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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 08972/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla conferma della sentenza di primo grado, perché fondata su argomenti inconferenti; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate poiché le stesse sono prive di specificità e comunque assumono una incongruenza della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, posto che la sentenza della Corte d'appello, adita con un unico motivo di gravame concernente esclusivamente la misura della pena, ha spiegato in modo puntuale perché la pena è congrua, parametrandola alla gravità della condotta dell'imputato, costituita da un'attività di spaccio al minuto nonché dalla detenzione di cocaina da cui erano ricavabili ben 109 dosi medie droganti, né l'errore di indicazione del cognome dell'attuale ricorrente, compiuto una sola volta, assume un qualche possibile rilievo in tema di vizio di motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla conferma della sentenza di primo grado, perché fondata su argomenti inconferenti; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate poiché le stesse sono prive di specificità e comunque assumono una incongruenza della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, posto che la sentenza della Corte d'appello, adita con un unico motivo di gravame concernente esclusivamente la misura della pena, ha spiegato in modo puntuale perché la pena è congrua, parametrandola alla gravità della condotta dell'imputato, costituita da un'attività di spaccio al minuto nonché dalla detenzione di cocaina da cui erano ricavabili ben 109 dosi medie droganti, né l'errore di indicazione del cognome dell'attuale ricorrente, compiuto una sola volta, assume un qualche possibile rilievo in tema di vizio di motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 08972/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris