Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13301/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Sé. brina Passafiume, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spfise; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e ha depi)sitato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] .:he ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e ha depositato condusioni scritte e nota spese; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'acccg imento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza del 21 febbraio 2023 del Tribunale di Grosseto che aveYa dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delittei di diffamazione aggravata per divieto di un secondo giudizio ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.

In particolare, il Tribunale ha affermato che, poiché era stata già eserct,Lta nei confronti del Costagli l'azione penale per il reato di calunnia e quest'uldmo reato assorbiva quello di diffamazione ai danni delle medesime persone of'e>e, non poteva essere esercitata una seconda volta l'azione penale per il medesí -no fatto, pur se diversamente qualificato.

La Corte di appello ha, invece, ritenuto inoperante il predetto divieto ppi:hé il reato di calunnia e quello di diffamazione erano stati commessi con condotte ontologicamente differenti tra loro e pertanto non vi era un concorso form di reati; ha quindi affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il re 21; D di diffamazione aggravata e, esclusa la continuazione, lo ha condannato alla r ena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da arsi separatamente, in favore delle persone offese, costituitesi parti civili.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mera apparenza della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, atteso cile la Corte di merito ha sostenuto che già il Tribunale aveva ritenuto la penale rilevanza della condotta dell'imputato, mentre in realtà il Giudice di primo grado si era limitato a constatare la pendenza del processo relativo al &IP to di calunnia, per il quale il Costagli era stato condannato all'esito del primo crodo, e la accusa mossa al Costagli nel presente processo per il reato di diffamazbi ie.

Il Tribunale non aveva, invece, affermato di aver ritenuto provato il reato di diffamazione e del resto nella sentenza di primo grado non si faceva alcun riferimento alle prove dalle . quali sarebbe dovuta emergere la respo v. abilità penale per la diffamazione aggravata e non si chiariva perché la condotta dell'imputato avrebbe integrato il reato di diffamazione.

La Corte di appello, a sua volta, si limita ad affermare che l'istruttoria svolta nel corso del primo grado di giudizio sarebbe completa ed esaurienti?, ma di detta istruttoria non viene effettuato alcun esame, cosicché viene a mancare qualsiasi argomentazione sulla quale fondare l'affermazione di penale responsabilità.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della carenza di metwazione in ordine al rigetto della riChiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattirr e ltale. 'La Corte di merito ha affermato che la istruttoria era stata completa ed esauriente, ma, avendo poi omesso di giustificare la affermazione di penai responsabilità sulla base delle prove assunte, la Corte di appello ha fornito una motivazione apparente anche su tale punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto carentE in relazione alle ragioni che hanno condotto all'affermazione della pelale responsabilità dell'imputato, atteso che non viene descritta la condotta att.R: ta dall'imputato e non vengono indicate le prove che hanno consentito di accert;: re tale condotta, né vengono spiegati i motivi per i quali la condotta dell'imputato integrerebbe il reato oggetto di contestazione.

Non risulta possibile ricostruire l'iter-logico giuridico che ha portato la Corte di appello a ritenere provata la sussistenza del fatto e la sua riconducibilit21 itIla condotta dell'imputato, cosicché la sentenza impugnata è affetta da nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Né la sentenza di primo grado ha motivato su tali punti, limitand)A a constatare che il Tribunale di Perugia aveva condannato il Costagli per il reat) di calunnia e che in questo processo è stata esercitata l'azione penale per il divarso reato di diffamazione.

2. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che prov\aa ierà anche alla regolamentazione tra le parti private delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra !,e io

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Sé. brina Passafiume, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spfise; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e ha depi)sitato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] .:he ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e ha depositato condusioni scritte e nota spese; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'acccg imento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza del 21 febbraio 2023 del Tribunale di Grosseto che aveYa dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delittei di diffamazione aggravata per divieto di un secondo giudizio ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. In particolare, il Tribunale ha affermato che, poiché era stata già eserct,Lta nei confronti del Costagli l'azione penale per il reato di calunnia e quest'uldmo reato assorbiva quello di diffamazione ai danni delle medesime persone of'e>e, non poteva essere esercitata una seconda volta l'azione penale per il medesí -no fatto, pur se diversamente qualificato. La Corte di appello ha, invece, ritenuto inoperante il predetto divieto ppi:hé il reato di calunnia e quello di diffamazione erano stati commessi con condotte ontologicamente differenti tra loro e pertanto non vi era un concorso form di reati; ha quindi affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il re 21; D di diffamazione aggravata e, esclusa la continuazione, lo ha condannato alla r ena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da arsi separatamente, in favore delle persone offese, costituitesi parti civili. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mera apparenza della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, atteso cile la Corte di merito ha sostenuto che già il Tribunale aveva ritenuto la penale rilevanza della condotta dell'imputato, mentre in realtà il Giudice di primo grado si era limitato a constatare la pendenza del processo relativo al &IP to di calunnia, per il quale il Costagli era stato condannato all'esito del primo crodo, e la accusa mossa al Costagli nel presente processo per il reato di diffamazbi ie. Il Tribunale non aveva, invece, affermato di aver ritenuto provato il reato di diffamazione e del resto nella sentenza di primo grado non si faceva alcun riferimento alle prove dalle . quali sarebbe dovuta emergere la respo v. abilità penale per la diffamazione aggravata e non si chiariva perché la condotta dell'imputato avrebbe integrato il reato di diffamazione. La Corte di appello, a sua volta, si limita ad affermare che l'istruttoria svolta nel corso del primo grado di giudizio sarebbe completa ed esaurienti?, ma di detta istruttoria non viene effettuato alcun esame, cosicché viene a mancare qualsiasi argomentazione sulla quale fondare l'affermazione di penale responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della carenza di metwazione in ordine al rigetto della riChiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattirr e ltale. 'La Corte di merito ha affermato che la istruttoria era stata completa ed esauriente, ma, avendo poi omesso di giustificare la affermazione di penai responsabilità sulla base delle prove assunte, la Corte di appello ha fornito una motivazione apparente anche su tale punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto carentE in relazione alle ragioni che hanno condotto all'affermazione della pelale responsabilità dell'imputato, atteso che non viene descritta la condotta att.R: ta dall'imputato e non vengono indicate le prove che hanno consentito di accert;: re tale condotta, né vengono spiegati i motivi per i quali la condotta dell'imputato integrerebbe il reato oggetto di contestazione. Non risulta possibile ricostruire l'iter-logico giuridico che ha portato la Corte di appello a ritenere provata la sussistenza del fatto e la sua riconducibilit21 itIla condotta dell'imputato, cosicché la sentenza impugnata è affetta da nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Né la sentenza di primo grado ha motivato su tali punti, limitand)A a constatare che il Tribunale di Perugia aveva condannato il Costagli per il reat) di calunnia e che in questo processo è stata esercitata l'azione penale per il divarso reato di diffamazione. 2. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che prov\aa ierà anche alla regolamentazione tra le parti private delle spese processuali del giudizio di legittimità. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra !,e io
Sentenza Cassazione n. 13301/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris