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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 1945

Cassazione n. 04671/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1945 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 20 ottobre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; considerato che: - il primo ed il secondo motivo, con i quali si denunciano vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti in questa sede e sono, comunque, generici, perché oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227), peraltro, articolate senza alcuna specificità censoria - ossia allegando, in maniera autosufficentemente documentata, individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove -, sono meramente riproduttivi di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito (quali quelli ostesi a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, valevoli anche ai fini della prova del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato contestato e ritenuto, ancorché non espressamente menzionato); - il terzo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di quantificazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo all'irrogazione della pena in misura prossima al minimo edittale, pag. 5 della sentenza impugnata]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1945 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 20 ottobre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; considerato che: - il primo ed il secondo motivo, con i quali si denunciano vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti in questa sede e sono, comunque, generici, perché oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227), peraltro, articolate senza alcuna specificità censoria - ossia allegando, in maniera autosufficentemente documentata, individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove -, sono meramente riproduttivi di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito (quali quelli ostesi a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, valevoli anche ai fini della prova del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato contestato e ritenuto, ancorché non espressamente menzionato); - il terzo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di quantificazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo all'irrogazione della pena in misura prossima al minimo edittale, pag. 5 della sentenza impugnata]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen
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