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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35794/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca, con effetto ex nunc, della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario, per avere egli, il 3 novembre 2021, messo a soqquadro, dopo avere abusato di sostanze alcoliche, la struttura presso la quale era ospitato, essersi quindi allontanato ed avere, infine, al rientro nella comunità, seminato il panico tra gli operatori e gli altri pazienti ivi collocati; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare — in ossequio al dettato dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, — che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789); che, in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli; che il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria; che il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706);che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dato atto del complessivo andamento della misura alternativa alla detenzione, ha rilevato che l'episodio, successivo ad altri analoghi non segnalati all'autorità giudiziaria perché risolti in ambito comunitario, è sintomatico di mancata adesione al programma di recupero, che Sanzò era invece obbligato ad osservare pur in costanza dì sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione, ed ha aggiunto che detta condotta, denotante altresì indifferenza al rispetto di regole e prescrizioni, è del tutto incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in considerazione della sopravvenuta indisponibilità della comunità terapeutica ad ospitare il condannato e delle perplessità espresse dai servizi specialistici circa l'effettiva utilità di un inserimento comunitario ai fini del superamento delle annose problematiche di Sanzò, mai seriamente affrontate e tuttora irrisolte; che, a fronte di uno sviluppo argomentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente sì pone in un'ottica di mera confutazione, imperniata sull'episodicità del comportamento, frutto, deduce, di occasionale ricaduta nella dipendenza che lo affligge, nell'arco del periodo, protrattosi per quasi mesi, di sottoposizione al programma di recupero; che le contestazioni del ricorrente non intaccano, tuttavia, il nucleo centrale del ragionamento sotteso al provvedimento impugnato, che muove dalla considerazione del complessivo atteggiamento serbato dal condannato nel corso della sottoposizione alla misura alternativa, connotato, a dispetto di quanto obiettato dalla parte, dalla persistenza delle difficoltà riscontrate e, in sostanza, dalla scarsa adesione alle iniziative rieducative; che incensurabile appare, dunque, la decisione impugnata nella parte in cui reputa grave il comportamento da ultimo posto in essere da Sanzò, tale da minare la fiducia ed il giudizio di meritevolezza nei suoi confronti e, pertanto, assolutamente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca, con effetto ex nunc, della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario, per avere egli, il 3 novembre 2021, messo a soqquadro, dopo avere abusato di sostanze alcoliche, la struttura presso la quale era ospitato, essersi quindi allontanato ed avere, infine, al rientro nella comunità, seminato il panico tra gli operatori e gli altri pazienti ivi collocati; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare — in ossequio al dettato dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, — che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789); che, in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli; che il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria; che il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706);che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dato atto del complessivo andamento della misura alternativa alla detenzione, ha rilevato che l'episodio, successivo ad altri analoghi non segnalati all'autorità giudiziaria perché risolti in ambito comunitario, è sintomatico di mancata adesione al programma di recupero, che Sanzò era invece obbligato ad osservare pur in costanza dì sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione, ed ha aggiunto che detta condotta, denotante altresì indifferenza al rispetto di regole e prescrizioni, è del tutto incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in considerazione della sopravvenuta indisponibilità della comunità terapeutica ad ospitare il condannato e delle perplessità espresse dai servizi specialistici circa l'effettiva utilità di un inserimento comunitario ai fini del superamento delle annose problematiche di Sanzò, mai seriamente affrontate e tuttora irrisolte; che, a fronte di uno sviluppo argomentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente sì pone in un'ottica di mera confutazione, imperniata sull'episodicità del comportamento, frutto, deduce, di occasionale ricaduta nella dipendenza che lo affligge, nell'arco del periodo, protrattosi per quasi mesi, di sottoposizione al programma di recupero; che le contestazioni del ricorrente non intaccano, tuttavia, il nucleo centrale del ragionamento sotteso al provvedimento impugnato, che muove dalla considerazione del complessivo atteggiamento serbato dal condannato nel corso della sottoposizione alla misura alternativa, connotato, a dispetto di quanto obiettato dalla parte, dalla persistenza delle difficoltà riscontrate e, in sostanza, dalla scarsa adesione alle iniziative rieducative; che incensurabile appare, dunque, la decisione impugnata nella parte in cui reputa grave il comportamento da ultimo posto in essere da Sanzò, tale da minare la fiducia ed il giudizio di meritevolezza nei suoi confronti e, pertanto, assolutamente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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