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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 00100/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VERCELLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Vercelli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio del 4/02/2020, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 13 aprile 2019.

Il provvedimento è motivato dal rilievo che, per il medesimo fatto, era stata già richiesta l'archiviazione, poi disposta dal giudice per le indagini preliminari, per difetto di querela.

Data tale premessa, il giudice ha ritenuto che il pubblico ministero, prima di provvedere a una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, avrebbe dovuto chiedere al giudice per le indagini preliminari un decreto motivato di riapertura delle indagini ai sensi dell'art.414 cod. proc. pen. 2.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli propone ricorso immediato per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento in quanto, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. pen., il pubblico ministero, in caso di archiviazione ai sensi dell'art. 411 cod. proc. pen. per difetto di una condizione di procedibilità, può riproporre l'azione penale ove la condizione di procedibilità sopravvenga senza necessità di un apposito provvedimento autorizzativo a norma dell'art. 414 cod. proc. pen.

Secondo il procuratore ricorrente, si tratta di provvedimento abnorme che ha determinato una indebita regressione del processo e una stasi insuperabile del procedimento, non potendosi reiterare il medesimo decreto di citazione diretta né procedere con una richiesta di riapertura delle indagini, in violazione della specifica previsione di cui all'art. 345, comma 1, cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso deducendo che alcun profilo di abnormità si rinviene nel provvedimento impugnato, attraverso cui il Tribunale ha esercitato un potere espressamente riconosciutogli dalla legge processuale, non determinando, sotto il profilo funzionale, una stasi irreversibile del procedimento.

In particolare, l'ordinanza impugnata, se pure in ipotesi non condivisibile (Sez. 4, 07/02/2007, n. 12801, Laupp.), non prescrive un adempimento che concretizzi un atto nullo al pubblico ministero, che potrà adottare i provvedimenti di sua competenza idonei ad esercitare l'azione penale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Si deve ricordare che la nozione di provvedimento «abnorme», come tale censurabile con il ricorso in sede di legittimità, costituisce una categoria concettuale di costruzione giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte delle regole generali della tipicità e tassatività dei casi di nullità (art. 177 cod.proc.pen.) e dei mezzi di impugnazione (art.568, comma 1, cod.proc.pen.), consente di rimuovere quel provvedimento giudiziario che risulti affetto da vizi in procedendo o in iudicando, assolutamente imprevedibili per il legislatore (che quindi non avrebbe potuto prevederli e regolamentarli, sanzionandoli a pena di nullità), che ne minano alla base la «struttura» o la «funzione».

2. Con specifico riguardo al tema della regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ristretto la nozione di atto abnorme, precisando che, «se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato.

Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme» (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).

2.1. Il provvedimento abnorme è, infatti, quel provvedimento non inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (Sez.5, n.15051 del 22/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25247501; Sez.5, n.31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.24116201) o comunque ne viola radicalmente le norme (Sez.3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.25060301; Sez.U. n.21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv.24691001), incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 24359001; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012 , A., Rv. 25317701).

2.2. L'abnormità dell'atto processuale può, in altre parole, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep.2000, Magnani, Rv.21509401).

2.3. Le Sezioni Unite hanno, anche, ammonito a delimitare con rigore l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento.

Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).

3. Sulla base dei criteri interpretativi sopra enunciati, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

3.1. L! ordinanza del 27 aprile 2021 non presenta, profili di abnormità, in conformità a quanto sostenuto dal Procuratore generale in questa sede.

L'ordinanza con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, anche qualora possa definirsi «espressione di un potere male esercitato», non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto è pur sempre espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità degli atti in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero procedente); né lo stesso provvedimento, seppur palesemente illegittimo (Sez.

U, n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro, Rv. 216004; Sez. 4, n. 12801 del 07/02/2007, Laupp, Rv. 236280), ha determinato una stasi indebita del procedimento, ben potendo il Pubblico Ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, procedere di nuovo all'esercizio dell'azione. penale (Sez. 5, n. 28230 del 18/04/2017, Oppi, Rv. 270452).

3.2. Considerato, dunque, che l'art. 568 comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione e che il successivo art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. sanziona con l'inammissibilità ogni impugnazione proposta al di fuori di quanto tipizzato, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VERCELLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Vercelli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio del 4/02/2020, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 13 aprile 2019. Il provvedimento è motivato dal rilievo che, per il medesimo fatto, era stata già richiesta l'archiviazione, poi disposta dal giudice per le indagini preliminari, per difetto di querela. Data tale premessa, il giudice ha ritenuto che il pubblico ministero, prima di provvedere a una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, avrebbe dovuto chiedere al giudice per le indagini preliminari un decreto motivato di riapertura delle indagini ai sensi dell'art.414 cod. proc. pen. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli propone ricorso immediato per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento in quanto, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. pen., il pubblico ministero, in caso di archiviazione ai sensi dell'art. 411 cod. proc. pen. per difetto di una condizione di procedibilità, può riproporre l'azione penale ove la condizione di procedibilità sopravvenga senza necessità di un apposito provvedimento autorizzativo a norma dell'art. 414 cod. proc. pen. Secondo il procuratore ricorrente, si tratta di provvedimento abnorme che ha determinato una indebita regressione del processo e una stasi insuperabile del procedimento, non potendosi reiterare il medesimo decreto di citazione diretta né procedere con una richiesta di riapertura delle indagini, in violazione della specifica previsione di cui all'art. 345, comma 1, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso deducendo che alcun profilo di abnormità si rinviene nel provvedimento impugnato, attraverso cui il Tribunale ha esercitato un potere espressamente riconosciutogli dalla legge processuale, non determinando, sotto il profilo funzionale, una stasi irreversibile del procedimento. In particolare, l'ordinanza impugnata, se pure in ipotesi non condivisibile (Sez. 4, 07/02/2007, n. 12801, Laupp.), non prescrive un adempimento che concretizzi un atto nullo al pubblico ministero, che potrà adottare i provvedimenti di sua competenza idonei ad esercitare l'azione penale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve ricordare che la nozione di provvedimento «abnorme», come tale censurabile con il ricorso in sede di legittimità, costituisce una categoria concettuale di costruzione giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte delle regole generali della tipicità e tassatività dei casi di nullità (art. 177 cod.proc.pen.) e dei mezzi di impugnazione (art.568, comma 1, cod.proc.pen.), consente di rimuovere quel provvedimento giudiziario che risulti affetto da vizi in procedendo o in iudicando, assolutamente imprevedibili per il legislatore (che quindi non avrebbe potuto prevederli e regolamentarli, sanzionandoli a pena di nullità), che ne minano alla base la «struttura» o la «funzione». 2. Con specifico riguardo al tema della regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ristretto la nozione di atto abnorme, precisando che, «se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). 2.1. Il provvedimento abnorme è, infatti, quel provvedimento non inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (Sez.5, n.15051 del 22/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25247501; Sez.5, n.31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.24116201) o comunque ne viola radicalmente le norme (Sez.3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.25060301; Sez.U. n.21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv.24691001), incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 24359001; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012 , A., Rv. 25317701). 2.2. L'abnormità dell'atto processuale può, in altre parole, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep.2000, Magnani, Rv.21509401). 2.3. Le Sezioni Unite hanno, anche, ammonito a delimitare con rigore l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). 3. Sulla base dei criteri interpretativi sopra enunciati, il ricorso deve ritenersi inammissibile. 3.1. L! ordinanza del 27 aprile 2021 non presenta, profili di abnormità, in conformità a quanto sostenuto dal Procuratore generale in questa sede. L'ordinanza con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, anche qualora possa definirsi «espressione di un potere male esercitato», non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto è pur sempre espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità degli atti in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero procedente); né lo stesso provvedimento, seppur palesemente illegittimo (Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro, Rv. 216004; Sez. 4, n. 12801 del 07/02/2007, Laupp, Rv. 236280), ha determinato una stasi indebita del procedimento, ben potendo il Pubblico Ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, procedere di nuovo all'esercizio dell'azione. penale (Sez. 5, n. 28230 del 18/04/2017, Oppi, Rv. 270452). 3.2. Considerato, dunque, che l'art. 568 comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione e che il successivo art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. sanziona con l'inammissibilità ogni impugnazione proposta al di fuori di quanto tipizzato, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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