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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 24 gennaio 1995

Cassazione n. 26301/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/01/1995 avverso l'ordinanza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 aprile 2021 il Tribunale di Viterbo ha rigettato il ricorso in opposizione presentato avverso il decreto dello stesso Tribunale, con cui era stato revocato il provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato presentato da [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha motivato il rigetto sostenendo che il beneficio del patrocinio ai sensi dell'art. 119 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 può essere concesso anche allo straniero, purché regolarmente soggiornante in Italia e che nel caso in esame nei confronti della ricorrente era stato emesso un provvedimento di espulsione.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.

2.1. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 119 d.P.R 115/2002.

Il difensore osserva che nel caso di specie non avrebbe dovuto applicarsi tale ultima norma, bensì l'art. 90 dello stesso d.P.R, a norma del quale il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 237 del 2015 aveva specificato che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale deve avere una disciplina differente da quella prevista per il medesimo beneficio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione: nel primo caso, infatti, viene in rilievo un'azione di un organo pubblico che viene subita dal soggetto che aspira al beneficio e la posta in gioco è il bene supremo della libertà personale.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 6pcomma lettera c)/della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell' art' 14, comma 3 lettera d) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il difensore rileva che il principio affermato nell'ordinanza impugnata, per cui lo straniero irregolarmente soggiornante non avrebbe diritto ad accedere nell'ambito del processo penale all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, è in contrasto con tutti tali articoli.

La stessa Corte Costituzionale, in merito alla questione della legittimità costituzionale dell'art. 79 d.P.R 115/2002, nella parte in cui preved, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbient›. l'indicazione del codice fiscale, ha statuito che lo straniero può indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita sesso e domicilio (Ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n.144).

Da ultimo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 47 del 2020 ha rilevato che per tutti i processi, diversi da quello penale, il fatto che per il riconoscimento del beneficio sia richiesto che le ragioni di chi agisce o resiste risultino non manifestamente infondate, si spiega con la finalità di evitare che i non abbienti siano indotti a "intentare cause palesemente infondate senza dover tenere conto del loro peso economico"; nel processo penale, invece, deve essere assicurata una più intensa protezione, sganciando l'ammissione al beneficio detquo da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato.

Il difensore richiama la natura dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ovvero il suo essere volto a rimuovere, in armonia con l'art. 3( comma 2/ della Costituzione, le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa e a assicurare l'effettività del diritto di difesa, qualificato dalla stessa Costituzione come inviolabile.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo.

2. Nel caso in esame il Tribunale di Viterbo, giudicando in sede di opposizione avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un processo penale, ha ritenuto l'opposizione infondata, sul rilievo che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di espulsione.

3. L'ordinanza in esame, come segnalato nel ricorso, è viziata sotto il profilo della violazione di legge, avendo il giudice fatto applicazione di una norma, l'art. 119 d.P.R n.115/2002, dettata per l'ammissione al patrocinio nei processi diversi rispetto a quello penale.

Invero, per quanto di interesse in questa sede, il d.P.R. n. 115 /2002 nella Parte Terza, relativa appunto al Patrocinio a spese dello Stato, consta di alcune disposizioni generali che valgono per tutti i tipi di processi ( Titolo I: artt. 74-89), di disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (Titolo II: artt.90-114) e di disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario (Titolo IV: artt. 119-141).

L'art. 119 d.P.R. n. 115/2002, secondo il quale il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e all'apolide, è norma dettata per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo diverso da quello penale.

Nel processo penale, invece, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato è assicurato, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002, secondo la previsione di cui all'art. 90 d.P.R. n-,115/2002, a cittadini, stranieri ed apolidi, senza che rilevi per lo straniero la condizione di regolarità sul territorio nazionale.

La Corte di legittimità ha già chiarito che, ai fini della ammissione dello straniero al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è necessario che non vi sia incertezza in ordine alle sue generalità e che, pertanto, "È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dallo straniero di cui si abbia fondato motivo di ritenere che le generalità indicate nell'autocertificazione non siano esatte, in quanto l'incertezza sull'identità dell'istante impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115» (Sez. 4, n. 58397 del 17/10/2018, Ousainou, Rv. 274954 - 01; Sez. 4, n. 11792 del 10/02/2009, Erragh, Rv. 243204; Sez. 4, n. 22912 del 24/03/2004, Chanaf, Rv. 228789).

In ragione della più intensa protezione del diritto di difesa nel processo penale, nel quale vengono in rilievo beni di rilevanza costituzionale, quale quello della libertà personale, non si richiede, invece, che lo straniero soggiorni regolarmente nel territorio dello Stato.

Tanto è vero che la Corte Costituzionale/ con l'ordinanza n. 144 del 2004 ha dichiarato la manifesta . infondatezza della questione di kilegittimità costituzionale dell'art. 79 d.P.R. n. 115/2002, rilevando che detta norma doveva essere interpretata nel senso che per i cittadini stranieri non residenti nel territorio dello Stato l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), ovvero cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio all'estero.

4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Viterbo.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al presidente del Tribunale di Vit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/01/1995 avverso l'ordinanza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 aprile 2021 il Tribunale di Viterbo ha rigettato il ricorso in opposizione presentato avverso il decreto dello stesso Tribunale, con cui era stato revocato il provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato presentato da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha motivato il rigetto sostenendo che il beneficio del patrocinio ai sensi dell'art. 119 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 può essere concesso anche allo straniero, purché regolarmente soggiornante in Italia e che nel caso in esame nei confronti della ricorrente era stato emesso un provvedimento di espulsione. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 119 d.P.R 115/2002. Il difensore osserva che nel caso di specie non avrebbe dovuto applicarsi tale ultima norma, bensì l'art. 90 dello stesso d.P.R, a norma del quale il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato. La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 237 del 2015 aveva specificato che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale deve avere una disciplina differente da quella prevista per il medesimo beneficio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione: nel primo caso, infatti, viene in rilievo un'azione di un organo pubblico che viene subita dal soggetto che aspira al beneficio e la posta in gioco è il bene supremo della libertà personale. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 6pcomma lettera c)/della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell' art' 14, comma 3 lettera d) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il difensore rileva che il principio affermato nell'ordinanza impugnata, per cui lo straniero irregolarmente soggiornante non avrebbe diritto ad accedere nell'ambito del processo penale all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, è in contrasto con tutti tali articoli. La stessa Corte Costituzionale, in merito alla questione della legittimità costituzionale dell'art. 79 d.P.R 115/2002, nella parte in cui preved, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbient›. l'indicazione del codice fiscale, ha statuito che lo straniero può indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita sesso e domicilio (Ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n.144). Da ultimo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 47 del 2020 ha rilevato che per tutti i processi, diversi da quello penale, il fatto che per il riconoscimento del beneficio sia richiesto che le ragioni di chi agisce o resiste risultino non manifestamente infondate, si spiega con la finalità di evitare che i non abbienti siano indotti a "intentare cause palesemente infondate senza dover tenere conto del loro peso economico"; nel processo penale, invece, deve essere assicurata una più intensa protezione, sganciando l'ammissione al beneficio detquo da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato. Il difensore richiama la natura dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ovvero il suo essere volto a rimuovere, in armonia con l'art. 3( comma 2/ della Costituzione, le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa e a assicurare l'effettività del diritto di difesa, qualificato dalla stessa Costituzione come inviolabile. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo. 2. Nel caso in esame il Tribunale di Viterbo, giudicando in sede di opposizione avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un processo penale, ha ritenuto l'opposizione infondata, sul rilievo che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di espulsione. 3. L'ordinanza in esame, come segnalato nel ricorso, è viziata sotto il profilo della violazione di legge, avendo il giudice fatto applicazione di una norma, l'art. 119 d.P.R n.115/2002, dettata per l'ammissione al patrocinio nei processi diversi rispetto a quello penale. Invero, per quanto di interesse in questa sede, il d.P.R. n. 115 /2002 nella Parte Terza, relativa appunto al Patrocinio a spese dello Stato, consta di alcune disposizioni generali che valgono per tutti i tipi di processi ( Titolo I: artt. 74-89), di disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (Titolo II: artt.90-114) e di disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario (Titolo IV: artt. 119-141). L'art. 119 d.P.R. n. 115/2002, secondo il quale il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e all'apolide, è norma dettata per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo diverso da quello penale. Nel processo penale, invece, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato è assicurato, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002, secondo la previsione di cui all'art. 90 d.P.R. n-,115/2002, a cittadini, stranieri ed apolidi, senza che rilevi per lo straniero la condizione di regolarità sul territorio nazionale. La Corte di legittimità ha già chiarito che, ai fini della ammissione dello straniero al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è necessario che non vi sia incertezza in ordine alle sue generalità e che, pertanto, "È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dallo straniero di cui si abbia fondato motivo di ritenere che le generalità indicate nell'autocertificazione non siano esatte, in quanto l'incertezza sull'identità dell'istante impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115» (Sez. 4, n. 58397 del 17/10/2018, Ousainou, Rv. 274954 - 01; Sez. 4, n. 11792 del 10/02/2009, Erragh, Rv. 243204; Sez. 4, n. 22912 del 24/03/2004, Chanaf, Rv. 228789). In ragione della più intensa protezione del diritto di difesa nel processo penale, nel quale vengono in rilievo beni di rilevanza costituzionale, quale quello della libertà personale, non si richiede, invece, che lo straniero soggiorni regolarmente nel territorio dello Stato. Tanto è vero che la Corte Costituzionale/ con l'ordinanza n. 144 del 2004 ha dichiarato la manifesta . infondatezza della questione di kilegittimità costituzionale dell'art. 79 d.P.R. n. 115/2002, rilevando che detta norma doveva essere interpretata nel senso che per i cittadini stranieri non residenti nel territorio dello Stato l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), ovvero cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio all'estero. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Viterbo. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al presidente del Tribunale di Vit
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