi imputati, ma è altrettanto vero che è concorde nel ritenere che il requisito dell'identità soggettiva è legato alla necessità di evitare che uno dei coimputati venga sottratto al suo giudice naturale, per il solo interesse di altro coimputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione (cfr. Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519). Il requisito dell’identità soggettiva è stato elaborato dalla giurisprudenza per evitare che uno dei coimputati venga sottratto al suo giudice naturale. In coerenza con tale finalità, la sussistenza di esso deve essere valutata con riferimento solo ai correi imputati nel medesimo processo, rispetto ai quali occorre evitare il rischio che vengano sottratti al loro giudice naturale per il solo interesse di un singolo coimputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione. Ebbene, con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un problema di rispetto del requisito dell’identità soggettiva non si pone, atteso che in questo processo non sono imputati e quindi neppure si pone il problema di una loro sottrazione al giudice naturale. 2.1.2. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in astratto, un problema di spostamento dal giudice naturale si potrebbe porre, atteso che egli, nel presente processo, risponde solo dei reati di cui al capo B (relativi al fallimento dichiarato in Roma) e non anche di quelli contestati ai capi A e C (relativi ai fallimenti dichiarati in Ravenna). Il Tribunale di Ravenna e la Corte di appello hanno risolto la questione, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], seppure in separato processo, rispondeva anche dei reati contestati al capo A: visto che [OSCURATO:PERSONA] risponde anche dei reati di cui al capo A di competenza del Tribunale di Ravenna, sebbene in separato processo, il requisito dell’identità soggettiva sussiste e non si pone un problema di sottrazione dell’imputato al suo giudice naturale. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], però, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], pone anche un ulteriore problema: secondo la giurisprudenza, il giudice deve valutare la competenza al momento del rinvio al giudizio e, nel caso in esame, al momento del rinvio a giudizio relativo al presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] non era ancora imputato per reati di cui al capo A, atteso che il procedimento relativo a tali reati sarebbe sfociato nel rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] solo tre anni dopo. Per la ricorrente, in sostanza, il giudice, al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato, avrebbe dovuto prendere atto che [OSCURATO:PERSONA], né in questo processo né in altri processi, risultava essere imputato per i reati contestati al capo A e, dunque, prendere atto dell'incompetenza per territorio, con valutazione non più sindacabile, per il principio della perpetuatio iurisdictionis. Con riferimento a quest'ultimo profilo, però, deve essere ricordato quanto affermato da Sezioni Unite Taricco: «le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza». Sezioni Unite Taricco hanno precisato che, proprio perché si tratta di un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, la competenza per connessione opera a prescindere dalla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado e anche quando la riunione dei processi non è concretamente possibile (fatte salve le uniche eccezioni costituite dal fatto che il reato che determina lo spostamento di competenza sia stato già definito con sentenza passata in giudicato o sia stato archiviato): la competenza per connessione «opera su un piano nettamente distinto rispetto alla riunione; ciò significa che la praticabilità o meno di quest'ultima non condiziona l'operatività della connessione». Applicando i principi di Sezioni Unite Taricco al caso in esame, risulta evidente che il giudice di merito, nel momento dell’emissione del decreto di giudizio immediato, doveva valutare – in base ai reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] e connessi per il vincolo della continuazione – quale fosse la competenza territoriale, a prescindere dal fatto che il procedimento relativo a uno dei reati si trovasse in una diversa fase procedimentale e a prescindere dalla concreta possibilità di riunione dei procedimenti. La valutazione dei giudici di merito, che hanno dato rilievo al fatto che [OSCURATO:PERSONA], in altro procedimento, rispondeva dei reati di cui al capo A, pertanto, risulta corretta, nonostante l’altro procedimento, al momento dell’emissione del giudizio immediato, si trovasse in altra fase procedimentale. E, come affermato sempre da Sezioni Unite Taricco, una volta stabilita detta competenza, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis, essa si radica in via definitiva, rimanendo «indifferente agli epiloghi processuali delle singole regiudicande in qualunque stato del processo». 2.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – con il quale il ricorrente deduce, con riferimento ai fatti contestati al capo B1, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza – è infondato. Per comprendere l'operazione distrattiva contestata al capo B1, appare opportuno riassumere le vicende delle società coinvolte in tale operazione, come ricostruite dai giudici di merito. In origine, vi era la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che svolgeva attività alberghiera e immobiliare. Quest'ultima attività, tuttavia, non era risultata remunerativa e risultava gravata anche da ingenti debiti conseguenti alla costruzione del “[OSCURATO:PERSONA]”: gli imputati, pertanto, decidevano di salvaguardare la gestione dell'attività alberghiera, separandola dall'attività immobiliare, sulla quale caricare di tutti i debiti verso il sistema bancario. [OSCURATO:SOCIETA] distrattiva dei canoni si inseriva in quel più ampio disegno criminoso, che, nelle linee essenziali, è stato ricostruito anche nel capo di imputazione, nel quale, però, è stata contestata anche la specifica operazione distrattiva, relativa ai canoni di locazione che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e le successive società affittuarie dell'albergo avrebbero dovuto pagare ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] distrattiva dei canoni – che si inseriva in quel più ampio disegno criminoso – era stata realizzata attraverso una complessa serie di operazioni di scissione e di acquisto di quote societarie. Il 13 ottobre 2006, l'originaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata scissa in due società: una prima, che manteneva l'identica denominazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (acquisendo solo un diverso codice fiscale), alla quale erano state attribuite le attività di gestione degli alberghi, le cui strutture erano state ottenute in locazione (così da determinare il debito per il pagamento dei canoni); la seconda, denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, alla quale erano rimaste le attività immobiliari, con i suoi “pesi”, e che poco dopo muterà denominazione in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] settembre 2008, era stata realizzata una scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la creazione di una nuova società, denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le cui quote erano state interamente acquisite [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giro di poco più di un anno, quelle stesse quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano state riacquistate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma a un prezzo notevolmente superiore a quello di scissione, venendosi così a creare in capo ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un rilevante debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che era stato utilizzato per compensare il pagamento dei canoni dovuti ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudici di merito hanno evidenziato che la costituzione, mediante scissione parziale, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava del tutto priva di giustificazione economica e finalizzata esclusivamente a realizzare la distrazione dei canoni di locazione, che si inseriva nel più ampio disegno criminoso descritto (cfr. pagine 24, 27 e ss. della sentenza di primo grado e pagina 63 sentenza impugnata). Venendo alla questione specificamente posta con il motivo di ricorso, va rilevato che, al capo B1), vengono descritte tutte le complesse operazioni di scissione e di cessione di quote di società, che erano state prodromiche alla specifica operazione distrattiva dei canoni, che, in ogni caso, viene precisamente contestata: i canoni di locazione, «pur già fraudolentemente ridotti, non venivano tuttavia mai corrisposti, in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] conveniva con le società che si sono succedute nella gestione dell'azienda alberghiera (tutte riconducibili al gruppo [OSCURATO:PERSONA]) di compensare i canoni dovuti per gli anni dal 2011 al 2015, con il credito fittizio pari ad euro 3.946.686, gravante sulla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in seguito alle operazioni fraudolente innanzi indicate». Deve essere, pertanto, esclusa qualsiasi violazione del principio di correlazione tra sentenza e imputazione, atteso che la condanna è intervenuta per uno fatto specificatamente contestato nell'imputazione, nell’ambito di un'ampia descrizione di tutte le complesse vicende che avevano portato alla distrazione. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nella parte della motivazione contestata dal ricorrente, ha solo ricostruito le complesse vicende che avevano portato alla distrazione dei canoni di locazione. Vicende, peraltro, sinteticamente riportate anche nel capo di imputazione. 2.4. Il quarto motivo del ricorso originario e il primo motivo aggiunto – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono infondati. Il Tribunale, invero, di fronte a imputazioni regolarmente contestate, doveva necessariamente pronunciarsi, andando altrimenti incontro a vizio di omessa pronuncia. Anche se fosse vero quanto sostenuto dal ricorrente (ossia che i «segmenti» nn. 1, 6, 7, 8 e 9 del capo B2 farebbero ormai parte dei più ampi fatti contestati ai nuovi capi B3 e B4, in ordine ai quali vi è stata la restituzione degli atti al pubblico ministero), risulta evidente che il Tribunale doveva pronunciarsi su quei «segmenti» che facevano parte dell’originaria imputazione e che erano rimasti contestati; spettando, poi, al pubblico ministero riformulare i capi B3 e B4, tenendo conto dei «segmenti» già oggetto di giudizio, eventualmente chiedendo una parziale archiviazione. La sentenza di primo grado, su tale punto, pertanto, risultava del tutto esente da vizi, né eventuali successive vicende relative all’altro procedimento potevano “retroattivamente” incidere sulla sentenza emessa anni prima. Appaiono, poi, poco chiare e comunque infondate le deduzioni con le quali il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto desumere l’esistenza di un conflitto positivo di competenza. Il ricorrente, invero, sovrappone, in maniera poco lineare, la questione della competenza territoriale con quella di una presunta pronuncia su un fatto che non sarebbe stato più oggetto della cognizione del Tribunale di Ravenna. Al riguardo, deve essere osservato che si tratta di questioni differenti: la prima, come detto analizzando il primo motivo di ricorso, risulta correttamente risolta dai giudici di merito; la seconda risulta infondata, atteso che il Tribunale doveva pronunciarsi su quei «segmenti» che facevano parte dell’originaria imputazione e che erano rimasti contestati. 2.5. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] - in tutte le censure nelle quali si articolano – sono inammissibili, in quanto generici e versati in fatto. Generica e versata in fatto è la censura con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'operazione contestata al capo A andrebbe valutata unitamente all'acquisto e alla rivendita di un terreno in via [OSCURATO:PERSONA]. La censura si presenta pure priva di specificità estrinseca, atteso che le relazioni sussistenti tra l’operazione contestata e quella relativa al terreno di [OSCURATO:PERSONA] sono state ampiamente e adeguatamente valutate dalla Corte di appello e dal Tribunale (cfr. pagine 47-50 sentenza impugnata e pagine 5, 6 e soprattutto 43 e ss. della sentenza primo grado). Il Tribunale, tra l’altro, ha evidenziato come il fatto che, con l'operazione di acquisto degli immobili di Bagnacavallo, si fosse pure compensato il credito relativo alla vendita del terreno di [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, non assumesse rilievo determinante rispetto all'operazione distrattiva complessivamente considerata, atteso che l’effetto distrattivo dell’articolata operazione realizzata dagli imputati si era concretizzato con la successiva rivendita degli immobili a un prezzo notevolmente inferiore a quello di acquisto e al valore effettivo degli immobili, che nel frattempo era pure ulteriormente aumentato, in quanto questi dallo stato grezzo erano stati portati a rifinitura. La Corte di appello, peraltro, ha evidenziato che, dall’istruttoria, era emerso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva bisogno di concludere l’acquisto degli immobili per recuperare il credito derivante dall’operazione relativa al terreno di [OSCURATO:PERSONA], atteso che la parte debitrice ([OSCURATO:PERSONA]) aveva disponibilità di denaro per pagare quanto dovuto e che il creditore, in ogni caso, poteva anche recuperare il cespite venduto nel caso di inadempimento del debitore. Generiche, assertive, versate in fatto e manifestamente infondate sono le restanti censure. La censura con la quale la parte sostiene che si dovrebbe guardare solo alla fase di rivendita, esulando dalla contestazione la parte relativa all'acquisto degli immobili, risulta pure in contraddizione con quanto in precedenza affermato dallo stesso ricorrente. In ogni caso, va rilevato che, nell'imputazione, sebbene venga contestata la distrazione realizzata con la successiva rivendita degli immobili, viene descritta la complessiva operazione, comprensiva anche della fase di acquisto dei medesimi. Quanto alla questione “minusvalenza”, va rilevato che è vero che nell'imputazione si rappresenta che l'operazione aveva determinato una minusvalenza, ma è altrettanto vero che, nell'imputazione, viene descritta la complessa operazione, ponendosi in rilievo come essa avesse avuto un chiaro effetto distrattivo in danno della fallita. Quanto al raffronto con il prezzo di vendita dell'immobile ceduto a [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che si tratta di un’argomentazione generica, basata su deduzioni di fatto e poco conferente, atteso che i ricorrenti non dimostrano che il prezzo di tale vendita fosse stato congruo, né si può dare per pacifica tale circostanza, come sembrerebbero fare i ricorrenti. Al riguardo, va rilevato che, nella ricostruzione accusatoria, si evidenzia il fatto che la complessiva operazione di acquisto e rivendita dei dieci immobili aveva determinato una minusvalenza di euro 587.000, che è proprio pari alla differenza tra il prezzo di acquisto (euro 1.787.000) e il prezzo di vendita di tutti e dieci gli appartamenti (euro 1.080.000 per i nove appartamenti ceduti ad [OSCURATO:PERSONA] più euro 120.000 per l’appartamento ceduto a [OSCURATO:PERSONA]). 2.6. Il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali i ricorrenti lamentano la mancata rinnovazione dell'istruttoria di dibattimentale, per lo svolgimento di una perizia avente a oggetto il valore degli immobili di Bagnacavallo, sono inammissibili. Va ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della natura eccezionale del rimedio previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, in cassazione, può essere censurata solo qualora si dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236). Oggettiva necessità che, nel caso in esame, non è stata provata, non avendo i ricorrenti dimostrato l'esistenza, nella motivazione della sentenza impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'espletamento della perizia. Va, peraltro, rilevato che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936), e che le deduzioni della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono versate in fatto, atteso che essa, in sostanza, chiede a questa Corte una valutazione di merito in ordine al valore degli immobili venduti. Deve escludersi, poi, qualsiasi travisamento della prova, che sarebbe stato riscontrabile se la parte avesse dedotto e dimostrato che la Corte di appello avesse travisato le dichiarazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero, mentre invece la ricorrente contesta le valutazioni della Corte territoriale sul valore degli immobili venduti, basate sulle dichiarazioni del consulente, rappresentando dei termini di paragone, costituiti dal presunto valore medio degli immobili siti nella frazione rurale di Glorie-Bagnacavallo. In tal modo, chiedendo a questa Corte una valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. 2.7. Il settimo motivo, con il quale il ricorrente contesta l’operazione distrattiva di cui al capo A2, è inammissibile. Il motivo, invero, oltre a essere generico e assertivo, è completamente versato in fatto. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va rilevato, in ogni caso, che il valore spropositato del prezzo di acquisto delle quote appare indiscutibilmente dimostrato dalle seguenti circostanze: quello stesso giorno, le quote di quella stessa società venivano vendute ad altra società ad un prezzo notevolmente inferiore (euro 4,7, per quota, anziché euro 9,6, per quota); quelle stesse quote saranno poi vendute a quasi la metà del prezzo che erano state pagate. L’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle quote della [OSCURATO:PERSONA], a un prezzo di vendita superiore al loro reale valore, nella coerente ricostruzione dei giudici di merito, era stato funzionale all’azzeramento del credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti di Asa, atteso che l’acquisto, limitatamente alla somma di euro 723.223,59, era stato regolato proprio mediante compensazione del credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti di Asa. 2.8. L’ottavo motivo è inammissibile. Anche tale motivo, oltre a essere generico e assertivo, è completamente versato in fatto. Il ricorrente, invero, non deduce alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma si limita a formulare delle generiche asserzioni, contestando la minuziosa ricostruzione dei giudici di merito (fondata sulle dichiarazioni dei testi e del consulente tecnico del pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], e già esposta analizzando il secondo motivo di ricorso) e riproponendo questioni (come quella del mancato consenso della “[OSCURATO:PERSONA]” al subentro di [OSCURATO:PERSONA] nei contratti di leasing) già affrontate in maniera adeguata e coerente dai giudici di merito (cfr. pagine 24, 27 e ss. e 48 e ss. della sentenza di primo grado e pagine 62 e ss. della sentenza impugnata). Sotto tale profilo, il motivo si presenta anche privo della necessaria specificità estrinseca, non essendosi il ricorrente effettivamente confrontato con le argomentazioni, congrue in fatto e corrette in diritto, spese dai giudici di merito. 2.9. Il nono motivo è inammissibile, essendo completamente versato in fatto. Il ricorrente, in realtà, non deduce alcuna violazione di legge, alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti. Al riguardo, deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Va rilevato, in ogni caso, i giudici di merito hanno ampiamente dimostrato come, al di là delle cariche formali, il dominus delle principali società coinvolte fosse [OSCURATO:PERSONA], al quale erano riconducibili tutte le operazioni contestate, che facevano parte un disegno criminoso da lui deliberato (cfr., in particolare, pagine 65 e ss. e 73 e s. della sentenza impugnata). 2.10. Il decimo motivo è inammissibile. La censura con la quale il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, per rispondere ai motivi di appello, avrebbe effettuato «continui e intollerabili sconfinamenti nelle contestazioni sub B3) e B4) è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, risulta generica, non avendo il ricorrente specificato in cosa sarebbero consistiti i presunti «sconfinamenti». Sotto altro profilo, nei termini generici in cui è posta, risulta anche manifestamente infondata. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, risulterebbe viziata solo se la Corte di appello si fosse formalmente pronunciata sulla fondatezza di imputazioni non più oggetto della sua cognizione e non se, nell’argomentare sulla sussistenza dei fatti oggetto di imputazione, avesse fatto riferimento anche vicende più ampie di quelle specificamente contestate. Sono manifestamente infondate anche le censure con le quali il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe chiarito perché avrebbe limitato la pronuncia di condanna per il capo B2) al solo importo di euro 3.091.000 e perché, sebbene avesse ritenuto insussistente una delle distrazioni contestate al capo B2), ossia la «numero 10», non aveva pronunciato specifica assoluzione rispetto a tale fatto. Al riguardo, va precisato che al capo B2) viene contestata in maniera unitaria la distrazione della somma di euro 3.291.000, ottenuta in mutuo dalla “Unicredit” di Ravenna, con vincolo di destinazione del denaro alla costruzione “[OSCURATO:PERSONA]”, “dirottata”, invece, a fini diversi e comunque alla soddisfazione di interessi economici estranei alla fallita. Nell’imputazione, caratterizzata da particolare analiticità, vengono poi descritte le specifiche operazioni con le quali tale somma era stata deviata dal suo fine e destinata interessi economici estranei alla fallita. Va evidenziato che, in realtà, nel capo di imputazione non viene indicata una distrazione «numero 10» (atteso che l’imputazione è unitaria e non vi è alcuna numerazione all’interno del capo B2) e, al più, può parlarsi della decima delle operazioni descritte, realizzate per distrarre dal suo fine la somma ottenuta a mutuo. Ebbene, a fronte di tale imputazione, il giudice di primo grado ha ritenuto provata l’effettiva distrazione solo di una parte di tale somma, pari a euro 3.091.000, provvedendo, in maniera analitica, a ricostruire la destinazione di tutte le somme che erano state ottenute in mutuo, distinguendo le singole tranche dell’erogazione del mutuo e spiegando per quali di esse risultava dimostrata la distrazione e per quali no (cfr. pagine 54 e ss. della sentenza di primo grado). Sommando le tranche per le quali il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrata la distrazione si arriva alla somma complessiva di euro 3.091.000. Attesa la descritta unitarietà dell’imputazione in questione, risulta evidente che l’imputato, rispetto alla mancanza di una formale assoluzione per le somme per le quali non era stata dimostrata la distrazione, risulta privo di un concreto interesse a impugnare, essendo indiscutibile – sia leggendo il solo dispositivo sia guardando anche alla motivazione – che egli, rispetto al fatto contestatogli, è stato dichiarato responsabile della distrazione, limitatamente all’importo di euro 3.091.000. In ordine alle residue somme, non potrebbe per lui configurarsi alcun tipo di pregiudizio, essendo indiscutibile che egli, in relazione alla distrazione di quelle somme, è stato ritenuto non responsabile. Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata» (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274). Il mezzo di impugnazione deve invero perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 27565101). 2.11. L’undicesimo motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, con tale motivo, si limita a contestare la valutazione dei giudici di merito, in ordine alla natura distrattiva dell’operazione di destinazione di una parte della somma ricevuta a titolo di mutuo (euro 2.400.000) all’acquisto di un terreno, sulla base di generiche asserzioni. Va, in ogni caso, rilevato che il Tribunale ha chiarito, in maniera precisa e coerente, come la complessiva operazione realizzata con la destinazione del denaro in questione all’acquisto del terreno si fosse risolta in un mero impoverimento del patrimonio della fallita. Quanto al fatto che il terreno, dopo un anno, fosse stato venduto al medesimo prezzo di acquisto, il Tribunale ha posto in rilievo che, in realtà, la fallita, a titolo di corrispettivo, non aveva ricevuto una somma di denaro pari a quella che aveva in precedenza pagato, ma la partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] (27%) e il credito verso AC [OSCURATO:PERSONA]; corrispettivo che, in considerazione delle più ampie operazioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] con le varie società a lui riconducibili, aveva finito per assumere scarsa rilevanza economica e per rendere evidente l’effetto pregiudizievole per la fallita della complessiva operazione in questione (cfr. pagine 56 e 57 della sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza di appello). 2.12. Il dodicesimo motivo è inammissibile. Anche con tale motivo, il ricorrente si limita a contestare le valutazioni dei giudici di merito – nello specifico quelle relative alla natura distrattiva dell’operazione di destinazione alla Eos (amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) di una parte della somma ricevuta a titolo di mutuo – sulla base di generiche asserzioni. Anche con riferimento alla destinazione di tale somma, in ogni caso, va rilevato che il Tribunale ha chiarito, in maniera precisa e coerente, come la complessiva operazione avesse determinato effetti depauperatori per [OSCURATO:PERSONA], traducendosi in un'uscita di denaro (euro 600.000), alla quale non era conseguita l'acquisizione di apprezzabili vantaggi economici. Il Tribunale, in particolare, ha chiarito che tale somma, trasferita a Eos, di fatto, era stata utilizzata per acquistare una partecipazione pari al 19,33% della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] risultava non solo completamente estranea l'oggetto sociale della fallita, ma anche priva di un apprezzabile vantaggio economico, atteso che il corrispettivo per il finanziamento prestato era consistito nella creazione di un credito che aveva consentito ad [OSCURATO:PERSONA] di acquistare una partecipazione minoritaria nella [OSCURATO:PERSONA]. Detta partecipazione era stata poi ceduta a Finsicro in cambio del 27% di [OSCURATO:PERSONA] e di un credito di euro 1.800.000. La diseconomicità della complessiva operazione risultava evidente dal valore attribuito alla partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto dal fatto che il credito di euro 1.800.000 nei confronti di AC [OSCURATO:PERSONA] era stato subito dopo integralmente svalutato (cfr. pagine 54 e 55 della sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza di appello). 2.13. Il tredicesimo motivo è inammissibile. Anche con tale motivo, il ricorrente si limita a contestare le valutazioni dei giudici di merito – nello specifico quelle relative alla natura distrattiva della destinazione di una parte della somma ricevuta a titolo di mutuo all’acquisto da [OSCURATO:SOCIETA]. delle quote di Arcare nonché di un credito vantato dalla Gefim – sulla base di generiche asserzioni. Anche con riferimento alla destinazione di tale somma, in ogni caso, va rilevato che il Tribunale ha chiarito, in maniera precisa e coerente, la natura distrattiva della complessiva operazione (cfr. pagine 59 e 60 della sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza di appello). Con particolare riferimento alle deduzioni del ricorrente, va rilevato che il Tribunale ha basato le proprie valutazioni anche sulla base della consistenza patrimoniale delle società coinvolte, nel momento in cui l’operazione era stata realizzata. Ha, poi, senza incorrere in alcun vizio logico, riscontrato la non convenienza di tale operazione verificandone le concrete conseguenze che ne erano poi derivate per la fallita. Quanto alla bancarotta riparata, va rilevato che la Corte di appello ha risposto correttamente alle deduzioni difensive, evidenziando che la configurabilità della bancarotta riparata risultava esclusa dagli importi complessivamente erogati da [OSCURATO:PERSONA] e ricordando che, dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato, emergeva che il risultato complessivo dell'operazione era stato negativo per [OSCURATO:PERSONA]. Va rilevato che si tratta di una decisione perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità. Va ricordato in proposito che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società, in relazione alla massa dei creditori, e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437). In coerenza con la natura riconosciuta al reato in questione, questa Corte ritiene che la bancarotta “riparata” costituisca una manifestazione del giudizio di pericolo concreto che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, a seguito dell'attività̀ restitutoria posta in essere dall'imprenditore o dall'amministratore della società̀ (prima della soglia cronologica della dichiarazione di fallimento), volta a ricostituire il patrimonio dell'impresa, nella sua effettività̀ e integralità̀, precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, a nulla rilevando restituzioni parziali, inidonee a elidere totalmente le conseguenze pregiudizievoli per la massa creditoria, né versamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo. Non può̀, infatti, integrare fatto punibile come bancarotta per distrazione un comportamento, pure doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività̀ di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita, prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura, impedendo l'insorgenza di alcun effettivo pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 3622 del 19/12/2006, Morrà, Rv. 236051; Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721). È proprio al permanere o meno di tale pregiudizio per la massa creditoria, costituente sotto tale profilo l'offesa tipica dei reati di bancarotta, che deve essere riferita la valutazione sulla sussistenza di un'azione restitutoria idonea a rimuovere gli effetti distrattivi della precedente condotta. La “riparazione”, dunque, deve essere integrale e valutata con riferimento a tutti gli effetti determinati dalla precedente operazione: solo se presenta tali requisiti, risulta idonea ad annullare la portata pregiudizievole della precedente condotta distrattiva. Ebbene, la Corte di appello, sulla base delle argomentazioni richiamate, ha escluso che, nel caso in esame, vi fosse stata una riparazione integrale, idonea ad annullare la portata pregiudizievole per i creditori della fallita della precedente condotta distrattiva, correttamente valutando tutti gli effetti pregiudizievoli determinati dalla precedente operazione e non solo quelli “immediati”. 2.14. Il quattordicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il sesto motivo del ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] – che possono essere trattati congiuntamente, proponendo analoghe questioni – sono inammissibili. I ricorrenti, infatti, con tali motivi, si limitano a contestare la valutazione dei giudici di merito, in ordine alla natura distrattiva dell’operazione contestata al capo C4), sulla base di mere asserzioni, generiche e versate in fatto. Va, in ogni caso, rilevato che entrambi i giudici di merito hanno ricostruito, in maniera precisa e coerente, l'intera vicenda come configurata fin dall'inizio al solo fine di determinare la distrazione della somma di euro 1.000.000, come dimostrato dal fatto che Asa non aveva la capacità per effettuare l'operazione prevista dal preliminare (circostanza resa palese dall’evidente risultato negativo riportato in bilancio); dal fatto che il preliminare non era stato mai trascritto; dal fatto che contestualmente era stato stipulato con altro soggetto altro preliminare regolarmente trascritto; dal fatto che il denaro versato era stato fatto confluire su un conto corrente aperto a tale specifico scopo e chiuso subito dopo la ricezione del denaro; dal fatto che l'operazione era stata posta in essere «da parti correlate» (all'atto della stipulazione del preliminare, [OSCURATO:PERSONA] era non solo il presidente del consiglio di amministrazione di Asa, consiglio di cui faceva parte anche [OSCURATO:PERSONA], ma anche amministratore di [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA]). Le vicende successive erano state messe in atto solo al fine di “coprire” l'avvenuta distrazione, realizzata con la stipula del preliminare, e non avevano determinato alcun effettivo reintegro delle somme versate dalla fallita (cfr. pagine 21 e ss. e 64 e s. della sentenza di primo grado e 57 e ss. della sentenza di appello). 2.15. Il quindicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il settimo motivo del ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] – che possono essere trattati congiuntamente, proponendo la medesima questione – sono infondati. I giudici di merito, invero, come detto, hanno dimostrato che l’operazione contestata al capo C4 era stata, fin dall'origine, preordinata alla distrazione della somma di euro 1.000.000, sulla base di una ricostruzione rigorosa, che risulta del tutto incompatibile con la bancarotta semplice. Al riguardo, deve essere ribadito che, «nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). 2.16. Con riferimento ai motivi nuovi presentati da [OSCURATO:PERSONA], deve essere rilevato che il primo motivo risulta infondato, per le ragioni esposte nell’analizzare anche il quarto motivo del ricorso originario. Risulta, invece, fondato il secondo motivo aggiunto, con il quale il ricorrente aveva dedotto che la Corte di appello, nel determinare l’aumento di pena previsto per la continuazione con il reato di cui al capo C4), pur in assenza dell’appello del pubblico ministero, aveva fissato la pena di mesi nove di reclusione, superiore a quella inflitta in primo grado. Va, invero, rilevato che il Tribunale, effettivamente, in relazione al reato C4), aveva applicato la pena di mesi sei di reclusione e la Corte di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, ha applicato per il reato in questione la pena di mesi nove di reclusione. Va evidenziato che non è rilevante che la Corte di appello abbia irrogato una pena complessivamente inferiore a quella comminata dal Tribunale. Sezioni Unite Morales, invero, hanno affermato che il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli elementi che la compongono (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066). La sentenza impugnata, pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena in aumento inflitta in relazione al reato di cui al capo C4), deve essere annullata. Alla rideterminazione della pena, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, può̀ procedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l, cod. proc. pen. Essendo stata inflitta dalla Corte di appello la pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui al capo C4 (superiore di tre mesi a quella inflitta in primo grado) ed essendo stata inflitta la pena complessiva della reclusione di anni sei e mesi sei, la durata della pena principale della reclusione deve essere rideterminata in anni sei e mesi tre di reclusione. 2.17. La sentenza, inoltre, deve essere annullata, pur in assenza di motivo di ricorso sul punto, anche con riferimento alle pene accessorie fallimentari. Deve essere, invero, rilevata d'ufficio l’illegalità delle pene accessorie fallimentari inflitte in primo grado e confermate in appello, la cui durata è stata fissata in dieci anni. La sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, invero, ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità̀ per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché́: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità̀ ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si verte in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857). Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute a chiarirne la portata le Sezioni Unite, che hanno affermato il principio in forza del quale «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Pertanto, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari – fatta meramente conseguire dal Tribunale all’applicazione della pena principale e confermata dalla Corte territoriale –, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere parzialmente accolto, essendo fondati il sesto motivo, il settimo e l’ottavo motivo dell’atto redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo e il terzo motivo dell’atto redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo B1 e a quello di cui al capo B2, con riferimento alla terza e quarta tranche di erogazione del mutuo Unicredit, deve essere, conseguentemente, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. 4. Il ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], è fondato, limitatamente al quinto, al sesto motivo, al settimo e all’ottavo motivo. 4.1. Il primo motivo è inammissibile. Con tale motivo, la ricorrente si limita a contestare le valutazioni dei giudici di merito – in ordine alla natura distrattiva dell’operazione contestata al capo A1) e alla sua partecipazione a essa – sulla base di generiche asserzioni. Va rilevato, in ogni caso, che il Tribunale ha chiarito, in maniera precisa e coerente, la natura distrattiva della complessiva operazione realizzata dagli imputati (cfr. pagine 4 e ss. e 42 e ss. della sentenza di primo grado e pagine 44 e ss. della sentenza di appello). Va posto in rilievo che, nell'imputazione, viene descritta l’intera operazione, comprensiva anche della fase di acquisto degli immobili. I giudici di merito hanno ritenuto fondata l’ipotesi accusatoria, ritenendo che l’effetto distrattivo, sebbene si fosse concretizzato con la rivendita degli immobili, fosse comunque la conseguenza del più ampio disegno criminoso predisposto dagli imputati. La Corte di appello, poi, si è ampiamente soffermata sul fondamentale contributo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione dell’operazione in questione, sia nella fase di acquisto che di rivendita degli immobili in questione (cfr. pagine 52 e 53 della sentenza impugnata). Sotto tale profilo, il ricorso si presenta pure privo della necessaria specificità estrinseca, non essendosi la ricorrente effettivamente confrontata con le precise e coerenti argomentazioni spese dalla Corte territoriale. Quanto alla questione “minusvalenza”, va rilevato che è vero che nell'imputazione si rappresenta che l'operazione aveva determinato una minusvalenza, ma è altrettanto vero che, nell'imputazione, viene descritta la complessa operazione, ponendosi in rilievo come essa avesse avuto un chiaro effetto distrattivo in danno della fallita. 4.2. Il secondo e il terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono inammissibili. La ricorrente, invero, si limita a contestare le valutazioni dei giudici di merito – in ordine alla natura fraudolenta della distrazione contestata al capo A2) e alla sua partecipazione a tale operazione – sulla base di generiche asserzioni. Va rilevato, in ogni caso, che i giudici di merito hanno ricostruito in maniera precisa e analitica l’operazione distrattiva contestata al capo A2), ponendo in rilievo il valore spropositato del prezzo di acquisto delle quote, indiscutibilmente dimostrato dal fatto che, quello stesso giorno, le quote di quella stessa società erano state vendute ad altra società ad un prezzo notevolmente inferiore (euro 4,7, per quota, anziché euro 9,6, per quota). Hanno, poi, evidenziato che il valore eccessivo attribuito alle quote era confermato dal fatto che quelle stesse quote erano state successivamente vendute a quasi la metà del prezzo che erano state pagate. La Corte di appello ha posto in rilievo come l’operazione fosse stata predisposta e realizzata dagli imputati, al preciso fine di distrarre risorse dalla [OSCURATO:PERSONA] («saccheggiata dei cespiti economici detenuti») per destinarle ad altre società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]. Risultava, pertanto, completamente infondata la richiesta di riqualificare il fatto nella meno grave fattispecie della bancarotta semplice. La Corte territoriale, poi, si è ampiamente soffermata sul fondamentale contributo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione dell’operazione in questione, sia nella fase di acquisto che in quella di rivendita degli immobili in questione (cfr. pagina 57 della sentenza impugnata). Il ricorso, pertanto, si presenta pure privo della necessaria specificità estrinseca, non essendosi la ricorrente effettivamente confrontata con le precise e coerenti argomentazioni spese dalla Corte di appello. 4.3. Il quarto e il quinto motivo – con i quali la ricorrente deduce, con specifico riferimento al reato di cui al capo B1, la violazione del principio di correlazione tra sentenza e imputazione – risultano assorbiti dall’accoglimento del sesto motivo, che determina l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, proprio con riferimento al reato in questione, limitatamente alla posizione della [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Il sesto motivo del ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo e il terzo motivo del ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (nelle parti relative al reato di cui al capo B1) – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono fondati. Va rilevato che il giudice di primo grado aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B1), rilevando che l'imputata, sia nel momento in cui era stata deliberata la scissione di [OSCURATO:PERSONA] sia quando [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato le quote di [OSCURATO:PERSONA], non rivestiva alcuna carica sociale nella fallita, né dall'istruttoria era emerso che avesse avuto il benché minimo ruolo attivo nelle due operazioni. Ebbene, a fronte di una pronuncia di assoluzione, adeguatamente motivata, la Corte di appello ha “ribaltato” la sentenza di primo grado, limitandosi a elencare i ruoli che l’imputata avrebbe rivestito in alcune delle altre società coinvolte nell'operazione, senza specificare il contributo concreto fornito dall'imputata alla realizzazione della distrazione e senza sottoporre a rigorosa e analitica critica la sentenza di primo grado e gli elementi posti dal Tribunale a base della decisione di assoluzione. Al riguardo, deve essere ricordato che, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato l’obbligo per il giudice dell’appello di fornire una “motivazione rafforzata”. In assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una motivazione dotata di forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (cfr. Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082 Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). La motivazione deve tenere conto non solo degli argomenti esposti nell'atto di impugnazione, ma anche di quelli contenuti nella prima decisione, dovendo il giudice di appello offrire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi in modo razionale la difforme conclusione adottata. Grava sul giudice di appello la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle argomentazioni poste dal giudice di primo grado a base del suo convincimento, seguita dall’esposizione delle ragioni della diversa decisione e del privilegio accordato a elementi di prova diversi o diversamente valutati. Nel caso in esame, invece, la Corte di appello si è sinteticamente limitata alla mera elencazione dei ruoli rivestiti dall'imputata in alcune delle società coinvolte nell'operazione, senza sottoporre ad alcun vaglio critico la sentenza di primo grado, dimostrandone l'incompletezza, la non correttezza ovvero l'incoerenza. La sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo B1), deve essere, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. 4.5. Il settimo e l’ottavo motivo del ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo e il terzo motivo del ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (nelle parti relative al reato di cui al capo B2) – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono fondati. Anche con riferimento alla distrazione delle risorse provenienti dalla terza e dalla quarta tranche del mutuo (facente parte dell’imputazione di cui al capo B2), la Corte di appello ha “ribaltato” la pronuncia di assoluzione, senza fornire una “motivazione rafforzata”. Il Tribunale aveva ritenuto che l’imputata non fosse responsabile della distrazione della terza e quarta tranche dell’erogazione del mutuo, atteso che era stata presidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] solo dall’11 dicembre 2007 all’8 settembre 2008 e la distrazione di tali tranche non era avvenuta in tale periodo. La Corte di appello ha ribaltato la pronuncia di primo grado, ritenendola responsabile anche in relazione alla distrazione della terza tranche: ciò sulla base del ruolo di «consigliere delegato» della società EOS, alla quale era stata trasferita la relativa somma di denaro. Quanto alla quarta tranche, la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputata – oltre a detenere le scritture contabili di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di Gefim e di Sincro – aveva ceduto le proprie quote della società a [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno dell’erogazione. Si tratta di elementi di rilievo, ma è mancato qualsiasi sforzo argomentativo per dimostrare che, da questi elementi, si potesse desumere che l’imputata avesse fornito un concreto e consapevole contributo all’operazione distrattiva. È mancata, inoltre, la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle argomentazioni poste dal giudice di primo grado a base del suo convincimento, seguita dall’esposizione delle ragioni del privilegio accordato agli elementi a sostegno dell’accusa ritenuti decisivi. La sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo B2), con riferimento alla terza e quarta tranche di erogazione del mutuo Unicredit, deve essere, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. 4.6. Il nono motivo è inammissibile. Il motivo, invero, oltre a essere generico e assertivo, è completamente versato in fatto. Con esso, invero, la ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va rilevato, in ogni caso, che i giudici di merito hanno fornito una motivazione adeguata e coerente in ordine al consapevole contributo fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione del reato di cui al capo C4 (cfr. pagina 62 della sentenza di appello e pagina 65 della sentenza di primo grado). 4.7. Il decimo e l’undicesimo motivo – con i quali la ricorrente invoca, con specifico riferimento al reato di cui al capo B1), il riconoscimento delle generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. – risultano assorbiti dall’accoglimento del sesto motivo di ricorso, con il conseguente annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo B1). 4.8. Anche il dodicesimo motivo – con il quale la ricorrente contesta l'applicazione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa – risulta assorbito dall’accoglimento del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso, con il conseguente annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo B1) e a quello di cui al capo B2), con riferimento alla terza e quarta tranche di erogazione del mutuo Unicredit. La determinazione dell’intero trattamento sanzionatorio, infatti, finirà per dipendere dalle valutazioni che il giudice del rinvio effettuerà in ordine alla sussistenza dei reati per i quali è intervenuto l’annullamento. 5. Il ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], è fondato, limitatamente al secondo e al terzo motivo. 5.1. Il primo motivo – con il quale la ricorrente contesta la competenza territoriale del Tribunale di Ravenna – è infondato per le ragioni esposte analizzando il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con i quali si contesta il giudizio di responsabilità dell’imputata in ordine ai reati di cui al capo B1 e al capo B2, con riferimento alla terza e quarta tranche di erogazione del mutuo Unicredit) sono fondati per le ragioni esposte analizzando il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della medesima imputata. 5.3. Il quarto motivo – con il quale la ricorrente contesta il reato di cui al capo A1 – è inammissibile per le ragioni esposte analizzando il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.4. Il quinto motivo – con il quale la ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – è inammissibile per le ragioni esposte analizzando il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.5. Il sesto motivo – con il quale la ricorrente contesta il reato di cui al capo C4 – è inammissibile per le ragioni esposte analizzando il quattordicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.6. Il settimo motivo – con il quale la ricorrente contesta la mancata riqualificazione giuridica del reato di cui al capo C4 – è infondato per le ragioni esposte analizzando il quindicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.7. L’ottavo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la riforma in senso peggiorativo della pena determinata dalla Corte di appello, per il reato di cui al capo C4, risulta assorbito dall’accoglimento dei motivi di ricorso attinenti al reato di cui al capo B1 e a quello di cui al capo B2 (con riferimento alla terza e quarta tranche di erogazione del mutuo Unicredit), con il conseguente annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati in questione. La determinazione dell’intero trattamento sanzionatorio, infatti, dipenderà dalle valutazioni che verranno effettuate, con riferimento ai reati di cui ai capi B1 e B2, dal giudice del rinvio, che valuterà anche la circostanza che il giudice di primo grado non aveva concretamente inflitto alcuna pena in relazione al reato di cui al capo C4. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, essendo fondati i primi cinque motivi, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo B1, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. 6.1. I primi cinque motivi di ricorso – con i quali il ricorrente contesta, sotto vari profili, il giudizio di responsabilità pronunciato dalla Corte territoriale nei confronti dell'imputato, in ordine al reato di cui al capo B1 – sono fondati. Va rilevato che il giudice di primo grado aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B1), rilevando che l'imputato, sia nel momento in cui era stata deliberata la scissione di [OSCURATO:PERSONA] sia quando [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato le quote di [OSCURATO:PERSONA], non rivestiva alcuna carica sociale nella fallita, né dall'istruttoria era emerso che avesse avuto il benché minimo ruolo attivo nelle due operazioni. La Corte di appello ha “ribaltato” la pronuncia di assoluzione, valorizzando i ruoli rivestiti dall’imputato nelle altre società coinvolte nella vicenda e, soprattutto, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era amministratore delle società che gestivano le aziende alberghiere che si erano avvantaggiate della compensazione dei canoni. Si tratta di elementi di rilievo, ma è mancato qualsiasi sforzo argomentativo per dimostrare che, da questi elementi, si potesse desumere che l’imputato avesse fornito un concreto e consapevole contributo alla complessa operazione distrattiva. È mancata, soprattutto, la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle argomentazioni poste dal giudice di primo grado a base del suo convincimento, seguita dall’esposizione delle ragioni del privilegio accordato agli elementi a carico dell’imputato. Anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata, nella parte in cui ribalta l’assoluzione pronunciata dal Tribunale in ordine al reato di cui al capo B1, appare priva di “motivazione rafforzata”, manifestando gli stessi limiti già rappresentati con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al medesimo reato. La sentenza impugnata, pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo B1, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. 6.2. Il sesto e il settimo motivo – con i quali il ricorrente deduce la violazione del principio di correlazione tra sentenza e imputazione, con riferimento al reato di cui al capo B1, e sostiene che tale reato andrebbe riqualificato nella meno grave fattispecie prevista dall’art. 232, comma 3, n. 2, legge fall. – risultano assorbiti dall’accoglimento dei primi cinque motivi di ricorso e dal conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, proprio con riferimento al reato di cui al capo B1. 6.3. L’ottavo motivo, con il quale il ricorrente deduce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna, è infondato per le ragioni esposte analizzando il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena in aumento inflitta in relazione al reato di cui al capo C4), con conseguente rideterminazione della pena principale in complessivi anni sei e mesi tre di reclusione. Sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza deve essere annullata, limitatamente alle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. La sentenza impugnata deve essere annullata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo B1), nonché nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo B2), con riferimento alla terza e quarta tranche di erogazione del mutuo Unicredit, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che devono essere liquidate in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, inoltre, sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che devono essere liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena in aumento inflitta in relazione al reato di cui al capo C4), e, per l'effetto, ridetermina la pena principale complessiva in anni sei e mesi tre di reclusione. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo B1), nonché nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo B2), con riferimento alla terza e quarta tranche di erogazione del mutuo Unicredit, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Condanna, altresì, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 26 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]