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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 1957

Cassazione n. 08435/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/1957 avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14/09/2022, il Tribunale di Venezia rigettava l'appello cautelare proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Verona che aveva rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale egli era sottoposto in relazione ai reati, commessi in concorso con altri, di usura e di estorsione, aggravati dal "metodo mafioso", ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per i quali era in corso il processo di primo grado.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 274, 275, comma 3, e 299, comma 2, dello stesso codice, che l'ordinanza impugnata abbia «rigettato la richiesta di sostituzione della misura in violazione delle citate norme processuali e, comunque, per avere omesso di motivare con riferimento alle censure sollevate con l'atto di appello».

Dopo avere ripercorso la vicenda cautelare, il ricorrente lamenta anzitutto che il Tribunale di Venezia non si sarebbe adeguatamente confrontato con le proprie allegazioni difensive, prospettate nell'atto di appello, relative, in particolare, al rilievo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dibattimento, le quali avrebbero «fortemente ridimensionato» il ruolo del Versace nei fatti, omettendo anche di prendere posizione sul fatto che lo stesso Tirotta non era stato in grado di effettuare il riconoscimento del Versace.

La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe poi inconsistente là dove, nel valorizzare la dichiarazione del Tirotta secondo cui il Versace gli disse «[g]uarda, prenditi un mese di tempo, poi dagli i soldi», ha reputato che tale modalità dell'intervento del Versace ne denotasse l'autorità, in quanto egli non avrebbe avuto «bisogno di minacciare per essere ascoltato, proprio per la posizione importante che ricopr[iva]», atteso anche che il Tribunale di Venezia aveva del tutto omesso di chiarire in quale associazione egli ricoprirebbe una «posizione importante», tenuto anche conto che non era imputato di alcun reato associativo.

Secondo il ricorrente, il Tribunale di Venezia non avrebbe altresì osservato gli artt. 299, comma 2, e 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., in quanto avrebbe omesso di valutare la sussistenza sia del presupposto per la sostituzione della misura costituito, ai sensi dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., dalla sopravvenuta sproporzione della stessa rispetto all'entità del fatto, sia del presupposto, previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., della possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere.

Infine, il tribunale di Venezia avrebbe erroneamente ritenuto l'irrilevanza, in termini di affievolimento delle esigenze cautelari, del tempo trascorso dalla commissione del reato, tenuto conto che, come era stato evidenziato nel proprio atto di appello, dalla deposizione testimoniale della persona offesa Tirotta era emerso che lo stesso reato risaliva a oltre otto anni prima, atteso che l'incontro con la persona offesa al quale egli partecipò ebbe luogo il 5 maggio 2014. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è manifestamente infondato.2.

Si deve premettere che, in tema di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito del Tribunale, ove non riconosca la novità o la decisività dei predetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376-01).

3. Nel caso in esame, il Tribunale di Venezia ha adeguatamente dato conto delle ragioni del mancato riconoscimento della decisività, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, dell'unico elemento di novità prospettato dall'appellante costituito dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dibattimento di primo grado, evidenziando come il Tirotta avesse in realtà confermato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] - al quale, come risulta dallo stralcio della deposizione della persona offesa riportato nel ricorso, aveva fatto senza incertezze riferimento - all'incontro del 5 maggio 2014 nel corso del quale gli erano stati richiesti, dallo stesso Versace, gli interessi usurari (oltre alla somma capitale).

Né si può ritenere contraddittoria o manifestamente illogica l'argomentazione del Tribunale di Venezia secondo cui l'utilizzo, da parte del Versace, nel corso del menzionato incontro, delle «elegant[i]» parole «[g]uarda, prenditi un mese di tempo, poi dagli i soldi» non poteva ritenersi ridimensionare il ruolo dell'imputato nella vicenda, dovendo trovare, piuttosto, spiegazione, nel fatto che l'autorità del Versace rendeva superfluo l'utilizzo, da parte sua, di un messaggio esplicitamente intimidatorio.

Posto che, perciò, si deve ritenere non illogica la negazione, da parte del Tribunale di Venezia, di un sopravvenuto ridimensionamento del ruolo del Versace nella vicenda, si deve escludere che lo stesso Tribunale sia incorso nella denunciata inosservanza dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa valutazione della sussistenza del presupposto per la sostituzione della misura cautelare costituito dalla sopravvenuta sproporzione della stessa rispetto all'entità del fatto.

4. Quanto, poi, alla denunciata inosservanza dell'art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., si deve rilevare che, per i reati usura e di estorsione aggravati dal "metodo mafioso" opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.Ciò precisato, con riguardo a tale doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa.

In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634-01); la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02.

In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692- 01).

Nel caso in esame, il Tribunale di Venezia ha sottolineato come, allo stato dello sviluppo del dibattimento di primo grado, non fossero emersi elementi dai quali poter desumere che il Versace si fosse allontanato dal contesto criminale di riferimento e come non vi fossero elementi dai quali risultasse che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure, considerando, altresì, in assenza dei predetti elementi, di per sé neutra l'allegazione del mero decorso del tempo, con ciò senz'altro assolvendo, alla luce dei richiamati principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, all'onere motivazionale che grava sul giudice della cautela nelle ipotesi in cui egli proceda per dei reati aggravati ai sensi del comma 1 dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

A ciò si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cosiddetto "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui potere desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (tra le tante: Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01).

5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/1957 avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14/09/2022, il Tribunale di Venezia rigettava l'appello cautelare proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Verona che aveva rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale egli era sottoposto in relazione ai reati, commessi in concorso con altri, di usura e di estorsione, aggravati dal "metodo mafioso", ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per i quali era in corso il processo di primo grado. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 274, 275, comma 3, e 299, comma 2, dello stesso codice, che l'ordinanza impugnata abbia «rigettato la richiesta di sostituzione della misura in violazione delle citate norme processuali e, comunque, per avere omesso di motivare con riferimento alle censure sollevate con l'atto di appello». Dopo avere ripercorso la vicenda cautelare, il ricorrente lamenta anzitutto che il Tribunale di Venezia non si sarebbe adeguatamente confrontato con le proprie allegazioni difensive, prospettate nell'atto di appello, relative, in particolare, al rilievo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dibattimento, le quali avrebbero «fortemente ridimensionato» il ruolo del Versace nei fatti, omettendo anche di prendere posizione sul fatto che lo stesso Tirotta non era stato in grado di effettuare il riconoscimento del Versace. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe poi inconsistente là dove, nel valorizzare la dichiarazione del Tirotta secondo cui il Versace gli disse «[g]uarda, prenditi un mese di tempo, poi dagli i soldi», ha reputato che tale modalità dell'intervento del Versace ne denotasse l'autorità, in quanto egli non avrebbe avuto «bisogno di minacciare per essere ascoltato, proprio per la posizione importante che ricopr[iva]», atteso anche che il Tribunale di Venezia aveva del tutto omesso di chiarire in quale associazione egli ricoprirebbe una «posizione importante», tenuto anche conto che non era imputato di alcun reato associativo. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Venezia non avrebbe altresì osservato gli artt. 299, comma 2, e 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., in quanto avrebbe omesso di valutare la sussistenza sia del presupposto per la sostituzione della misura costituito, ai sensi dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., dalla sopravvenuta sproporzione della stessa rispetto all'entità del fatto, sia del presupposto, previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., della possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere. Infine, il tribunale di Venezia avrebbe erroneamente ritenuto l'irrilevanza, in termini di affievolimento delle esigenze cautelari, del tempo trascorso dalla commissione del reato, tenuto conto che, come era stato evidenziato nel proprio atto di appello, dalla deposizione testimoniale della persona offesa Tirotta era emerso che lo stesso reato risaliva a oltre otto anni prima, atteso che l'incontro con la persona offesa al quale egli partecipò ebbe luogo il 5 maggio 2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato.2. Si deve premettere che, in tema di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito del Tribunale, ove non riconosca la novità o la decisività dei predetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376-01). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di Venezia ha adeguatamente dato conto delle ragioni del mancato riconoscimento della decisività, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, dell'unico elemento di novità prospettato dall'appellante costituito dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dibattimento di primo grado, evidenziando come il Tirotta avesse in realtà confermato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] - al quale, come risulta dallo stralcio della deposizione della persona offesa riportato nel ricorso, aveva fatto senza incertezze riferimento - all'incontro del 5 maggio 2014 nel corso del quale gli erano stati richiesti, dallo stesso Versace, gli interessi usurari (oltre alla somma capitale). Né si può ritenere contraddittoria o manifestamente illogica l'argomentazione del Tribunale di Venezia secondo cui l'utilizzo, da parte del Versace, nel corso del menzionato incontro, delle «elegant[i]» parole «[g]uarda, prenditi un mese di tempo, poi dagli i soldi» non poteva ritenersi ridimensionare il ruolo dell'imputato nella vicenda, dovendo trovare, piuttosto, spiegazione, nel fatto che l'autorità del Versace rendeva superfluo l'utilizzo, da parte sua, di un messaggio esplicitamente intimidatorio. Posto che, perciò, si deve ritenere non illogica la negazione, da parte del Tribunale di Venezia, di un sopravvenuto ridimensionamento del ruolo del Versace nella vicenda, si deve escludere che lo stesso Tribunale sia incorso nella denunciata inosservanza dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa valutazione della sussistenza del presupposto per la sostituzione della misura cautelare costituito dalla sopravvenuta sproporzione della stessa rispetto all'entità del fatto. 4. Quanto, poi, alla denunciata inosservanza dell'art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., si deve rilevare che, per i reati usura e di estorsione aggravati dal "metodo mafioso" opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.Ciò precisato, con riguardo a tale doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634-01); la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02. In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692- 01). Nel caso in esame, il Tribunale di Venezia ha sottolineato come, allo stato dello sviluppo del dibattimento di primo grado, non fossero emersi elementi dai quali poter desumere che il Versace si fosse allontanato dal contesto criminale di riferimento e come non vi fossero elementi dai quali risultasse che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure, considerando, altresì, in assenza dei predetti elementi, di per sé neutra l'allegazione del mero decorso del tempo, con ciò senz'altro assolvendo, alla luce dei richiamati principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, all'onere motivazionale che grava sul giudice della cautela nelle ipotesi in cui egli proceda per dei reati aggravati ai sensi del comma 1 dell'art. 416-bis.1 cod. pen. A ciò si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cosiddetto "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui potere desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (tra le tante: Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01). 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d
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