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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08391/2026

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Laurenti-controricorrente-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna n.552/2024, pubblicata il 18.6.2024,Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 2057/2025Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 8391/2026Data pubblicazione 03/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Modena aveva eseguito un controllo dellaposizione fiscale della società [OSCURATO:PERSONA], attivando con l’invio delquestionario n.

Q00661/2018 un’istruttoria volta a verificare l’esistenza e laspettanza del credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 DL145/2013 di € 64.483,00, indicato dalla società nel Quadro RU del Modello Unico2016 ed utilizzato interamente in compensazione nel corso del 2017.2.

Ritenuto inesistente il credito, per assenza del presupposto costitutivo, inquanto lo sviluppo del software in questione non avrebbe contenuto alcunelemento di innovatività, aveva notificato alla società l’atto n.

THHCR3M00024-2020, per la ripresa a tassazione dell’importo complessivo di € 64.483,00 oltrealla sanzione di pari importo, e oltre alla sanzione di importo pari a € 250,00 aisensi dell’art. 8 co.1 D.lgs. 471/97.3.

A seguito di impugnazione da parte del contribuente, fondata, in viapreliminare, sulla violazione delle disposizioni di cui all’art. 157, comma 1, delD.L. 34/2020, che avrebbero precluso all’amministrazione finanziaria diemettere l’atto in pendenza della sospensione dei termini per il periodopandemico, in difetto di ragioni di urgenza, la Corte di giustizia di primo grado diModena, con sentenza n. 215/02/21, aveva accolto il ricorso.4.

La Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia-Romagna, con sentenza n.552/2024, aveva respinto l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate,confermando quanto statuito in primo grado, ed affermando che l’indifferibilitàed urgenza di cui alla norma richiamata non coincidono con la sussistenza di unanotizia di reato, effettiva nel caso di specie.5.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, affidato ad un motivo.6.

La società si è costituita con controricorso, e ha depositato memoria, aisensi del disposto normativo di cui all’art. 380.bis.1 c.p.c.7.

Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsaNumero registro generale 2057/2025Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 8391/2026Data pubblicazione 03/04/2026applicazione dell’art. 157 del D.L. 34/2020 (conv. in L. 7/20) in combinatodisposto con l’art. 43 DPR 600/73.Deduce la ricorrente che secondo la previsione dell’art. 157, comma 1, delD.L. n. 34/2020: “(…) gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazionedelle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica eliquidazione, per i quali i termini di decadenza, […], scadono tra l'8 marzo 2020ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificatinel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi diindifferibilità e urgenza (…)”.Il successivo comma 6 chiarisce che: “Con uno o più provvedimenti deldirettore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazionedel presente articolo”.Avrebbe errato la CGT2 a escludere che la fattispecie per cui è causa rientrinei casi di indifferibilità e urgenza della notificazione, espressamente fatti salvi,come accennato, dalla normativa emergenziale, come del resto precisato dallaCircolare 25/E del 20/08/2020.Nel caso di specie, infatti, per effetto della contestazione dell’esistenza delcredito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, si era configurata la fattispeciedi indebita compensazione di cui all’art. 10 quater del D.L. 74/2000, da cuiscaturiva l’obbligo di inoltrare la comunicazione della notizia di reato, comeconcretamente avvenuto.Parte controricorrente eccepisce l’improcedibilità del ricorso, non avendopatre ricorrente prodotto la circolare ivi citata, e contesta la fondatezza delmotivo di ricorso, in quanto l’effettività della indifferibilità e urgenzadell’accertamento, previste dalla normativa speciale sopra richiamata, e percome interpretate dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non potrebbecoincidere di per sé con l’esistenza di una notizia di reato, ma dovrebbe farsidiscendere dalle peculiarità concrete della fattispecie: nella vicenda per cui ècausa, come argomentato con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., l’insussistenzadella fattispecie di reato era stato dapprima ritenuta dal pubblico ministero, conla richiesta di archiviazione, e poi dal giudice per le indagini preliminari, con ilcorrispondente decreto.Numero registro generale 2057/2025Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 8391/20261.1.

Il motivo di ricorso è fondato.Data pubblicazione 03/04/2026Non appare fondata l’eccezione di improcedibilità articolata dalla partecontroricorrente: la circolare citata in ricorso non rileva ai fini dell’accoglimentodel motivo, essendosi limitata a precisare quanto già evincibile dalla normativain materia.Deve osservarsi, infatti, come, anche da ultimo, con la pronuncia n.17656/2025, resa all’esito di pubblica udienza, questa Corte ha chiarito che “Ildifferimento della notifica degli atti impositivi di cui all'art. 157 del d.l. n. 34 del2020, conv. con modif. dalla l. 77 del 2020, è stabilito a vantaggio deicontribuenti, affinché possano ricevere la notizia in un momento in cui non sitrovano più nella difficoltà determinata dalle limitazioni conseguenti allapandemia, ma l'amministrazione può procedere anticipatamente alla notifica incaso di indifferibilità ed urgenza, da ricollegarsi tra l'altro alla qualificazionedelittuosa e/o fraudolenta della condotta, in ragione del conseguente pericolo diuna perdita fiscale per l'erario o, comunque, per la necessità di circoscriverne glieffetti pregiudizievoli, restando privo di rilievo che, per i medesimi fatti,l'indagine penale sia già stata avviata”: l’esigenza che viene in considerazione,dunque, è la necessità di circoscrivere gli effetti pregiudizievoli di una condottapotenzialmente delittuosa, che importa di sé il pericolo di una perdita fiscale perl’erario, rispetto alla quale è irrilevante l’esito successivo dell’accertamento insede penale.

In questo senso, non può venire in considerazione l’esitodell’indagine e del processo, come rappresentato nella memoria ex art. 380 –bis 1 c.p.c..Trattasi di principio pienamente condivisibile e cui va data continuità, cui laCorte di giustizia non si è attenuta.2.

Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto con conseguente cassazionedella sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado in diversa composizione, per la decisione in ordine alle residuequestioni di merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversaNumero registro generale 2057/2025Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 8391/2026Data pubblicazione 03/04/2026composizione, anche per la liquidazione delle spese relative al presente grado dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Laurenti-controricorrente-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna n.552/2024, pubblicata il 18.6.2024,Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 2057/2025Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 8391/2026Data pubblicazione 03/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Modena aveva eseguito un controllo dellaposizione fiscale della società [OSCURATO:PERSONA], attivando con l’invio delquestionario n. Q00661/2018 un’istruttoria volta a verificare l’esistenza e laspettanza del credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 DL145/2013 di € 64.483,00, indicato dalla società nel Quadro RU del Modello Unico2016 ed utilizzato interamente in compensazione nel corso del 2017.2. Ritenuto inesistente il credito, per assenza del presupposto costitutivo, inquanto lo sviluppo del software in questione non avrebbe contenuto alcunelemento di innovatività, aveva notificato alla società l’atto n. THHCR3M00024-2020, per la ripresa a tassazione dell’importo complessivo di € 64.483,00 oltrealla sanzione di pari importo, e oltre alla sanzione di importo pari a € 250,00 aisensi dell’art. 8 co.1 D.lgs. 471/97.3. A seguito di impugnazione da parte del contribuente, fondata, in viapreliminare, sulla violazione delle disposizioni di cui all’art. 157, comma 1, delD.L. 34/2020, che avrebbero precluso all’amministrazione finanziaria diemettere l’atto in pendenza della sospensione dei termini per il periodopandemico, in difetto di ragioni di urgenza, la Corte di giustizia di primo grado diModena, con sentenza n. 215/02/21, aveva accolto il ricorso.4. La Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia-Romagna, con sentenza n.552/2024, aveva respinto l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate,confermando quanto statuito in primo grado, ed affermando che l’indifferibilitàed urgenza di cui alla norma richiamata non coincidono con la sussistenza di unanotizia di reato, effettiva nel caso di specie.5. L’Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, affidato ad un motivo.6. La società si è costituita con controricorso, e ha depositato memoria, aisensi del disposto normativo di cui all’art. 380.bis.1 c.p.c.7. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsaNumero registro generale 2057/2025Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 8391/2026Data pubblicazione 03/04/2026applicazione dell’art. 157 del D.L. 34/2020 (conv. in L. 7/20) in combinatodisposto con l’art. 43 DPR 600/73.Deduce la ricorrente che secondo la previsione dell’art. 157, comma 1, delD.L. n. 34/2020: “(…) gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazionedelle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica eliquidazione, per i quali i termini di decadenza, […], scadono tra l'8 marzo 2020ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificatinel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi diindifferibilità e urgenza (…)”.Il successivo comma 6 chiarisce che: “Con uno o più provvedimenti deldirettore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazionedel presente articolo”.Avrebbe errato la CGT2 a escludere che la fattispecie per cui è causa rientrinei casi di indifferibilità e urgenza della notificazione, espressamente fatti salvi,come accennato, dalla normativa emergenziale, come del resto precisato dallaCircolare 25/E del 20/08/2020.Nel caso di specie, infatti, per effetto della contestazione dell’esistenza delcredito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, si era configurata la fattispeciedi indebita compensazione di cui all’art. 10 quater del D.L. 74/2000, da cuiscaturiva l’obbligo di inoltrare la comunicazione della notizia di reato, comeconcretamente avvenuto.Parte controricorrente eccepisce l’improcedibilità del ricorso, non avendopatre ricorrente prodotto la circolare ivi citata, e contesta la fondatezza delmotivo di ricorso, in quanto l’effettività della indifferibilità e urgenzadell’accertamento, previste dalla normativa speciale sopra richiamata, e percome interpretate dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non potrebbecoincidere di per sé con l’esistenza di una notizia di reato, ma dovrebbe farsidiscendere dalle peculiarità concrete della fattispecie: nella vicenda per cui ècausa, come argomentato con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., l’insussistenzadella fattispecie di reato era stato dapprima ritenuta dal pubblico ministero, conla richiesta di archiviazione, e poi dal giudice per le indagini preliminari, con ilcorrispondente decreto.Numero registro generale 2057/2025Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 8391/20261.1. Il motivo di ricorso è fondato.Data pubblicazione 03/04/2026Non appare fondata l’eccezione di improcedibilità articolata dalla partecontroricorrente: la circolare citata in ricorso non rileva ai fini dell’accoglimentodel motivo, essendosi limitata a precisare quanto già evincibile dalla normativain materia.Deve osservarsi, infatti, come, anche da ultimo, con la pronuncia n.17656/2025, resa all’esito di pubblica udienza, questa Corte ha chiarito che “Ildifferimento della notifica degli atti impositivi di cui all'art. 157 del d.l. n. 34 del2020, conv. con modif. dalla l. 77 del 2020, è stabilito a vantaggio deicontribuenti, affinché possano ricevere la notizia in un momento in cui non sitrovano più nella difficoltà determinata dalle limitazioni conseguenti allapandemia, ma l'amministrazione può procedere anticipatamente alla notifica incaso di indifferibilità ed urgenza, da ricollegarsi tra l'altro alla qualificazionedelittuosa e/o fraudolenta della condotta, in ragione del conseguente pericolo diuna perdita fiscale per l'erario o, comunque, per la necessità di circoscriverne glieffetti pregiudizievoli, restando privo di rilievo che, per i medesimi fatti,l'indagine penale sia già stata avviata”: l’esigenza che viene in considerazione,dunque, è la necessità di circoscrivere gli effetti pregiudizievoli di una condottapotenzialmente delittuosa, che importa di sé il pericolo di una perdita fiscale perl’erario, rispetto alla quale è irrilevante l’esito successivo dell’accertamento insede penale. In questo senso, non può venire in considerazione l’esitodell’indagine e del processo, come rappresentato nella memoria ex art. 380 –bis 1 c.p.c..Trattasi di principio pienamente condivisibile e cui va data continuità, cui laCorte di giustizia non si è attenuta.2. Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto con conseguente cassazionedella sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado in diversa composizione, per la decisione in ordine alle residuequestioni di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversaNumero registro generale 2057/2025Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 8391/2026Data pubblicazione 03/04/2026composizione, anche per la liquidazione delle spese relative al presente grado dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il Presidente
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