CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sui ricoso n, 19460-2013, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla Pzza della Libertà n. 10, presso lo studio dell'avv. °tinto [OSCURATO:PERSONA] (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), dal quale è rappresentato e difeso- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t. „ elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope leys- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Commissione tributaria regionale ifP2T3 della Puglia, depositata il 12.06.2012; 2.C24 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16 dicembre 2021 dai ConsigNere dott. [OSCURATO:PERSONA] che Da: ricorso e dalla pronuncia impugnata si evince che a [OSCURATO:PERSONA] fu notificato un avviso d'accertamento con cui, relativamente all'anno d'imposta 2005, L'Agenzia delle entrate rideterminò il reddito RGN 19460/2013 Confridhere -el. Federici ,‘ • d'impresa del contribuente, esercente l'attività di "sistemazione parchi, giardini e aiuole". Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Bari con sentenza n. 29/21/2010 accolse le ragioni del Patruno. La pronuncia fu riformata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza 29/07/2012. Il giudice d'appello, riconosciuta la ritualità dell'introduzione del giudizio d'impugnazione, ha ritenuto corretto l'operato dell'Amministrazione finanziaria, che pur potendo procedere induttivamente per la mancata risposta del contribuente al questionario inviatogli, ha infine esaminato la documentazione successivamente allegata, procedendo con metodo analitico-induttivo. Ha quindi ritenuto incongruo il reddito dichiarato dal Patruno (C 10.837,00 annui) a fronte dell'acquisto di un immobile, dei costi sostenuti per l'attività espletata (C 24.961,00), dell'attività effettivamente svolta, non limitata alla vendita di piante, ma alla piantumazione e cura di giardini condominiali, della circostanza di essere l'unica fonte di sostegno della famiglia, composta da tre persone. Il ricorrente ha censurato la sentenza con cinque motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Dopo un rinvio disposto per l'acquisizione dei fascicoli di merito, nell'adunanza camerale del 16 dicembre 2021 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con il primo motivo il contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 32 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché solo all'udienza di trattazione l'Agenzia delle entrate avrebbe depositato la ricevuta di spedizione del ricorso in appello, cui era tenuta ai sensi dell'art. 22 del d.lgs, n. 546 del 1992. Il motivo trova accoglimento. Va chiarito che l'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 prescrive, a pena di inammissibilità del ricorso -quando questo sia stato notificato a mezzo del servizio postale-, il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. RGN 19460/2013 Consigte rel. Federici NÉ. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel processo tributario non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (Sez. U, 29 maggio 2017, 2017, n. 13452; maggio 2018, n. 11559). La ratio della prescrizione è quella della certezza e della tempestività della proposizione della impugnazione dell'atto, che può essere dedotta solo con la certezza del momento in cui il ricorrente abbia attivato ii processo di notificazione del ricorso, necessariamente riconducibile, per le ipotesi di utilizzo del servizio postale, al momento in cui il notificante ha richiesto al servizio postale la notificazione dell'atto medesimo. La tempestività del ricorso costituisce pertanto una attività di controllo preventivo ed essenziale del rituale esercizio del diritto di impugnazione, e per questo la prescrizione cui l'art. 22 cit. è posta a pena di inammissibilità del ricorso. Non è essenziale che sia depositata la ricevuta di spedizione, quando l'avviso di ricevimento contenga i medesimi dati, formalmente riconducibili all'attività eseguita dall'ufficio postale. Ed infatti questa Corte ha anche chiarito come anche l'avviso di ricevimento sia idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, con il limite tuttavia che a tal fine non è idonea la mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento, ma è necessaria, ai fini della prova della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente la circostanza che la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (Sez. U, 13452 del 2017, cit.). Nei caso di specie nessun elemento è stato addotto, né emerge dalla visione del fascicolo d'ufficio della Commissione tributaria regionale cui questa Corte ha pure provveduto, che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria ebbe a depositare nella segreteria della medesima Commissione RGN 19460/2013 Cons41. e rel.Federici la ricevuta di spedizione o comunque l'avviso di ricevimento da cui inequivocamente fosse evincibile la data di spedizione della notificazione dell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado. L'assenza della prova della tempestività dell'appello, cui l'appellante era tenuta al momento del deposito nella segreteria della documentazione prescritta dall'art. 22 cit., comportava l'inammissibilità dell'impugnazione dinanzi alla Commissione regionale, vizio che può essere sollevato in ogni stato e grado del giudizio. Il primo motivo è pertanto fondato e trova accoglimento. Gli altri motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo. La sentenza va annullata e cassata senza rinvio, travolgendo quella inammissibilità ogni diritto impugnatorio della Amministrazione finanziaria appellante. All'esito del giudizio segue la soccombenza dell'Agenzia delle entraLe nelle spese del giudizio di legittimità nella misura specificata in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza senza rinvio. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano nella misura di C 4.500,00 per competenze, C 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarìamente quantificate nella misura del 15% delle c