Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1225/2020
ECLI:EU:C:2020:555
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0543
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 9 luglio 2020 (
1
)
Causa C‑543/19
Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio – Articolo 78 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione – Articolo 2, paragrafo 1 – Dazio antidumping definitivo – Esenzione – Condizione per la presentazione di una fattura corrispondente all’impegno – Mancata menzione di un elemento obbligatorio figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82 – Rettifica di una fattura corrispondente all’impegno»
I.
Introduzione
1.
Quando un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi subordina l’esenzione da tali dazi alla presentazione di una fattura rispondente a determinati requisiti formali, un importatore può produrre una fattura rettificata dopo aver presentato la dichiarazione in dogana, in particolare nell’ambito di una procedura di controllo a posteriori di tale dichiarazione? Per beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping è invece sempre necessario che una fattura conforme ai requisiti formali sia prodotta al momento della presentazione della dichiarazione in dogana?
2.
Sono queste, in sostanza, le questioni che si pongono nella presente causa, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo, Germania) sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (
2
).
3.
Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società tedesca, la Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG (in prosieguo: la «ricorrente») e lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale principale di Amburgo, Germania; in prosieguo: l’«ufficio doganale principale») in merito all’applicazione di un’esenzione totale dai dazi antidumping che erano stati posti a carico della ricorrente a seguito della mancata presentazione di fatture corrispondenti all’impegno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82.
II.
Contesto normativo
A.
Codice doganale
4.
L’articolo 62 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (
3
), nella versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice doganale»), così dispone:
«1. Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un formulario conforme al modello ufficiale all’uopo previsto. Esse devono essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.
2. Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate».
5.
L’articolo 68 del codice doganale precisa:
«Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l’autorità doganale può procedere:
a)
ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L’autorità doganale può chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione.
(...)».
6.
Conformemente all’articolo 77 del codice doganale:
«1. Quando la dichiarazione in dogana è fatta con un procedimento informatico ai sensi dell’articolo 61, lettera b), o con dichiarazione verbale o con qualsiasi altro atto, ai sensi dell’articolo 61, lettera c), si applicano mutatis mutandis gli articoli da 62 a 76, senza pregiudicare i principi enunciati in tali disposizioni.
2. Se la dichiarazione in dogana avviene tramite procedimento informatico, le autorità doganali possono consentire che i documenti di accompagnamento di cui all’articolo 62, paragrafo 2, non siano presentati con la dichiarazione. Questi documenti sono in tal caso tenuti a disposizione delle autorità doganali».
7.
L’articolo 78 del codice doganale così recita:
«1. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.
2. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.
3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».
B.
Regolamento di esecuzione 2015/82
8.
Il regolamento di esecuzione 2015/82 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1
o
dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (
4
).
9.
Ai sensi dei considerando 184 e 186 del regolamento di esecuzione 2015/82:
«(184)
Per consentire alla Commissione e alle autorità doganali di monitorare con efficacia il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata:
i)
alla presentazione di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento;
(...)
(186)
Gli importatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale, come indicato ai considerando 184 e 185, anche se l’impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla Commissione».
10.
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/82, l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dell’acido citrico e citrato trisodico biidrato fabbricato dal produttore esportatore cinese di cui al procedimento principale –– la società [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») –– è pari al 33,8%.
11.
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2015/82 prevede quanto segue:
«1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2015/87 [della Commissione, del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (
GU 2015, L 15, pag. 75
)] sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:
a)
siano fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell’Unione; e
b)
siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; e
c)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno.
2. All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:
a)
ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure
(...)».
12.
Conformemente al punto 9 dell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82, il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale deve essere indicato nella fattura commerciale relativa alle vendite nell’Unione europea di merci soggette all’impegno insieme alla seguente dichiarazione firmata:
«Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [[OSCURATO:PERSONA]] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2015/87. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte».
13.
A norma del suo articolo 3, il regolamento di esecuzione 2015/82 è entrato in vigore il 23 gennaio 2015.
C.
Decisione di esecuzione 2015/87
14.
Il considerando 11 della decisione di esecuzione 2015/87 così recita: «[p]er consentire alla Commissione di controllare efficacemente che le società rispettino gli impegni, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti conformemente agli impegni, l’esenzione dal dazio antidumping sarà subordinata alla presentazione di una fattura contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82. Tali informazioni sono inoltre necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non sia presentata una fattura di questo tipo o non siano soddisfatte le altre condizioni previste dal suddetto regolamento di esecuzione, viene riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping».
15.
[OSCURATO:PERSONA] è menzionata all’articolo 1 della decisione di esecuzione 2015/87.
16.
Conformemente agli articoli 2 e 3 della decisione di esecuzione 2015/87, la decisione 2008/899/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (
5
) è abrogata e il 23 gennaio 2015 è entrata in vigore la decisione di esecuzione 2015/87.
III.
Fatti della controversia principale
17.
La ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] si accordavano, stipulando tre contratti rispettivamente in data 9, 13 e 15/16 gennaio 2015, sulla fornitura di complessive 360 tonnellate di acido citrico al prezzo di EUR 884,70 per tonnellata. L’acido citrico veniva spedito dalla Repubblica popolare cinese il 30 gennaio 2015.
18.
Con messaggio di posta elettronica del 22 gennaio 2015, i legali della [OSCURATO:PERSONA] venivano informati dalla Commissione della pubblicazione del regolamento di esecuzione 2015/82 nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
19.
La ricorrente dichiarava mediante un procedimento informatico le 360 tonnellate di acido citrico ai fini dell’immissione in libera pratica con 12 dichiarazioni in dogana del 10 e 11 marzo 2015, facendo riferimento a tre fatture della [OSCURATO:PERSONA] del 29 gennaio 2015.
20.
Prima di concedere lo svincolo delle merci, l’ufficio doganale principale chiedeva alla ricorrente di fornire le suddette fatture corrispondenti all’impegno, tutte contenenti la dichiarazione prevista dall’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82. Nella suddetta dichiarazione, tuttavia, si faceva riferimento alla «decisione 2008/899». Anche nei certificati d’impegno per l’esportazione di acido citrico cinese (rilasciati dalla [OSCURATO:PERSONA] of Commerce of Metals, Minerals & [OSCURATO:PERSONA] & Exporters), presentati a sostegno di dette fatture, si faceva riferimento alla «decisione 2008/899».
21.
Dal momento che le fatture originarie corrispondenti all’impegno facevano riferimento alla «decisione 2008/899» e non alla «decisione di esecuzione 2015/87» entrata in vigore il 23 gennaio 2015, l’ufficio doganale principale rigettava la richiesta di esenzione dal dazio antidumping e, con 12 avvisi di accertamento del 10 e 11 marzo 2015, imponeva un dazio antidumping relativo alle importazioni summenzionate sulla base dell’aliquota antidumping generale del 42,7%.
22.
Con lettera del 13 marzo 2015, la ricorrente chiedeva il rimborso del dazio antidumping. Con 12 decisioni del 28 e del 29 luglio 2015, l’ufficio doganale principale rigettava la richiesta di rimborso, in quanto non sarebbero sussistite le condizioni di esenzione dal dazio antidumping in ragione dell’errata menzione della «decisione 2008/899» nelle fatture originarie corrispondenti all’impegno.
23.
Con lettera del 7 agosto 2015, la ricorrente contestava tali decisioni nell’ambito di un procedimento amministrativo che costituisce un presupposto obbligatorio per l’eventuale successiva impugnazione di tali decisioni dinanzi a un organo giurisdizionale. Nell’ambito di tale procedimento amministrativo, essa produceva fatture rettificate corrispondenti all’impegno che facevano riferimento al «regolamento di esecuzione 2015/82» e alla «decisione di esecuzione 2015/87».
24.
Il 7 giugno 2016, l’ufficio doganale principale accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente e applicava l’aliquota del dazio antidumping individuale. Il 13 giugno 2016 esso negava invece l’esenzione dai dazi antidumping sulla base del rilievo che le condizioni previste per beneficiarne non erano soddisfatte, poiché le fatture originarie corrispondenti all’impegno esibite dalla ricorrente contenevano un riferimento alla «decisione 2008/899» e non alla «decisione di esecuzione 2015/87».
25.
Il 18 luglio 2016 la ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo), conformemente all’articolo 236 del codice doganale, al fine di ottenere il rimborso dei dazi antidumping che le erano stati imposti.
26.
Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che il nuovo impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA], concretizzato nella decisione di esecuzione 2015/87, era applicabile al momento dell’importazione delle merci di cui trattasi nel procedimento principale. In tale contesto, esso si chiede se le fatture fornite nell’ambito del controllo della dichiarazione in dogana soddisfino le condizioni previste all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82 per poter essere considerate come fatture corrispondenti all’impegno, sebbene le condizioni enunciate nell’allegato di tale regolamento non siano manifestamente soddisfatte, e se il principio di proporzionalità possa incidere sulla risposta a tale questione.
27.
In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2015/82 non preveda espressamente alcun termine entro il quale le fatture corrispondenti all’impegno devono essere presentate. L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento indica unicamente il momento in cui sorge l’obbligazione doganale, vale a dire il momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica. In tale contesto, detto giudice ritiene che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/82 non stabilisca il termine ultimo per la presentazione di documenti affinché sia concessa l’esenzione dal dazio antidumping.
28.
Peraltro, il giudice del rinvio ritiene che anche l’utilizzo di un procedimento informatico per depositare una dichiarazione in dogana possa incidere sull’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2015/82, dal momento che le disposizioni nazionali vigenti relative a siffatti procedimenti prevedono unicamente che i documenti di cui trattasi siano tenuti a disposizione delle autorità doganali, come consentito dall’articolo 77, paragrafo 2, del codice doganale.
29.
Infine, detto giudice indica altresì che dal principio di proporzionalità si potrebbe dedurre che talune indicazioni contenute in una fattura corrispondente all’impegno possano essere fornite a posteriori o possano essere rettificate nei limiti in cui sia possibile conseguire l’obiettivo prefissato.
IV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
30.
Date siffatte circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, nelle condizioni di cui al procedimento principale, osti all’esenzione dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 del [regolamento di esecuzione 2015/82], conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento medesimo, il fatto che una fattura corrispondente all’impegno di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento non citi la [decisione di esecuzione 2015/87] menzionata nel punto 9 dell’allegato del regolamento, ma la [decisione 2008/899].
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se nell’ambito di un procedimento di rimborso di dazi antidumping possa essere presentata una fattura corrispondente all’impegno, la quale soddisfa le condizioni di cui all’allegato del [regolamento di esecuzione 2015/82], al fine di ottenere l’esenzione dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di detto regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento medesimo».
31.
La ricorrente nel procedimento principale, il governo italiano, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. A causa della pandemia Covid‑19, l’udienza prevista per il 6 maggio 2020 è stata annullata. Per contro, con decisione del 20 aprile 2020, i quesiti a risposta orale rivolti alle parti prima dell’udienza sono stati trasformati in quesiti cui rispondere per iscritto. La ricorrente, il governo italiano e la Commissione sono stati quindi posti in condizione di prendere posizione su tutte le questioni sollevate dal rinvio pregiudiziale.
V.
Analisi
A.
Sulla prima questione
32.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se un importatore possa beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping, quale prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82, qualora la fattura corrispondente all’impegno presentata a tal fine non citi la decisione di esecuzione 2015/87, come previsto al punto 9 dell’allegato del suddetto regolamento, bensì quella precedente, ossia la decisione 2008/899.
33.
In primo luogo, risulta dalla giurisprudenza consolidata che le esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi possono essere concesse solo in presenza di determinate condizioni, in casi specificamente previsti, e costituiscono quindi eccezioni al regime normale dei dazi antidumping e dei dazi compensativi. Le disposizioni che prevedono tali esenzioni, pertanto, vanno interpretate restrittivamente (
6
).
34.
In secondo luogo, occorre altresì rilevare che la Corte ha dichiarato che, quando occorre fare riferimento alla normativa dell’Unione in base alla quale l’impegno offerto da una società è stato accettato, il riferimento all’atto corretto applicabile riveste una particolare importanza in quanto consente alle autorità doganali di verificare al momento dei fatti che siano soddisfatti tutti i requisiti di esenzione dai dazi antidumping di cui trattasi (
7
).
35.
Tale giustificazione, fondata su osservazioni collegate al controllo da parte sia della Commissione sia delle autorità competenti degli Stati membri, del rispetto degli impegni assunti dalle società contemplate dalla normativa applicabile, è confermata nel caso di specie dal considerando 184 del regolamento di esecuzione 2015/82 e dal considerando 11 della decisione di esecuzione 2015/87 (
8
).
36.
In una prospettiva più ampia, tali norme e condizioni mirano ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e a limitare il rischio di elusione (
9
). In altri termini, esse non sono emanate per tutelare anzitutto gli interessi specifici di un determinato importatore. Al contrario, occorre ricordare che tali esenzioni costituiscono un’eccezione ai dazi antidumping, che sono una misura di difesa e di tutela contro la concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping (
10
). Ciò è confermato dal considerando 186 del regolamento di esecuzione 2015/82, il quale sottolinea che «[g]li importatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale (...) anche se l’impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla Commissione».
37.
In tale contesto, sono del parere che circostanze relative agli interessi specifici dell’importatore interessato o ai termini di un determinato contratto –– come il desiderio di beneficiare del mantenimento di un prezzo migliore sulla base del prezzo minimo precedentemente accettato dalla Commissione –– che potrebbero compromettere l’obiettivo della verifica del rispetto dell’impegno sottoscritto da un produttore per essere esentato dai dazi antidumping in vigore alla data rilevante, vale a dire al momento della verifica da parte delle autorità doganali, non possano essere ammesse come deroga all’applicazione rigorosa delle condizioni formali per l’esenzione dai dazi antidumping. Una siffatta possibilità darebbe adito all’arbitrarietà e sarebbe contraria al principio di interpretazione restrittiva delle eccezioni legislative che ho già menzionato (
11
).
38.
Per quanto ciò possa sembrare restrittivo e formalistico, l’esperienza ha tuttavia dimostrato che il funzionamento efficace e corretto del regime doganale nel suo complesso si fonda sul rispetto rigoroso e scrupoloso dei requisiti normativi in materia di documentazione doganale. Ciò non significa tuttavia che non sia prevista una successiva rettifica di un simile errore documentale. Propongo di affrontare tale problematica nell’ambito della seconda questione sollevata dal giudice del rinvio.
39.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’esenzione dal dazio antidumping, introdotta dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione 2015/82, sia esclusa se la fattura corrispondente all’impegno richiesta dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento non cita la decisione di esecuzione 2015/87, come espressamente previsto al punto 9 dell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82.
B.
Sulla seconda questione
40.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se, al fine di ottenere l’esenzione dal dazio antidumping di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82, una fattura corrispondente all’impegno che soddisfa le condizioni enunciate nell’allegato del medesimo regolamento possa essere presentata nell’ambito di un procedimento di rimborso di dazi antidumping.
41.
Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio fa più volte riferimento alla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Tigers (
12
). In tale causa, la Corte ha dichiarato che la disposizione di un regolamento di esecuzione che prevede che l’applicazione di un’aliquota di dazio antidumping individuale sia subordinata alla presentazione, alle autorità doganali degli Stati membri, di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati in uno dei suoi allegati, deve essere interpretata nel senso che essa autorizza a presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari all’ottenimento di un’aliquota di dazio antidumping specifica per l’impresa sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito (
13
).
42.
Sebbene la disposizione di cui trattasi nella presente causa riguardi un’esenzione dai dazi antidumping e non un’aliquota di dazio antidumping individuale, ritengo che, per quanto riguarda la presente causa, debba essere seguita la stessa interpretazione, fondata su un’interpretazione letterale e contestuale.
43.
Prima di esaminare tali metodi interpretativi, mi sembra importante ricordare che se, come ho già osservato, l’esenzione dai dazi antidumping non è disposta per tutelare gli interessi di un determinato importatore, è vero anche il contrario. In altri termini, l’adozione di dazi antidumping non deve essere considerata una sanzione relativa a un comportamento precedente. Si tratta piuttosto di una misura di difesa e di tutela contro la concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping (
14
).
44.
Si può poi rilevare che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 è formulato in modo analogo alla disposizione di cui trattasi nella causa Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:754
). Sebbene tale disposizione prevedesse che «l’applicazione delle aliquote del dazio provvisorio antidumping (...) è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato II», l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82 prevede altresì che le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione –– società elencate nella decisione di esecuzione 2015/87 –– «sono esenti dal dazio antidumping (...) a condizione che (...) siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento».
45.
Al pari della disposizione di cui trattasi nella causa Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:754
), né la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 né un’altra disposizione di tale regolamento precisano il momento in cui una valida fattura corrispondente all’impegno debba essere presentata alle autorità doganali.
46.
Come ho già spiegato a proposito di una disposizione analoga nelle conclusioni da me presentate nella causa Krohn & Schröder (
C‑226/18
,
EU:C:2019:211
, paragrafo
62
), se la formulazione utilizzata suggerisce che il momento «giusto» è quello della dichiarazione in dogana, tale formulazione non può essere comparata a una disposizione come quella menzionata dall’avvocato generale Mengozzi nelle sue conclusioni nella causa Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:474
, paragrafo
60
). Infatti, la disposizione pertinente citata dall’avvocato generale prevedeva che «
[a]lla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica
, l’esenzione dal dazio è condizionata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro competente dell’originale di un certificato di produzione valido emesso da una delle imprese di cui al paragrafo 4» (
15
).
47.
In tale contesto, il fatto che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione 2015/82 precisi che «[a]ll’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale ogniqualvolta sia accertata (...) l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate [all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento]» non mi sembra idoneo a modificare detta interpretazione. A mio avviso, risulta chiaramente dal tenore letterale della suddetta disposizione che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 si riferisce al sorgere dell’obbligazione doganale e che esso non mira a stabilire il momento in cui la fattura corrispondente all’impegno deve essere presentata.
48.
Ciò premesso, ritengo che occorra interpretare l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 nel senso che esso non osta a che gli importatori interessati presentino, nell’ambito di un procedimento di rimborso di dazi antidumping, la fattura corrispondente all’impegno richiesta.
49.
Di conseguenza, poiché l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione 2015/82 rinvia alle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, le modalità di deposito e di controllo della dichiarazione in dogana di prodotti assoggettati a dazi antidumping sono disciplinate dal codice doganale (
16
) e, più in particolare, dall’articolo 78 per quanto riguarda una procedura di rimborso quale la procedura amministrativa di opposizione che ha dato luogo al procedimento principale. Infatti, quest’ultima può essere assimilata a una procedura di «controllo a posteriori delle dichiarazioni» ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale (
17
).
50.
Come precisato dalla Corte, detta disposizione istituisce una procedura che consente alle autorità doganali, d’ufficio o su richiesta del dichiarante, di procedere a una revisione della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci oggetto di tale dichiarazione, ossia successivamente alla stessa (
18
).
51.
A tal fine, dette autorità possono procedere, in forza del richiamato articolo 78, paragrafi 1 e 2, del codice doganale, in primo luogo, al riesame della dichiarazione in dogana, e se necessario alla sua revisione, e, in secondo luogo, ai controlli dei documenti e dei dati pertinenti per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione. Qualora tale revisione o tali controlli rivelino che le disposizioni che disciplinano il regime doganale di cui trattasi sono state applicate in base a elementi inesatti o incompleti –– quali errori od omissioni materiali –– le autorità doganali, conformemente al richiamato articolo 78, paragrafo 3, adottano i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono (
19
). L’ampiezza di dette disposizioni è tale che la Corte ha dichiarato che ciò deve avvenire anche qualora il dichiarante abbia, con il suo comportamento, direttamente pregiudicato la facoltà di tali autorità di effettuare controlli, purché la revisione della dichiarazione in dogana o i suddetti controlli confermino che gli obiettivi del regime doganale di cui trattasi non sono stati minacciati (
20
).
52.
In questo tipo di situazione, vale a dire in assenza di un rischio di elusione del regime doganale applicabile, concordo con l’avvocato generale Mengozzi nel ritenere che l’applicazione alle importazioni di un’aliquota di dazio antidumping più elevata di quella effettivamente prevista per la società produttrice dei prodotti importati sarebbe contraria allo spirito proprio dell’imposizione dei dazi antidumping, poiché andrebbe al di là dell’obiettivo di eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping (
21
). Infatti, come già rilevato al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, l’obiettivo dei dazi antidumping e compensativi è quello di evitare un pregiudizio per un’industria dell’Unione e non di prevedere una forma di sanzione in caso di violazione della normativa doganale e ancor meno sanzionare chi sia stato poco accurato o disattento nella compilazione dei moduli doganali.
53.
Pertanto, dall’articolo 78 del codice doganale nel suo insieme deriva che è consentito presentare nuovi elementi atti a essere presi in considerazione dalle autorità doganali, successivamente alla dichiarazione in dogana. Infatti, la ratio specifica del richiamato articolo consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale (
22
).
54.
Ciò posto, ritengo che non vi sia nulla che indichi che ciò sia escluso riguardo a una fattura corrispondente all’impegno, conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82, in particolar modo se gli obiettivi del regime doganale in questione non sono minacciati.
55.
Nel caso di specie si rileva, da un lato, che la ricorrente ha fornito, nel corso del procedimento dinanzi alle autorità tedesche, una fattura corrispondente all’impegno conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82 e, dall’altro, che in base agli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che gli obiettivi del regime antidumping in questione siano stati minacciati.
56.
Infatti, non vi è dubbio –– ed è pacifico –– che le merci importate dalla ricorrente provenivano da una delle imprese elencate nella decisione di esecuzione 2015/87 e che il prezzo minimo all’importazione accettato dalla Commissione era stato rispettato nell’ambito delle importazioni di cui trattasi. Per il resto, il rispetto degli altri requisiti previsti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 non è contestato.
57.
Ciò premesso, risulta che, nel caso di specie, non vi è stato alcun rischio di elusione, quale menzionato al considerando 183 del regolamento di esecuzione 2015/82, sicché la corretta applicazione dei dazi antidumping non è stata compromessa. Spetta comunque al giudice del rinvio accertare in maniera definitiva tale circostanza.
58.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che si debba rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 dev’essere interpretato nel senso che esso autorizza a presentare una fattura corrispondente all’impegno, successivamente alla dichiarazione in dogana, al fine di ottenere il rimborso di un dazio antidumping, quando tutti gli altri presupposti necessari all’ottenimento dell’esenzione dal suddetto dazio sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
VI.
Conclusioni
59.
Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo, Germania):
1)
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, deve essere interpretato nel senso che esso esclude l’esenzione dal dazio antidumping se la fattura corrispondente all’impegno non cita la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, come espressamente previsto al punto 9 dell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82.
2)
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 deve essere interpretato nel senso che esso autorizza a presentare una fattura corrispondente all’impegno, successivamente alla dichiarazione in dogana, al fine di ottenere il rimborso di un dazio antidumping, quando tutti gli altri presupposti necessari all’ottenimento dell’esenzione dal suddetto dazio sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
)
GU 2015, L 15, pag. 8
.
(
3
)
GU 1992, L 302, pag. 1
.
(
4
)
GU 2008, L 323, pag. 1
.
(
5
)
GU 2008, L 323, pag. 62
.
(
6
) V., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑3/13
,
EU:C:2014:2227
, punto
24
), e del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder (
C‑226/18
,
EU:C:2019:440
, punto
46
).
(
7
) V., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder (
C‑226/18
,
EU:C:2019:440
, punti
54
e
55
).
(
8
) V., in tal senso, a proposito di disposizioni simili, sentenza del 17 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑3/13
,
EU:C:2014:2227
, punto
30
).
(
9
) V., in tal senso, considerando 183 del regolamento di esecuzione 2015/82 e sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:754
, punto
34
).
(
10
) V., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (
C‑458/98 P
,
EU:C:2000:531
, punto
91
).
(
11
) Una siffatta possibilità non sembra, in ogni caso, applicabile al caso di specie. Infatti, benché i contratti in questione risalgano rispettivamente al 9, 13, 15 e 16 gennaio 2015, la Commissione ha confermato, nelle sue risposte scritte ai quesiti della Corte, che la [OSCURATO:PERSONA] ha firmato il suo nuovo impegno sui prezzi l’11 novembre 2014. È quindi poco probabile che il nuovo impegno sui prezzi menzionato al punto 4 della decisione di esecuzione 2015/87 non abbia funto da riferimento nel corso delle trattative relative ai contratti summenzionati.
(
12
) Sentenza del 12 ottobre 2017 (
C‑156/16
,
EU:C:2017:754
).
(
13
) V., in tal senso, punto 39 e dispositivo della sentenza.
(
14
) V., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (
C‑458/98 P
,
EU:C:2000:531
, punto
91
).
(
15
) Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell’Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (
GU 1997, L 322, pag. 1
). Il corsivo è mio. È vero che i termini impiegati al considerando 184 del regolamento di esecuzione 2015/82 sono simili a quelli dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2320/97. Sebbene i considerando possano contribuire all’interpretazione di un testo, si deve tuttavia constatare che tale formulazione non è quella adottata dal legislatore all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82, che rimane l’unico testo vincolante.
(
16
) V., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:754
, punto
27
).
(
17
) V., in tal senso, conclusioni presentate dall’avvocato generale Mengozzi nella causa Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:474
, paragrafo
47
). Occorre rilevare che, nonostante le differenze di traduzione, i procedimenti amministrativi di opposizione di cui trattasi nella causa Tigers e nella presente causa sono gli stessi.
(
18
) V., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:754
, punto
29
).
(
19
) V., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 2015, Veloserviss (
C‑427/14
,
EU:C:2015:803
, punto
24
); e del 12 ottobre 2017, Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:754
, punto
30
).
(
20
) V., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, Südzucker e a. (
C‑608/10, C‑10/11 e C‑23/11
,
EU:C:2012:444
, punto
51
).
(
21
) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:474
, paragrafo
61
).
(
22
) V., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 2015, Veloserviss (
C‑427/14
,
EU:C:2015:803
, punto
26
); e del 12 ottobre 2017, Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:754
, punto
31
).