CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01980/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, in riforma di quella assolutoria di primo grado per difetto di dolo, lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., in danno di un medico di pronto soccorso. Egli deduce: 1) assenza della necessaria motivazione rafforzata; 2) inutilizzabilità delle testimonianze degli agenti di p.g., perché de relato dalla p.o.; 3) sussistenza dell'esimente dell'esercizio di un diritto, ovvero quello di rifiutare le cure sanitarie. Tali doglianze sono state ribadite con memoria scritta, trasmessa in cancelleria nelle more dell'udienza. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, generico. La sentenza d'appello si confronta specificamente con quella assolutoria, spiegando correttamente perché quanto valorizzato dal primo giudice per escludere il dolo in realtà incidesse soltanto sui motivi dell'azione e non sulla volontarietà della stessa; né il ricorso segnale specifiche carenze argomentative, limitandosi a dedurre su base congetturale una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. 2.2. Il secondo è manifestamente infondato: in primo luogo, perché si è proceduto con il rito abbreviato, essendo perciò pienamente utilizzabili anche gli atti di p.g.; in secondo luogo, perché le dichiarazioni del medico agli agenti di p.g. sono state rese al di fuori di un contesto procedimentale di acquisizione; in ogni caso, infine, perché la testimonianza de relato è inutilizzabile soltanto quando sia stata disattesa la richiesta di sentire il teste diretto avanzata dalla parte interessata (art. 195, co. 3, c.p.p.), che non risulta essere stata avanzata. 2.3. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. La legge riconosce il diritto di rifiutare le cure, ma non legittima le aggressioni al sanitario che intenda somministrarle, peraltro su richiesta dello stesso interessato, all'interno del luogo specificamente a ciò destinato e senza alcuna forma di costrizione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, i