CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 10529/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 045LBZ9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Trento, con sentenza in data 22/04/2021, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 635 quinquies cod. pen. (capo A) e 385, comma 3, cod. pen. (capo B). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto -qui non ricorrente- con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). Infine, si è in presenza di pena pienamente legale ritenuta congrua e di giudizio di equivalenza tra circostanze che, come la determinazione della sanzione, è stata ratificata dal giudice sulla base dell'intervenuto accordo delle parti: accordo non modificabile dal giudice con la pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C, [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI eL, Vi A TA I