Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1973
ECLI:EU:C:1973:32
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0011
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 15 MARZO 1973 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
I — Gli antefatti
Per tre anni il [OSCURATO:PERSONA] è stato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA]. Dopo un periodo di prova protrattosi dal marzo all'ottobre 1964, egli veniva assunto come dipendente ausiliario di categoria A (grado III 1a classe) per un anno a decorrere dal 15 novembre 1964, con un contratto poi ripetutamente prorogato per periodi varianti dai 3 ai 6 mesi. Assegnato alla direzione generale trasporti come collaboratore scientifico, in un primo tempo si rivelò un buon dipendente, ma dall'ottobre 1966 il suo rendimento e la sua condotta furono meno soddisfacenti, in seguito i superiori rilevarono nette insufficienze. Il 23 marzo 1967 l'amministrazione preannunciava al [OSCURATO:PERSONA] che il contratto di lavoro non sarebbe più stato rinnovato dopo la scadenza del 30 giugno, ed effettivamente a questa data il [OSCURATO:PERSONA] cessò di prestare servizio.
Nell'ottobre del 1968 la Corte di giustizia dichiarava vacante un posto di amministratore di lingua italiana presso la divisione documentazione e biblioteca. [OSCURATO:PERSONA] presentava la sua candidatura, ritenendo di avere buone probabilità di assunzione, ma la sua domanda non ebbe seguito.
In questo periodo il [OSCURATO:PERSONA] iniziava una vertenza con la [OSCURATO:PERSONA], cui faceva carico di non essersi comportata correttamente nei suoi confronti nella risoluzione del contratto d'impiego. Il ricorrente riteneva abusivo il suo licenziamento, perciò il 12 ottobre 1968 reclamava un'indennità per esser stato licenziato «senza giusta causa» e il risarcimento del danno morale assertivamente subito.
La domanda veniva respinta dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] il 21 gennaio 1969.
Il 7 ottobre 1970 il [OSCURATO:PERSONA] tornava a richiedere le indennità assertivamente spettantegli per il licenziamento ed inoltre faceva carico alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fornito alla Corte informazioni decisamente negative sul suo conto, tanto che l'amministrazione della Corte lo aveva escluso dalla rosa dei candidati al posto vacante. [OSCURATO:PERSONA] doveva quindi rispondere di tale esclusione.
Anche questa richiesta veniva respinta dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 1971.
Il 10 febbraio 1971, il patrono del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava al direttore generale dell'amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] che il suo cliente, licenziato dalla [OSCURATO:PERSONA] per motivi disciplinari, non era stato ammesso al concorso bandito dalla Corte in quanto i veri motivi del licenziamento erano stati comunicati al servizio personale della Corte. Era quindi necessario rivedere la posizione dell'interessato.
Questa lettera non riceveva risposta.
Il — Sulle ricevibilità
[OSCURATO:PERSONA] intende far sancire la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] dalla quale egli pretende un'indennità pari alla somma degli stipendi che egli avrebbe percepito presso la Corte dal dicembre 1968 fino alla data della sentenza o nella misura che il collegio ritiene equo stabilire.
Si tratta di una domanda di risarcimento a norma dell'art. 215 n. 2 del trattato di Roma; il ricorrente, ritenendosi vittima di un illecito, vorrebbe far sancire la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. Questo è quanto si desume dalla domanda di risarcimento del danno assertivamente patito per effetto delle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Corte.
Per questo motivo il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto partecipare al concorso e vincerlo.
Questa considerazione è fondamentale per la ricevibilità del ricorso: il patrono del [OSCURATO:PERSONA] invece nega formalmente di aver voluto perseguire questa finalità: il ricorso mirerebbe unicamente a rimettere sul tappeto la legittimità della decisione di licenziamento del 23 marzo 1967.
La decisione è però divenuta esecutiva e non è più impugnabile.
Su questo punto condivido il parere della [OSCURATO:PERSONA]. È vero che l'interessato ha presentato due reclami il 12 ottobre 1968 e il 7 ottobre 1970, ma in essi si affermava che il licenziamento era stato illegittimo e arbitrario, quindi all'interessato sarebbero spettate indennità, però l'illegittimità del provvedimento non era stata tempestivamente rilevata. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la domanda di risarcimento per illegittimità del licenziamento in realtà mira a far annullare la decisione stessa, che non era stata tempestivamente impugnata.
Nella precedente giurisprudenza (causa
59-65 Schreckenberg, 15 dic. 66, [OSCURATO:PERSONA]. 1966 pag. 733
e
4-67 Collignon 12 dic. 67 [OSCURATO:PERSONA]. 1967 pag. 429
) avete costantemente dichiarato che i dipendenti non possono esperire azione di risarcimento per rifarsi del danno subito a seguito di decisioni di licenziamento non tempestivamente impugnate ai sensi del titolo VII della statuto, che a norma dell'art. 73 del regime applicabile agli ausiliari disciplinano anche questa categoria.
Questa giurisprudenza esclude ogni legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] ad esperire un' azione di risarcimento per ottenere un compenso per i danni assertivamente subiti a seguito del licenziamento.
Le conclusioni del ricorso però non mirano a questo risultato: il ricorrente vi chiede solo il risarcimento del danno assertivamente subito a seguito di una mancata assunzione provocata dalle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA].
Pur se il ragionamento è tortuoso, giacché la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe da un complesso di elementi tra i quali il licenziamento illegittimo, il comportamento illecito successivo costituito dalla ingiustificata fornitura di informazioni sfavorevoli, la ricevibilità del ricorso mi pare innegabile, giacché la controversia non verte più sulla legittimità del licenziamento.
Le informazioni sfavorevoli sul ricorrente sarebbero state fornite alla Corte verso la fine di novembre — inizio dicembre 1968. In forza dell'art. 43 (prima frase) del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le azioni contro la Comunità per responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni dal verificarsi del fatto illecito. Il 22 marzo 1972 non era ancora sopraggiunta la prescrizione.
[OSCURATO:PERSONA] invoca le disposizioni della seconda e terza frase dello stesso art. 43 in virtù delle quali — se la prescrizione viene interrotta da una domanda preliminare indirizzata dall'interessato all'istituzione responsabile, il ricorso deve venire promosso entro due mesi, ai sensi dell'art. 173 del trattato.
In effetti la domanda preliminare è stata formulata il 10 febbraio 1971, quindi il ricorso sarebbe tardivo e dunque irricevibile.
L'eccezione va disattesa perché (vedi sentenza 14 luglio 1967, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1967 pag. 287) queste disposizioni non abbreviano il termine quinquennale di prescrizione ma consentono agl'interessati che hanno presentato una domanda preliminare — che interrompe la decorrenza del termine di prescrizione — di fruire di un termine supplementare per esperire l'azione di risarcimento.
III — Nel merito
È quindi inutile — dopo una tale premessa — esaminare il licenziamento del 1967, basterà soffermarci sull'addebito di aver fornito sfavorevoli informazioni alla Corte sul conto del [OSCURATO:PERSONA] e di averne così impedito l'assunzione.
L'art. 215 n. 2 del trattato definisce i presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità:
—
prova del fatto che ha causato il pregiudizio;
—
dolo o colpa di chi lo ha commesso;
—
nesso di cansalità tra fatto illecito e danno subito;
—
risarcibilità del danno.
1. Fatto generatore del pregiudizio e nesso di causalità
Quali sono i fatti che il ricorrente imputa alla [OSCURATO:PERSONA]?
A sostegno, il ricorrente ha prodotto due documenti:
—
Il primo è la copia — non firmata — di una nota (o di un progetto di nota) del 29 novembre 1968 elaborata dal cancelliere per il presidente e per i membri della Corte. Nella nota si ricorda che il 2 ottobre è stato dichiarato vacante un posto di amministratore di lingua italiana presso il servizio documentazione e biblioteca della Corte; si ricorda che la Corte, nella riunione amministrativa del 13 novembre, aveva espresso il desiderio di occupare il posto con un dipendente ausiliario; si informa che il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la propria candidatura e si espone a quali condizioni si sarebbe fatta un'eventuale assunzione: con il candidato prescelto si sarebbe stipulato un contratto di lavoro temporaneo della durata di 6 mesi, periodo equivalente al periodo di prova.
—
Il secondo documento è la copia di un telegramma del 6 dicembre 1968 inviato dall'amministratore della Corte. Detta comunicazione si riferisce alle difficoltà sorte circa l'assunzione del [OSCURATO:PERSONA] a seguito di «informazioni assunte a Bruxelles».
Che cosa si può concludere da questi due documenti?
La nota stilata dalla Cancelleria è un documento a carattere interno, che aveva solo lo scopo di trasmettere alla Corte — autorità che ha il potere di nomina — la candidatura del ricorrente, però nella nota non si accennava ad alcun impegno ad attribuirgli il posto, comunque un simile impegno non avrebbe avuto alcun effetto giuridico, giacché la decisione era di stretta competenza del presidente e dei membri della Corte, che si sarebbero pronunciati in sede amministrativa.
Inoltre, nei verbali delle riunioni di questo genere, svoltesi dopo il 29 novembre 1968, non vi è alcuna menzione di questa nota, che pare sia rimasta un semplice progetto. Il ricorrente afferma dunque gratuitamente di «esser stato in procinto di venir assunto». Il servizio del personale aveva preso atto della candidatura, però i rapporti con il candidato non sono mai andati oltre i contatti preliminari e le formalità preparatorie.
Il telegramma ha indole di dichiarazione personale e non di una comunicazione ufficiale, tutto quello che si può desumere è che ad un determinato momento, nel corso dello spoglio delle candidature, i servizi della Corte avrebbero deciso di assumere informazioni «a Bruxelles» — il ricorrente allude alla [OSCURATO:PERSONA] — sul conto del [OSCURATO:PERSONA]. Il testo del messaggio però non precisa né la natura delle informazioni ottenute né quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe fornite.
La convenuta nega di aver ricevuto qualsiasi richiesta di informazioni e contesta formalmente di averne date. Non esclude che — in via ufficiosa — tale domanda possa essere stata formulata e le informazioni si riferissero al comportamento in servizio e al rendimento professionale del [OSCURATO:PERSONA] allorché dipendeva dalla direzione generale dei trasporti, infine nega che tali informazioni avessero carattere negativo.
Le asserzioni del ricorrente hanno dunque un fondamento piuttosto incerto, indubbiamente insufficiente — a mio parere — per impegnare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. Anche nel caso in cui vogliate tener conto del fatto che la Corte di giustizia avrebbe avuto informazioni negative sul conto del candidato, non è ancora provato il nesso di causalità tra dette informazioni e la mancata assunzione del ricorrente. L'assunzione non era una conseguenza automatica della candidatura, l'autorità che ha il potere di nomina conservava appieno la sua libertà di scelta ed il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun diritto ad occupare il posto vacante.
2. Responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per i motivi di cui sopra sarei tentato di proporvi la reiezione della domanda e solo a titolo complementare esaminerò l'ipotesi del se — dando per accertati i fatti allegati dal ricorrente — il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe implicato la responsabilità dell' istituzione ai sensi dell'art. 215, n. 2 del trattato.
[OSCURATO:PERSONA] invoca il diritto italiano per affermare che col fornire ad un potenziale datore di lavoro — nel nostro caso la Corte di giustizia — informazioni negative, che si fondano su fatti che non possono ritenersi assodati, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l'obbligo di correttezza cui si devono improntare i rapporti sociali.
Questa norma, che riguarda i rapporti tra datore di lavoro e dipendente privato, rientra tra i principi comuni alle discipline giuridiche degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale della pubblica autorità?
Potrebbe venir opposta ad un'istituzione delle Comunità europee nel caso in cui un dipendente — o ex dipendente — ponga la propria candidatura ad un posto vacante presso un'altra istituzione?
Il raffronto tra il diritto amministrativo tedesco e il diritto amministrativo francese consente di risolvere negativamente il primo punto.
Secondo il commento di Plog-Wiedow sullo statuto dei pubblici dipendenti della Repubblica federale, tutte le autorità della Federazione e dei Länder sono vincolate da un obbligo di cooperazione amministrativa; esse sono tenute a comunicarsi tutte le informazioni, à patto che l'amministrazione che le richiede abbia la competenza per svolgere la pratica in relazione alla quale le informazioni sono necessarie.
Solo speciali disposizioni di legge che impongono il segreto — ad esempio in materia postale o fiscale — possono dispensare dall'obbligo di cooperazione, che vale anche per la comunicazione del fascicolo personale dei dipendenti. L'indole riservata del fascicolo implica soltanto che l'ufficio presso il quale è depositato deve giudicare se la trasmissione dei documenti contenuti nel fascicolo è indispensabile per l'autorità che li richiede.
Nel caso in cui un dipendente sia comandato o debba prestar servizio presso un'altra autorità, il fascicolo va trasmesso integralmente.
A mio parere si dovrebbe adottare la stessa soluzione allorché una pubblica autorità esamina la candidatura di chi è stato in precedenza alle dipendenze di un'altra autorità.
Nel diritto amministrativo francese è lecito ad un'autorità amministrativa comunicare informazioni, a meno che si tratti di fatti riservati o la cui divulgazione è vietata dalla legge. Per di più, la giurisprudenza riguarda la divulgazione di informazioni fornite non ad un'amministrazione ma al pubblico o a terzi: il ministro degli affari esteri commetterebbe un illecito se in un comunicato stampa rivelasse elementi tratti dal fascicolo amministrativo personale di un ex diplomatico, come ad esempio una sanzione amnistiata (Consiglio di Stato, 28 novembre 1962, ministro degli affari esteri/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1962, p. 635).
In diritto inglese si ammette che, per motivi di pubblico interesse una persona possa, in determinati casi, comunicare informazioni, anche se lesive del buon nome di un terzo, senza doverne rispondere, a meno che non sia provata la malafede. Sotto questo aspetto, le dichiarazioni fatte per tutelare un interesse legittimo sono salvaguardate dalla nozione di «qualified privilege». Ad esempio si possono citare le risposte alle richieste di informazioni sulle caratteristiche di un determinato candidato ad un posto (Principles of [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] — Vol II, il diritto delle obbligazioni).
Non mi pare dunque illecito uno scambio di informazioni tra le istituzioni sul comportamento in servizio di un ex dipendente, né ciò implica la responsabilità di chi rilascia le informazioni, poiché l'istituzione istante ha bene il diritto di ricorrere a questo sistema per procurarsi ogni elemento di valutazione circa un candidato che intende entrare alle sue dipendenze e d'altro canto si deve considerare che dette informazioni sono fornite in buona fede e senza intenzione di ledere determinati interessi.
La riservatezza del fascicolo personale del dipendente è dovuta al desiderio di tutelare l'interessato contro le indiscrezioni nei confronti dei terzi; nei rapporti tra le istituzioni l'obbligo di riserbo non sussiste se lo scambio di simili informazioni è effettuato unicamente nell'interesse del servizio.
Sotto il profilo giuridico andrebbe disatteso l'argomento del ricorrente, specie poi dal momento che questi non ha nemmeno tentato di dimostrare che le informazioni riguardavano le sue caratteristiche professionali.
Resta da osservare che il pregiudizio assertivamente subito dall'interessato non è meglio definito dei fatti che ne stanno all'origine.
[OSCURATO:PERSONA] afferma di esser stato illegittimamente privato dello stipendio che dal dicembre 1968 egli avrebbe percepito se fosse stato assunto dalla Corte di giustizia.
Anzitutto il diritto allo stipendio nasce con la prestazione del servizio, presupposto che nella fattispecie non sussiste, inoltre il ricorrente non produce nemmeno il minimo inizio di prova per dimostrare che la mancata assunzione, per più di quattro anni, gli abbia impedito di svolgere qualsiasi altra attività remunerata.
Sia per quel che riguarda l'evento dannoso, sia per quanto concerne la responsabilità della Comunità o la sussistenza di un danno risarcibile, non vedo altra soluzione che:
—
la reiezione del ricorso,
—
la ripartizione delle spese a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal francese.