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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2024

Cassazione n. 30742/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativealla violazione dell’art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354 ed al vizio di motivazione,avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma di rigetto delreclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Frosinone – inparticolare la difesa si duole dell’esclusione della liberazione anticipata inrelazione al semestre dal 07/12/2024 al 07/06/2025 – sono inammissibili inquanto manifestamente infondate.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive diprofili di censura già adeguatamente vagliati dall’ordinanza impugnata edisattese con motivazione congrua, logica e priva di forme dicontraddittorietà.

In essa si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA], a far data dal02/07/2025 si era reso irreperibile, e che tale episodio – non isolato e cheaveva determinato la successiva revoca della misura alternativa-, per la suagravità, consentiva di estendere retroattivamente al semestre antecedente ilnegativo giudizio circa la reale ed effettiva partecipazione all’opera dirieducazione;Osservato che la decisione del Tribunale si pone in linea con il consolidatoprincipio, cui va data continuità, per cui, in tema di liberazione anticipata, ilprincipio della valutazione frazionata per semestri del comportamento delcondannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che unatrasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo aisemestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazioneche manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiutodi risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021,Tabet, Rv. 280522 - 01);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una sommaalla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen..

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativealla violazione dell’art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354 ed al vizio di motivazione,avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma di rigetto delreclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Frosinone – inparticolare la difesa si duole dell’esclusione della liberazione anticipata inrelazione al semestre dal 07/12/2024 al 07/06/2025 – sono inammissibili inquanto manifestamente infondate.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive diprofili di censura già adeguatamente vagliati dall’ordinanza impugnata edisattese con motivazione congrua, logica e priva di forme dicontraddittorietà. In essa si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA], a far data dal02/07/2025 si era reso irreperibile, e che tale episodio – non isolato e cheaveva determinato la successiva revoca della misura alternativa-, per la suagravità, consentiva di estendere retroattivamente al semestre antecedente ilnegativo giudizio circa la reale ed effettiva partecipazione all’opera dirieducazione;Osservato che la decisione del Tribunale si pone in linea con il consolidatoprincipio, cui va data continuità, per cui, in tema di liberazione anticipata, ilprincipio della valutazione frazionata per semestri del comportamento delcondannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che unatrasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo aisemestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazioneche manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiutodi risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021,Tabet, Rv. 280522 - 01);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una sommaalla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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