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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05049/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che a seguito di giudizio abbreviato ha condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 73 e 75, comma 2, D. Lgs. n.159 del 2011, alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla verifica della contestata e ritenuta recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su un unico motivo reiterativo dell'identica doglianza già affrontata con esito negativo nell'impugnata sentenza, con argomentazioni satisfattive e giuridicamente corrette, con le quali il ricorrente non si confronta affatto.

4. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che a seguito di giudizio abbreviato ha condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 73 e 75, comma 2, D. Lgs. n.159 del 2011, alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla verifica della contestata e ritenuta recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su un unico motivo reiterativo dell'identica doglianza già affrontata con esito negativo nell'impugnata sentenza, con argomentazioni satisfattive e giuridicamente corrette, con le quali il ricorrente non si confronta affatto. 4. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il
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