CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 28276/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26311-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 SC. A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2007/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric, 2019 n. 26311 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- R.g. 26311/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia, n. 2007/2018 dep. il 3.5.2018, che ha respinto l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di accertamento - emesso in base ad una verifica condotta dai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] II di Roma, per Ires, Iva, Irap, anni 2008, notificatogli, nella sua qualità, di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. L'indagine condotta dai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] II di Roma, aveva evidenziato la natura di società cartiera ascrivibile alla società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., avente sede legale in Roma. Tale società, a partire dall'anno d'imposta 2006, era stata coinvolta in un meccanismo di frode finalizzato alla creazione di fatture false e in questo meccanismo figurava anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto il ruolo di amministratore di fatto e che aveva intrattenuto rapporti economici e finanziari con la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha escluso la responsabilità solidale della persona fisica amministratore di fatto per le sanzioni tributarie riferite a società di capitali, respingendo l'appello dell'Ufficio. Secondo la CTR "l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e che tale principio non riconosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società". Il contribuente si costituisce con controricorso Considerato che: 1.Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 11 d.lgs. 427/1997 e dell'art. 7 dl. 269/2003 conv. in I. 326/2003, ex art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR escluso la responsabilità dell'amministratore di fatto di una società di capitali per il pagamento delle sanzioni derivanti dalla violazione di norme tributarie riconducibili alla persona giuridica. 2.11 motivo è fondato. 2.1.Quanto alla riferibilità delle sanzioni esclusivamente alla persona giuridica, la giurisprudenza ha precisato che tale principio non può ritenersi operante nell'ipotesi di società artificiosamente costituita, proprio allo scopo di creare uno schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi dal rappresentante o amministratore della società che abbia agito per proprio personale vantaggio. In tal caso viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7 dl. 269/2003 - che pone a carico esclusivo della persona giuridica la responsabilità per le sanzioni - e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. 10975/2019). 2.2.È stato altresì statuito che in ipotesi di costituzione ai fini illeciti della società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate «nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate" (Cass. 25727/2020). In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, al contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica. Non opera pertanto in questo caso l'art. 7 del d.l. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell'ente, in quanto detta norma intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente e, in particolare, l'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima» (così, in motivazione, Cass. n. 5924 del 8/3/2017, che richiama Cass. n. 19716 del 28/8/2013), e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. n. 12334/2019; '". Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017, Cass. n. 19716 del 2013, in motivazione; conf. Cass. n. 5924 del 2017; 10975/2019; 9448/2020). 2.3. [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto, erroneamente, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, che le sanzioni amministrative tributarie sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica, senza accertare e verificare il ruolo svolto dal Muller e il suo coinvolgimento quale amministratore di fatto, posizione questa in relazione alla quale il contribuente ha proposto il ricorso originario avverso l'atto impositivo (Cass. n. 1904/2020; Cass. n. 10975/2019; Cass. n. 5924/ 2017; Cass. n. 19716/2013). 3. In tal modo si è discostata dai superiori principi, per cui la sentenza va cassata, nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione. Roma, 26 maggio 2021