Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 18681/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 35041-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -.1*Gorrellte- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliate in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n.

RG. 2433/2019 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agito, con rito sommario di cognizione, dinanzi al Tribunale di Vicenza, per ottenere la riduzione delle ipoteche iscritte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento ad alcuni soltanto degli immobili per i quali le iscrizioni sono state prese dalle due dette società, e specificamente dei soli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del Tribunale di Vicenza (e precisamente beni immobili siti in Torri di Quartesolo, alla via Pola, n. 30 foglio mappale 640, sub. 149 e sub. 150; nel Comune di Lonigo, alla via Circonvallazione, n. 20 al NCT foglio 4, mappale 29 e catasto fabbricati, foglio 4, mappale 29, sub. 2, strada [OSCURATO:PERSONA], foglio 4, mappale 29, sub. 3, foglio 4, mappale 29, sub. 4, sub. 5, sub 2 strada [OSCURATO:PERSONA]) avendo essa opposto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso il 24/05/2018 su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]., che avevano pure proceduto a pignoramento immobiliare, sottoponendo ad esecuzione somme per circa quindicimila euro e iscrivendo ipoteche giudiziali su immobili siti nel Comune di Padova nonché i suddetti beni immobili siti in Lonigo, Torri di Quartesolo e [OSCURATO:PERSONA] (iscrizione ipotecaria del 6/06/2018 Reg.

Part. 1781 e Reg.

Gene. 12038, formalità n. 21).

Ric. 2019 n. 35041 sez.

M3 - Ad. 21-04-2022 -2- A fonte di ciò le dette società, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito l'incompetenza territoriale, ritendo competenti i Tribunali di Padova e di Verona, sulla base della qualificazione dell'azione esperita quale personale e, quindi, soggetta ai normali criteri di competenza del foro del convenuto di cui agli artt. 18 e 19 del codice di rito.

Il Tribunale di Vicenza ha, con ordinanza del 25/10/2019, accolto l'eccezione dichiarando competenti il Tribunale di Verona o quello di Padova ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore delle due società convenute.

Avverso l'ordinanza ricorre per regolamento di competenza, con unico motivo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., che chiede sia affermata la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato scritto difensivo, ai sensi dell'art. 47, comma 5, cod. proc. civ.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte reputa che il ricorso per regolamento di competenza sia fondato.

Sebbene la giurisprudenza (e con essa anche la dottrina) non siano univoche (o non lo siano state, almeno in passato) nell'affermare la competenza, nelle ipotesi di domanda di riduzione dell'ipoteca, del giudice (ossia del Tribunale) del luogo in cui i beni si trovano, in applicazione dell'art. 21 cod. proc. civ., essendosi ritenuto (si veda, sul punto, Cass. n. 3100 del 30/10/1971 Rv. 354427 - 01) che nei casi in cui si contesti la stessa entità del credito per il quale si procede dovrebbe farsi applicazione del criterio generale di cui all'art. 18 cod. proc. civ., ritiene questo Collegio che la stretta vicinanza tra l'istituto della cancellazione e quello della riduzione dell'ipoteca debba condurre a ribadire l'orientamento, oramai risalente (Cass. n. 00100 del Ric. 2019 n. 35041 sez.

M3 - Ad. 21-04-2022 -3- 14/01/1974 Rv 367646 — 01, Cass. n. 03601 del 6/08/1977 Rv. 387211 —01 e da ultimo da Cass. n. 06958 del 26/07/1994 Rv. 487525 — 01, che lo ha applicato anche in fattispecie di cancellazione conseguente a venire meno della stessa obbligazione garantita), per affermare l'applicabilità del criterio di competenza di carattere generale, di cui all'art. 21 cod. proc. civ., in materia di azioni aventi ad oggetto beni immobili, o, meglio diritti reali su beni immobili (sul quale concorda anche la dottrina maggioritaria, sebbene contrastata da autori assai autorevoli, dei quali si omette la citazione in ossequio al disposto dell'art. 118, comma 3, disp. att. cod. proc. civ., i quali hanno affermato che nel caso di riduzione dell'ipoteca, per venire meno, totale o parziale, del credito garantito, l'azione è di carattere personale, in quanto volta a supplire, mediante il provvedimento giudiziale, alla carenza di consenso del creditore alla riduzione).

Ciò posto, ed evidenziandosi che la competenza va valutata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda (Cass. n. 20508 del 29/08/2017 Rv. 645705 — 01 e Cass. n. 9028 del 18/04/2014 Rv. 631160 — 01) e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, il Collegio ritiene, in conclusione, che nella specie ricorra comunque, pur se viene in considerazione una domanda presupposta di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria (in forma di opposizione a decreto ingiuntivo) e quindi non di stretta attinenza ai soli profili formali, un'azione concernente beni immobili, ascrivibile, quindi, all'ambito di applicazione dell'art. 21 del codice di rito.

Sulla base delle dette considerazioni, avendo la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiesto la riduzione dell'ipoteca gravante sui soli beni immobili (sopra meglio descritti) siti nell'ambito della competenza territoriale del Ric. 2019 n. 35041 sez.

M3 - Ad. 21-04-2022 -4- Tribunale di Vicenza, con esclusione, quindi, di riduzione dell'iscrizione ipotecaria avente a oggetto gli immobili ricadenti nell'ambito della competenza territoriale del Tribunale di Padova, il ricorso per regolamento deve essere accolto e deve essere dichiarata la competenza a conoscere della causa del Tribunale di Vicenza.

La novità della questione prospettata e il riscontro di un orientamento (sebbene risalente) difforme di questa Corte, in una con la discordia di opinioni, pure riscontrabile, in dottrina, induce a ritenere sussistenti idonee ragioni per disporre integrale compensazione delle spese di lite della fase di regolamento, mentre quelle del merito risultano comunque travolte dalla cassazione della decisione qui assunta, posto che la causa dovrà proseguire dinanzi al giudice dichiarato competente che dovrà, all'esito del giudizio, adottare una conclusiva statuizione sulle spese di lite secondo gli ordinari criteri.

P .Q .M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza; compensa le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 21 aprile 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 35041-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -.1*Gorrellte- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliate in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG. 2433/2019 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agito, con rito sommario di cognizione, dinanzi al Tribunale di Vicenza, per ottenere la riduzione delle ipoteche iscritte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento ad alcuni soltanto degli immobili per i quali le iscrizioni sono state prese dalle due dette società, e specificamente dei soli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del Tribunale di Vicenza (e precisamente beni immobili siti in Torri di Quartesolo, alla via Pola, n. 30 foglio mappale 640, sub. 149 e sub. 150; nel Comune di Lonigo, alla via Circonvallazione, n. 20 al NCT foglio 4, mappale 29 e catasto fabbricati, foglio 4, mappale 29, sub. 2, strada [OSCURATO:PERSONA], foglio 4, mappale 29, sub. 3, foglio 4, mappale 29, sub. 4, sub. 5, sub 2 strada [OSCURATO:PERSONA]) avendo essa opposto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso il 24/05/2018 su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]., che avevano pure proceduto a pignoramento immobiliare, sottoponendo ad esecuzione somme per circa quindicimila euro e iscrivendo ipoteche giudiziali su immobili siti nel Comune di Padova nonché i suddetti beni immobili siti in Lonigo, Torri di Quartesolo e [OSCURATO:PERSONA] (iscrizione ipotecaria del 6/06/2018 Reg. Part. 1781 e Reg. Gene. 12038, formalità n. 21). Ric. 2019 n. 35041 sez. M3 - Ad. 21-04-2022 -2- A fonte di ciò le dette società, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito l'incompetenza territoriale, ritendo competenti i Tribunali di Padova e di Verona, sulla base della qualificazione dell'azione esperita quale personale e, quindi, soggetta ai normali criteri di competenza del foro del convenuto di cui agli artt. 18 e 19 del codice di rito. Il Tribunale di Vicenza ha, con ordinanza del 25/10/2019, accolto l'eccezione dichiarando competenti il Tribunale di Verona o quello di Padova ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore delle due società convenute. Avverso l'ordinanza ricorre per regolamento di competenza, con unico motivo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., che chiede sia affermata la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato scritto difensivo, ai sensi dell'art. 47, comma 5, cod. proc. civ. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte reputa che il ricorso per regolamento di competenza sia fondato. Sebbene la giurisprudenza (e con essa anche la dottrina) non siano univoche (o non lo siano state, almeno in passato) nell'affermare la competenza, nelle ipotesi di domanda di riduzione dell'ipoteca, del giudice (ossia del Tribunale) del luogo in cui i beni si trovano, in applicazione dell'art. 21 cod. proc. civ., essendosi ritenuto (si veda, sul punto, Cass. n. 3100 del 30/10/1971 Rv. 354427 - 01) che nei casi in cui si contesti la stessa entità del credito per il quale si procede dovrebbe farsi applicazione del criterio generale di cui all'art. 18 cod. proc. civ., ritiene questo Collegio che la stretta vicinanza tra l'istituto della cancellazione e quello della riduzione dell'ipoteca debba condurre a ribadire l'orientamento, oramai risalente (Cass. n. 00100 del Ric. 2019 n. 35041 sez. M3 - Ad. 21-04-2022 -3- 14/01/1974 Rv 367646 — 01, Cass. n. 03601 del 6/08/1977 Rv. 387211 —01 e da ultimo da Cass. n. 06958 del 26/07/1994 Rv. 487525 — 01, che lo ha applicato anche in fattispecie di cancellazione conseguente a venire meno della stessa obbligazione garantita), per affermare l'applicabilità del criterio di competenza di carattere generale, di cui all'art. 21 cod. proc. civ., in materia di azioni aventi ad oggetto beni immobili, o, meglio diritti reali su beni immobili (sul quale concorda anche la dottrina maggioritaria, sebbene contrastata da autori assai autorevoli, dei quali si omette la citazione in ossequio al disposto dell'art. 118, comma 3, disp. att. cod. proc. civ., i quali hanno affermato che nel caso di riduzione dell'ipoteca, per venire meno, totale o parziale, del credito garantito, l'azione è di carattere personale, in quanto volta a supplire, mediante il provvedimento giudiziale, alla carenza di consenso del creditore alla riduzione). Ciò posto, ed evidenziandosi che la competenza va valutata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda (Cass. n. 20508 del 29/08/2017 Rv. 645705 — 01 e Cass. n. 9028 del 18/04/2014 Rv. 631160 — 01) e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, il Collegio ritiene, in conclusione, che nella specie ricorra comunque, pur se viene in considerazione una domanda presupposta di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria (in forma di opposizione a decreto ingiuntivo) e quindi non di stretta attinenza ai soli profili formali, un'azione concernente beni immobili, ascrivibile, quindi, all'ambito di applicazione dell'art. 21 del codice di rito. Sulla base delle dette considerazioni, avendo la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiesto la riduzione dell'ipoteca gravante sui soli beni immobili (sopra meglio descritti) siti nell'ambito della competenza territoriale del Ric. 2019 n. 35041 sez. M3 - Ad. 21-04-2022 -4- Tribunale di Vicenza, con esclusione, quindi, di riduzione dell'iscrizione ipotecaria avente a oggetto gli immobili ricadenti nell'ambito della competenza territoriale del Tribunale di Padova, il ricorso per regolamento deve essere accolto e deve essere dichiarata la competenza a conoscere della causa del Tribunale di Vicenza. La novità della questione prospettata e il riscontro di un orientamento (sebbene risalente) difforme di questa Corte, in una con la discordia di opinioni, pure riscontrabile, in dottrina, induce a ritenere sussistenti idonee ragioni per disporre integrale compensazione delle spese di lite della fase di regolamento, mentre quelle del merito risultano comunque travolte dalla cassazione della decisione qui assunta, posto che la causa dovrà proseguire dinanzi al giudice dichiarato competente che dovrà, all'esito del giudizio, adottare una conclusiva statuizione sulle spese di lite secondo gli ordinari criteri. P .Q .M. Dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza; compensa le spese del regolamento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 21 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris