CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 29408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Amato;considerato che con riferimento alle censure di cui all’unico motivo diricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dello stato di necessitàdi cui all’art. 54 cod. pen., non vi è alcun confronto con l’esaustiva motivazionecontenuta nelle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]