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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 gennaio 1977

Cassazione n. 45305/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. :309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal mese di agosto 2016 perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di [OSCURATO:PERSONA] [capo 1)], e a plurimi delitti relativi alla / detenzione di armi commessi [OSCURATO:PERSONA] nei mesi di settembre e ottobre 2019 [capi 157) e 158)] e al delitto di ricettazione di armi commesso in data anteriore e prossima al 5 ottobre [capo 159)]; il Tribunale ha, invece, annullato detta ordinanza con riferimento al reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 [capo 2)] .

Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni dk._/ collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia Galiano (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento, sia in [OSCURATO:PERSONA] che in altre zone.

Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia Galiano, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso del sottogruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA]).

Secondo i giudici, i Galiano (il padre Giorgio e i figli Antonio e Angelo cl. 90), rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio.

A livello intermedio, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Lupparelli.

Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i qualAntonio Giampà (detto [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (detto Pupello), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei Galiano in [OSCURATO:PERSONA]) e di una cassa comune, anche per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla Butruce.

In tale contesto era emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo i giudici della cautela, all'interno del sodalizio, era incaricato di gestire la "bacinella" e di custodire le armi per conto della cosca ed era altresì coinvolto in alcuni delitti inerenti, appunto, le armi.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico articolato, motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

2.1. Il difensore osserva, quanto ai delitti scopo, che le conversazioni indicate dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale del Riesame non nYf L3 & E CL e sarebbero dimostrative di alcunché e non /131 a fondare il giudizio di ,. gravità indiziaria in ordine ai delitti concernenti la detenzione e la ricettazione delle armi.

In particolare: -con riferimento al reato di cui al capo 157) erano state valorizzate conversazioni avvenute a distanza di un mese le une dalle altre; la conversazione n. 41 del 23 luglio 2019, avvenuta fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non aveva contenuto univoco e, comunque, non poteva dirsi, come invece sostenuto dal Tribunale, c:he i tre stessero parlando delle armi custodite da Scalise. -con riferimento al reato di cui al capo 158), era stata valorizzata una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e Scalise, nel corso della quale, secondo il Tribunale, i due avrebbero fatto riferimento ad un'arma lasciata all'interno dell'auto del ricorrente, quando, invece, tale interpretazione era tutt'altro che certa; l'incertezza si ripercuoteva, dunque, anche sul reato di cui al capo 159), relativo alla ricettazione di detta arma; -con riferimento al reato di cui al capo 1), il Tribunale non aveva valutato tutti gli indici evidenziati dalla difesa che deponevano in senso contrario rispetto alla partecipazione di Scalise rivi sodalizio dedito allo spaccio.

L'assenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui capi 157, 158 e 159 e, comunque, la irrilevanza, in chiave associativa, delle condotte ivi descritte, avrebbero dovuto indurre a ritenere non documentato il coinvolgimento di Scalise nell'associazione: da un lato la disponibilità di armi non era fra gli obiettivi del sodalizio dedito al traffico di stupefacente, dall'altro il ruolo di gestore della cassa comune, pure affermato dal Tribunale, non era stato dimostrato.2.2.

Quanto alle esigenze cautelari, il difensore osserva che i fatti risalirebbero, comunque, al 2019 e che dunque non sarebberavvisab0 l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, tenuto anche conto del fatto che Scalise era incensurato e dotato di regolare attività lavorativa.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Le questioni devolute riguardano la valutazione della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell'indagato al delitto associativo e ai delitti inerenti (1,1e armi e il ritenuto quadro cautelare.

3. Si deve ricordare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

4. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, si osserva, quanto alla gravità indiziaria, che il Tribunale ha richiamato il contenuto delle conversazioni, debitamente indicate, da cui era emerso che Scalise custodiva per conto della cosca delle armi e in un'occasione ne aveva perse alcune, già nascoste sotto terra nei pressi del letto di un fiume, suscitando l'irritazione di [OSCURATO:PERSONA]; che in altra occasione aveva lasciato un'arma all'interno del veicolo [OSCURATO:PERSONA] e che detta arma era verosimilmente di provenienza illecita.

In ordine al coinvolgimento di Scalise nel reato associativo, il Tribunale ha sottolineato, citando le relative conversazioni intercettate, il ruolo di Scalise di custode delle armi e della cassa comune, nonché il ruolo di esattore per conto di Galiano, ricordando che in un'occasione i due avevano costretto con minacce [OSCURATO:PERSONA] a saldare un debito contratto con [OSCURATO:PERSONA] e a consegnare i soldi direttamente a Scalise.

Sulla base di tali elementi il Tribunale aveva ritenuto che Scalise fosse uomo di fiducia di Galiano, su cui l'associazione poteva contare per la custodia delle armi e la gestione della cassa comune.

A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la gravità indiziaria4è meramente reiterativo delleSCS:é doglianze già formulate nel giudizio di riesame.

Le censure sono comunque del tutto aspecifiche, essendosi il difensore limitato a contestare in maniera, come visto, inammissibile, la valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate, in assenza di confronto con il percorso argornentativo seguito dai giudici della cautela 5.La doglianza, nella parte in cui contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondata.

Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664).

Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelar già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316).

Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva e l'assenza di elementi atti a vincere a presunzione, rilevando che la gravità della condotta caratterizzata da sistematica attività di spaccio e la disponibilità manifestata nei confronti di un gruppo criminale operante da diversi anni, all'interno del quale aveva rivestito un ruolo significativo, dovevano essere considerati indicatori di un pericolo concreto e atti(uale di reiterazione del reato.

D'altronde, come ha rimarcato lo stersso Tribunale, il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esule dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma IL ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. :309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal mese di agosto 2016 perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di [OSCURATO:PERSONA] [capo 1)], e a plurimi delitti relativi alla / detenzione di armi commessi [OSCURATO:PERSONA] nei mesi di settembre e ottobre 2019 [capi 157) e 158)] e al delitto di ricettazione di armi commesso in data anteriore e prossima al 5 ottobre [capo 159)]; il Tribunale ha, invece, annullato detta ordinanza con riferimento al reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 [capo 2)] . Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni dk._/ collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia Galiano (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento, sia in [OSCURATO:PERSONA] che in altre zone. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia Galiano, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso del sottogruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA]). Secondo i giudici, i Galiano (il padre Giorgio e i figli Antonio e Angelo cl. 90), rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Lupparelli. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i qualAntonio Giampà (detto [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (detto Pupello), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei Galiano in [OSCURATO:PERSONA]) e di una cassa comune, anche per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla Butruce. In tale contesto era emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo i giudici della cautela, all'interno del sodalizio, era incaricato di gestire la "bacinella" e di custodire le armi per conto della cosca ed era altresì coinvolto in alcuni delitti inerenti, appunto, le armi. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico articolato, motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 2.1. Il difensore osserva, quanto ai delitti scopo, che le conversazioni indicate dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale del Riesame non nYf L3 & E CL e sarebbero dimostrative di alcunché e non /131 a fondare il giudizio di ,. gravità indiziaria in ordine ai delitti concernenti la detenzione e la ricettazione delle armi. In particolare: -con riferimento al reato di cui al capo 157) erano state valorizzate conversazioni avvenute a distanza di un mese le une dalle altre; la conversazione n. 41 del 23 luglio 2019, avvenuta fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non aveva contenuto univoco e, comunque, non poteva dirsi, come invece sostenuto dal Tribunale, c:he i tre stessero parlando delle armi custodite da Scalise. -con riferimento al reato di cui al capo 158), era stata valorizzata una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e Scalise, nel corso della quale, secondo il Tribunale, i due avrebbero fatto riferimento ad un'arma lasciata all'interno dell'auto del ricorrente, quando, invece, tale interpretazione era tutt'altro che certa; l'incertezza si ripercuoteva, dunque, anche sul reato di cui al capo 159), relativo alla ricettazione di detta arma; -con riferimento al reato di cui al capo 1), il Tribunale non aveva valutato tutti gli indici evidenziati dalla difesa che deponevano in senso contrario rispetto alla partecipazione di Scalise rivi sodalizio dedito allo spaccio. L'assenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui capi 157, 158 e 159 e, comunque, la irrilevanza, in chiave associativa, delle condotte ivi descritte, avrebbero dovuto indurre a ritenere non documentato il coinvolgimento di Scalise nell'associazione: da un lato la disponibilità di armi non era fra gli obiettivi del sodalizio dedito al traffico di stupefacente, dall'altro il ruolo di gestore della cassa comune, pure affermato dal Tribunale, non era stato dimostrato.2.2. Quanto alle esigenze cautelari, il difensore osserva che i fatti risalirebbero, comunque, al 2019 e che dunque non sarebberavvisab0 l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, tenuto anche conto del fatto che Scalise era incensurato e dotato di regolare attività lavorativa. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le questioni devolute riguardano la valutazione della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell'indagato al delitto associativo e ai delitti inerenti (1,1e armi e il ritenuto quadro cautelare. 3. Si deve ricordare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 4. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, si osserva, quanto alla gravità indiziaria, che il Tribunale ha richiamato il contenuto delle conversazioni, debitamente indicate, da cui era emerso che Scalise custodiva per conto della cosca delle armi e in un'occasione ne aveva perse alcune, già nascoste sotto terra nei pressi del letto di un fiume, suscitando l'irritazione di [OSCURATO:PERSONA]; che in altra occasione aveva lasciato un'arma all'interno del veicolo [OSCURATO:PERSONA] e che detta arma era verosimilmente di provenienza illecita. In ordine al coinvolgimento di Scalise nel reato associativo, il Tribunale ha sottolineato, citando le relative conversazioni intercettate, il ruolo di Scalise di custode delle armi e della cassa comune, nonché il ruolo di esattore per conto di Galiano, ricordando che in un'occasione i due avevano costretto con minacce [OSCURATO:PERSONA] a saldare un debito contratto con [OSCURATO:PERSONA] e a consegnare i soldi direttamente a Scalise. Sulla base di tali elementi il Tribunale aveva ritenuto che Scalise fosse uomo di fiducia di Galiano, su cui l'associazione poteva contare per la custodia delle armi e la gestione della cassa comune. A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la gravità indiziaria4è meramente reiterativo delleSCS:é doglianze già formulate nel giudizio di riesame. Le censure sono comunque del tutto aspecifiche, essendosi il difensore limitato a contestare in maniera, come visto, inammissibile, la valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate, in assenza di confronto con il percorso argornentativo seguito dai giudici della cautela 5.La doglianza, nella parte in cui contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondata. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelar già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva e l'assenza di elementi atti a vincere a presunzione, rilevando che la gravità della condotta caratterizzata da sistematica attività di spaccio e la disponibilità manifestata nei confronti di un gruppo criminale operante da diversi anni, all'interno del quale aveva rivestito un ruolo significativo, dovevano essere considerati indicatori di un pericolo concreto e atti(uale di reiterazione del reato. D'altronde, come ha rimarcato lo stersso Tribunale, il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esule dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma IL ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
Sentenza Cassazione n. 45305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris