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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 10150/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento IGNOTI avverso la sentenza del 22/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdat-o-avuiso-alte-PaFtii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U-L7 FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], parte offesa nell'ambito del procedimento n. 69851/18 r.g.n.r., impugna l'ordinanza con cui il G.i.p. di Roma, all'esito della camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti in ordine al reato di cui all'art. 328 cod. pen. 2.

La ricorrente deduce la mancanza di convocazione per l'udienza deputata alla decisione sulla richiesta di archiviazione del P.M. e mancata accpuisizione di prova decisiva.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione.

L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33,

I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione si possa proporre esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica, impugnazione, tra l'altro esperibile per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè per violazioni del contraddittorio ai sensi dei commi 3 e 4 di detta norma.

Nessuna diretta impugnazione per cassazione è prevista in ordine al provvedimento di archiviazione del G.i.p.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] PeTuzzellis 72.?1_r- ()_ TATA Cfr.m.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento IGNOTI avverso la sentenza del 22/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdat-o-avuiso-alte-PaFtii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U-L7 FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], parte offesa nell'ambito del procedimento n. 69851/18 r.g.n.r., impugna l'ordinanza con cui il G.i.p. di Roma, all'esito della camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti in ordine al reato di cui all'art. 328 cod. pen. 2. La ricorrente deduce la mancanza di convocazione per l'udienza deputata alla decisione sulla richiesta di archiviazione del P.M. e mancata accpuisizione di prova decisiva. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione. L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33, I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione si possa proporre esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica, impugnazione, tra l'altro esperibile per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè per violazioni del contraddittorio ai sensi dei commi 3 e 4 di detta norma. Nessuna diretta impugnazione per cassazione è prevista in ordine al provvedimento di archiviazione del G.i.p. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] PeTuzzellis 72.?1_r- ()_ TATA Cfr.m.,
Sentenza Cassazione n. 10150/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris