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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 31815/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31446-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 213, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 13/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 4.000 a titolo di compenso per le prestazioni di assistenza e consulenza professionale svolte dal Gisonda in un giudizio civile articolato in due gradi.

Al contempo, il giudice di merito ravvisava un inadempimento del professionista ai suoi doveri di diligenza, accertava la sua responsabilità professionale e lo condannava al pagamento della somma di € 3.912,74 in favore del cliente Dongiovanni.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 4.000 a titolo di compenso per le prestazioni di assistenza e consulenza professionale svolte dal Gisonda in un giudizio civile articolato in due gradi.

Al contempo, il giudice di merito ravvisava un inadempimento del professionista ai suoi doveri di diligenza, accertava la sua responsabilità professionale e lo condannava al pagamento della somma di € 3.912,74 in favore del cliente Dongiovanni.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea configurazione, da parte del giudice di merito, della responsabilità professionale, in assenza di nesso causale tra la condotta dell’avvocato ed il rigetto della domanda risarcitoria che era stata proposta dal Dongiovanni.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea esclusione del suo diritto al compenso per l’opera prestata.

Le due censure sono inammissibili.

Il Tribunale ha affermato che “… è circostanza incontestata che [OSCURATO:PERSONA] conferì mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivendo la procura su un foglio in bianco consegnatogli dalla figlia Valeria, spronata dalle rassicurazioni del professionista sull’esito scontato del giudizio risarcitorio relativo ai danni patrimoniali asseritamente patiti in conseguenza di un sinistro stradale … Del pari può ritenersi incontestato che il professionista impugnò la sentenza di prime cure, ad insaputa del resistente, ovvero senza informarlo del prevedibile esito della lite e senza ancor più prospettargli su cosa la decisione si fosse fondata.

Peraltro il giudizio di secondo grado si concluse non solo con il rigetto dell’impugnazione ma ancor più con la declaratoria di inammissibilità della documentazione nuova prodotta in tale fase in violazione del disposto di cui all’art. 345 c.p.c.” (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata).

A fronte di tale ricostruzione in fatto, che secondo il Tribunale non sarebbe mai stata contestata dal Gisonda, il giudice di merito ha ritenuto che il professionista “… si determinò ad instaurare la lite, con colpa grave, utilizzando la procura di un cliente mai conosciuto, provvedendo incautamente ad autenticarla in sua assenza, senza per vero preoccuparsi di incontrarlo e fornirgli ogni più adeguata informazione sull’azione che avrebbe promosso e sui possibili esiti della stessa, concordando le scelte processuali e richiedendo allo stesso la documentazione necessaria; nonché in fase successiva di notiziarlo dell’esito negativo del giudizio conclusosi con il rigetto della pretesa e la condanna alle spese.

Non solo.

La responsabilità professionale del ricorrente va altresì ravvisata per aver impugnato la sentenza di prime cure, omettendo ancora una volta di fornire ogni più adeguata e doverosa informazione sulle concrete chances di vittoria in fase di gravame …” (cfr. pag. 5 dell’ordinanza).

Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto il Gisonda responsabile del danno patito dal Dongiovanni, ammontante alle spese legali al cui pagamento questi era stato condannato all’esito del giudizio.

Si tratta di un giudizio di merito, basato suuna interpretazione non implausibile dei fatti di causa, alla quale il ricorrente contrappone null’altro che una lettura alternativa, senza confrontarsi con i limiti previsti dall’art. 360 c.p.c. per la deduzione dei vizi in sede di legittimità.

Con il terzo motivo, il ricorrente contesta il governo delle spese operato dal giudice di merito, con riferimento allo scaglione di tariffa utilizzato per la liquidazione.

La censura è inammissibile, avendo il giudice di merito liquidato le spese in applicazione dello scaglione indeterminabile, configurato alla luce della domanda, estesa anche all’apprezzamento della sussistenza della responsabilità professionale dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non indica quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio subito per effetto dell’ipotetica applicazione dello scaglione di tariffa ritenuto errato, non adempiendo, in tal modo, all’onere di specificità della doglianza”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31446-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 213, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 13/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 4.000 a titolo di compenso per le prestazioni di assistenza e consulenza professionale svolte dal Gisonda in un giudizio civile articolato in due gradi. Al contempo, il giudice di merito ravvisava un inadempimento del professionista ai suoi doveri di diligenza, accertava la sua responsabilità professionale e lo condannava al pagamento della somma di € 3.912,74 in favore del cliente Dongiovanni. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 4.000 a titolo di compenso per le prestazioni di assistenza e consulenza professionale svolte dal Gisonda in un giudizio civile articolato in due gradi. Al contempo, il giudice di merito ravvisava un inadempimento del professionista ai suoi doveri di diligenza, accertava la sua responsabilità professionale e lo condannava al pagamento della somma di € 3.912,74 in favore del cliente Dongiovanni. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea configurazione, da parte del giudice di merito, della responsabilità professionale, in assenza di nesso causale tra la condotta dell’avvocato ed il rigetto della domanda risarcitoria che era stata proposta dal Dongiovanni. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea esclusione del suo diritto al compenso per l’opera prestata. Le due censure sono inammissibili. Il Tribunale ha affermato che “… è circostanza incontestata che [OSCURATO:PERSONA] conferì mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivendo la procura su un foglio in bianco consegnatogli dalla figlia Valeria, spronata dalle rassicurazioni del professionista sull’esito scontato del giudizio risarcitorio relativo ai danni patrimoniali asseritamente patiti in conseguenza di un sinistro stradale … Del pari può ritenersi incontestato che il professionista impugnò la sentenza di prime cure, ad insaputa del resistente, ovvero senza informarlo del prevedibile esito della lite e senza ancor più prospettargli su cosa la decisione si fosse fondata. Peraltro il giudizio di secondo grado si concluse non solo con il rigetto dell’impugnazione ma ancor più con la declaratoria di inammissibilità della documentazione nuova prodotta in tale fase in violazione del disposto di cui all’art. 345 c.p.c.” (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata). A fronte di tale ricostruzione in fatto, che secondo il Tribunale non sarebbe mai stata contestata dal Gisonda, il giudice di merito ha ritenuto che il professionista “… si determinò ad instaurare la lite, con colpa grave, utilizzando la procura di un cliente mai conosciuto, provvedendo incautamente ad autenticarla in sua assenza, senza per vero preoccuparsi di incontrarlo e fornirgli ogni più adeguata informazione sull’azione che avrebbe promosso e sui possibili esiti della stessa, concordando le scelte processuali e richiedendo allo stesso la documentazione necessaria; nonché in fase successiva di notiziarlo dell’esito negativo del giudizio conclusosi con il rigetto della pretesa e la condanna alle spese. Non solo. La responsabilità professionale del ricorrente va altresì ravvisata per aver impugnato la sentenza di prime cure, omettendo ancora una volta di fornire ogni più adeguata e doverosa informazione sulle concrete chances di vittoria in fase di gravame …” (cfr. pag. 5 dell’ordinanza). Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto il Gisonda responsabile del danno patito dal Dongiovanni, ammontante alle spese legali al cui pagamento questi era stato condannato all’esito del giudizio. Si tratta di un giudizio di merito, basato suuna interpretazione non implausibile dei fatti di causa, alla quale il ricorrente contrappone null’altro che una lettura alternativa, senza confrontarsi con i limiti previsti dall’art. 360 c.p.c. per la deduzione dei vizi in sede di legittimità. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta il governo delle spese operato dal giudice di merito, con riferimento allo scaglione di tariffa utilizzato per la liquidazione. La censura è inammissibile, avendo il giudice di merito liquidato le spese in applicazione dello scaglione indeterminabile, configurato alla luce della domanda, estesa anche all’apprezzamento della sussistenza della responsabilità professionale dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non indica quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio subito per effetto dell’ipotetica applicazione dello scaglione di tariffa ritenuto errato, non adempiendo, in tal modo, all’onere di specificità della doglianza”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
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