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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 32055/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per il delitto di furto aggravato, riconoscendo le attenuanti ex art 62 bis cp equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva.

Tenuto conto che avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso con unico atto tramite il comune difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionatorio eccessivo e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, peraltro o generiche le doglianze avanzate dalla difesa.

Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,che le stesse sono state riconosciute dalla Corte territoriale Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e ciascuno dei ricorrenti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che, in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo definire in quattromila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] i) I; 1) OSIT A ('.•;NC i li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per il delitto di furto aggravato, riconoscendo le attenuanti ex art 62 bis cp equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva. Tenuto conto che avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso con unico atto tramite il comune difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionatorio eccessivo e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, peraltro o generiche le doglianze avanzate dalla difesa. Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,che le stesse sono state riconosciute dalla Corte territoriale Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e ciascuno dei ricorrenti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che, in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo definire in quattromila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] i) I; 1) OSIT A ('.•;NC i li
Sentenza Cassazione n. 32055/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris