CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 12779/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Py [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno basato la loro decisione sul fatto che la partecipazione concorsuale della ricorrente al fatto non fosse di minima rilevanza, così da escludere l'attenuante invocata di cui all'art. 114 cod.pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza); ritenuto, guanto al ricorso del Marulli, che la Corte ha escluso ha offerto congrua motivazione immune da visi logico-giuridici in ordine al profilo della responsabilità, valorizzando le dichiarazioni della coimputata in guanto assistite da specifici riscontri esterni che il ricorso non mostra di tenere nella debita considerazione risultando generico anche nel supposto travisamento del fatto da parte dei giudici di merito, in realtà inesistente tenuto conto del resoconto coerente e completo effettuato in sentenza (fg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore I