CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sormente ORDINANZA sul ricorso proposto da n,- [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Savona avverso la sentenza del 27 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Savona; jli H, ii provvedimento impugnato e i ricorsi; uL la relazione.- svc.)it_a dalla [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Il t' ,)rren'Le impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di de;Th n;ì iciaLeria di droga deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle ragioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., stante la duplicazione delle contestazioni, oltre che per erronea qualificazione del fatto estrinsecatosi con u icn , ire che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, 'n. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Inoltre, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dai capi di imputazione) e richiamando la congruità della pena patteggiata. A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, incensurabile in questa sede, in quanto ha fatto espresso richiamo all'ordinanza applicativa della misura cautelare oltre che alle annotazioni di polizia giudiziaria e all'esito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali unitamente alle dichiarazioni confessorie della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 lug