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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36801/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso Presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni alla base del proprio convincimento (si vedano pagine 6-7 della sentenza impugnata ove si rileva che la condotta del ricorrente non può integrare un mero illecito civilistico, stante la natura artificiosa delle modalità di vendita volte ad indurre nella controparte il ragionevole affidamento circa la serietà della proposta contrattuale); ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr.4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata ove il diniego della menzionata attenuante viene motivato sulla base del pregiudizio patrimoniale arrecato, tutt'altro che irrilevante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso Presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni alla base del proprio convincimento (si vedano pagine 6-7 della sentenza impugnata ove si rileva che la condotta del ricorrente non può integrare un mero illecito civilistico, stante la natura artificiosa delle modalità di vendita volte ad indurre nella controparte il ragionevole affidamento circa la serietà della proposta contrattuale); ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr.4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata ove il diniego della menzionata attenuante viene motivato sulla base del pregiudizio patrimoniale arrecato, tutt'altro che irrilevante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob
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