Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:217
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
8 luglio 2004
Cause riunite T-7/98 DEP, T-208/98 DEP e T-109/99 DEP
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti
«Liquidazione delle spese»
Testo completo in italiano II - 0000
Oggetto
: Ricorso avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale 23 febbraio 2001
nelle cause riunite T-7/98, T-208/98 e T-109/99, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. PI pagg. I-A-49 e II-185).
Decisione
: L’importo complessivo delle spese da rimborsare da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti al ricorrente nelle cause
riunite T-7/98, T-208/98 e T-109/99 è fissato a EUR 28 000.
Massime
1.
Procedimento — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Spese sostenute nell’ambito di un procedimento di conciliazione
— Esclusione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
2.
Procedimento — Spese — Liquidazione — Elementi da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
3.
Procedimento — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione —Imposta sul valore aggiunto — Inclusione nel caso di un
non soggetto ad imposta
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
4.
Procedimento — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Spese indispensabili sostenute dalle parti — Spese di viaggio e di
soggiorno delle persone diverse dagli avvocati delle parti — Condizioni di rimborso — Spese di viaggio e di soggiorno e onorari
degli avvocati delle parti legati al deposito di atti di procedura — Esclusione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
5.
Procedimento — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Spese indispensabili sostenute dalle parti — Spese di traduzione
— Interpretazione dell’art. 90, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90, lett. b), e 91, lett. b)]
1. Ai termini dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili «le spese
indispensabili sostenute dalle parte per la causa, in particolari le spese di viaggio e di soggiorno e il compenso all’agente,
al consulente o avvocato». Da questa disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute
per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini. Per «procedimento» l’art. 91
del regolamento di procedura del Tribunale si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase
che precede quest’ultimo. Ciò risulta in particolare dall’art. 90 dello stesso regolamento, che menziona il «procedimento
dinanzi al Tribunale». Di conseguenza, devono essere considerate spese irripetibili le spese sostenute dal ricorrente nell’ambito
del procedimento di conciliazione previsto dall’art. 41 del regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti.
(v. punti 29 e 30)
Riferimento: Corte 21 ottobre 1970, causa 75/69, Hake/Commissione (Racc. pag. 901, in particolare pag. 902); Tribunale 15 luglio 1998,
causa T-115/94 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. II-2739, punto 26); Tribunale 19 settembre 2001, causa T-64/99 DEP,
UK Coal/Commissione (Racc. PI pag. II‑2547, punto 25)
2. Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura
in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Statuendo su una domanda di liquidazione delle
spese, il giudice comunitario non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati,
né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti.
Poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il giudice deve valutare liberamente i dati
della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto
comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver
cagionato agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.
(v. punti 31 e 32)
Riferimento: Corte 26 novembre 1985, causa 318/82 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. 3727, punti 2
e 3); Tribunale 8 marzo 1995, causa T-2/93 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. II‑533, punto 16); Tribunale 8 novembre 1996,
causa T‑120/89 DEP, [OSCURATO:PERSONA]‑Salzgitter/Commissione (Racc. pag. II‑1547, punto 27); [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit.,
punti 27 e 28; UK Coal/Commissione, cit., punti 26 e 27
3. Un ricorrente che non ha la possibilità, in quanto non soggetto passivo, di recuperare l’imposta sul valore aggiunto sui beni
e servizi che ha acquistato ha diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata sulle spese ripetibili in applicazione
dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.
(v. punti 45 e 46)
Riferimento: Tribunale 5 luglio 1993, causa T‑84/91 DEP, Meskens/Parlamento (Racc. pag. II-757, punto 16); Tribunale 6 febbraio 1995,
causa T‑460/93 DEP, Tête e a./BEI (Racc. pag. II-229, punto 13)
4. Conformemente all’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, le spese di viaggio e di soggiorno di un avvocato fanno
parte delle spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone
diverse dall’avvocato del ricorrente sono ripetibili soltanto se la presenza di dette persone era indispensabile per la causa.
Per contro, quanto alle spese di viaggio e di soggiorno nonché agli onorari di un avvocato legati al deposito degli atti di
procedura, questi non possono essere considerati indispensabili. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, un termine relativo alla distanza è
stato previsto, a tale scopo, dal legislatore comunitario all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura e, dall’altro,
vi sono altri mezzi sicuri e manifestamente meno onerosi di trasmissione di documenti al Tribunale.
(v. punto 40)
Riferimento: Tribunale 8 luglio 1998, cause riunite T‑85/94 DEP e T‑85/94 [OSCURATO:PERSONA], Branco/Commissione (Racc. pag. II‑2667,
punto 24)
5. Non si può dedurre dall’art. 90, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale che le spese di traduzione dovrebbero
essere rimborsate. Tale disposizione riguarda unicamente il rimborso di spese di traduzione che sono state sostenute dal Tribunale
su domanda di una parte che sono considerate straordinarie dal cancelliere.
(v. punto 41)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
8 luglio 2004 (
*
)
«Liquidazione delle spese»
Nei procedimenti riuniti T-7/98 e T-208/98 DEP,
[OSCURATO:PERSONA],
dipendente della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. L. Isola,
nonché, nella causa T-7/98, dal sig. F. Randolph, barrister,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti,
rappresentata inizialmente, nella causa T‑7/98, dal sig. G. Marchegiani e successivamente, nonché nella causa T-208/98, dalla
sig.ra P. Koskelo e dal sig. E. Uhlmann, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. C. Camilli, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
e T-109/99 DEP,
[OSCURATO:PERSONA],
dipendente della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, residente in Roma, rappresentato dall'avv. L. Isola,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti,
rappresentata dalla sig.ra P. Koskelo e dal sig. E. Uhlmann, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. C. Camilli, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese in seguito alla sentenza del Tribunale 23 febbraio 2001 nelle cause
riunite T-7/98, T-208/98 e T-109/99, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. PI pagg. I-A-49 e II-185),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e A.W.H. Meij, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atti introduttivi depositati presso il Tribunale il 5 gennaio 1998, il 23 dicembre 1998 ed il 2 maggio 1999, il ricorrente
ha proposto i ricorsi registrati, rispettivamente, con i numeri T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99.
2 I ricorsi nelle cause T‑7/98 e T‑208/98 avevano ad oggetto una domanda di annullamento dei rapporti informativi annuali del
ricorrente per gli anni 1996 e 1997, in quanto essi non contengono alcuna proposta di promozione, nonché delle decisioni della
[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o la «convenuta») relative alle promozioni adottate al termine
di tali esercizi di valutazione annuale nella parte in cui esse riguardano le promozioni dalla funzione E alla funzione D
e omettono di promuovere il ricorrente alla funzione D. Quanto al ricorso nella causa T‑109/99, esso verteva su una domanda
diretta all’accertamento della nullità delle dimissioni del ricorrente e all’annullamento della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 2
febbraio 1999, con cui la medesima rifiuta di accogliere la revoca di tali dimissioni, nonché della lettera del 25 febbraio
1999, recante l’asserito licenziamento del ricorrente.
3 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 marzo 1998, la convenuta ha proposto una domanda incidentale
ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, diretta a che il Tribunale ordinasse la restituzione di diversi
documenti allegati dal ricorrente al suo ricorso nella causa T‑7/98. Con ordinanza 21 luglio 1998, il presidente della Quinta
Sezione ha deciso di riunire tale domanda ai fini del giudizio sul merito.
4 Con sentenza 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑185; in
prosieguo: la «sentenza 23 febbraio 2001»), i ricorsi nelle cause T‑7/98 e T‑208/98 sono stati respinti. Il Tribunale ha invece
accolto il ricorso nella causa T‑109/99 e ha condannato la convenuta a sopportare tutte le spese.
5 Con lettera datata 5 dicembre 2001 il ricorrente ha invitato la convenuta a pagare le spese, pari a un importo complessivo
di 297 334 080 lire italiane (ITL) (EUR 153 560,24).
6 Con lettera del 4 gennaio 2002 la convenuta si è rifiutata di rimborsare le spese nella misura richiesta dal ricorrente a
causa della mancanza di documenti giustificativi e del carattere eccessivo della domanda.
7 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 settembre 2003, il ricorrente ha presentato una domanda di
liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura.
8 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2003, la convenuta ha presentato le sue osservazioni
su tale domanda.
Conclusioni delle parti
9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia liquidare le spese ripetibili in seguito alla sentenza 23 febbraio 2001 e condannare
la convenuta al loro pagamento.
10 La convenuta chiede che il Tribunale voglia respingere la domanda presentata dal ricorrente e determinare, in modo equo e
legittimo, l’importo delle spese ripetibili.
Argomenti delle parti
11 In via preliminare, il ricorrente osserva, da una parte, che il procedimento in esame riguarda unicamente la questione delle
spese ripetibili tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] e non il carattere giustificato o meno della parcella che il suo avvocato gli
ha inviato il 20 maggio 2001 e, dall’altra, che tale parcella costituisce certamente un elemento da prendere in considerazione,
ma non il limite delle spese di cui egli può richiedere il pagamento in forza della sentenza 23 febbraio 2001.
12 Il ricorrente sostiene inoltre, in primo luogo, che dall’art. 91 del regolamento di procedura risulta che costituiscono spese
ripetibili tutte le spese indispensabili sostenute dalle parti, tra le quali devono essere annoverate le spese di viaggio
e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato. A suo parere, esiste una presunzione di diritto a favore
della ripetibilità di tali spese. Pertanto, egli ritiene che a titolo di spese indispensabili, che egli ha il diritto di ripetere,
figurino le spese di viaggio e di soggiorno da lui sostenute per partecipare personalmente all’udienza del 26 settembre 2000,
che ammontano ad EUR 1 500. Allo stesso titolo, egli chiede il pagamento delle spese di soggiorno e di viaggio del suo avvocato
(EUR 1 500) nonché gli onorari richiesti da quest’ultimo per la difesa dei suoi interessi in occasione dell’udienza del 26
settembre 2000 (EUR 5 100).
13 In secondo luogo, il ricorrente ritiene di avere il diritto di ottenere il rimborso, a titolo di spese indispensabili, delle
spese di traduzione che egli ha dovuto sostenere perché la convenuta non ha adempiuto l’obbligo, previsto dall’art. 35, n. 3,
del regolamento di procedura, di produrre la traduzione, nella lingua processuale, di tutti i documenti depositati. Egli osserva,
infatti, che sarebbe ingiusto fargli sopportare tali spese di traduzione quando spettava in primo luogo alla convenuta sostenerle.
Tenuto conto del fatto che il ricorrente ha depositato 153 documenti e la convenuta 108, per un totale di circa 1 800 pagine
– il che dimostra, secondo il ricorrente, la complessità della causa –, egli chiede il pagamento della somma di EUR 27 900.
14 In terzo luogo, il ricorrente afferma che, a titolo di spese indispensabili, egli ha anche diritto al recupero delle spese,
competenze ed onorari relativi al tentativo di conciliazione che ha preceduto la sentenza 23 febbraio 2001 e che ha avuto
luogo su richiesta della convenuta ai sensi dell’art. 41 del regolamento per il personale della [OSCURATO:PERSONA]. A tale titolo egli
chiede il pagamento di EUR 3 200, di cui 1 500 per spese e 1 700 per onorari.
15 In quarto luogo, il ricorrente ritiene di avere diritto, come spese ripetibili, al pagamento delle spese e degli onorari relativi
alla predisposizione e redazione degli atti processuali relativi alle varie cause.
16 Per ciascuna delle cause T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, si tratta delle spese e degli onorari riguardanti: i) l’esame della
questione, la corrispondenza e le riunioni con il cliente, per un importo pari a EUR 1 600 per causa; ii) l’esame dei documenti
del ricorrente (dei quali è stata depositata solo una parte), per un importo pari a EUR 2 500 per causa; iii) l’esame dei
documenti presentati dalla convenuta, per un importo pari a EUR 1 300 per causa; iv) la preparazione e la redazione del ricorso,
per un importo di EUR 5 800 per causa; v) la preparazione e la redazione della replica, per un importo di EUR 3 200 per causa;
vi) la preparazione e la redazione delle risposte ai quesiti del Tribunale, per un importo di EUR 1 000 per causa, e vii)
spese per fotocopie, materiale di cancelleria, etc., per un importo di EUR 400 per causa.
17 Per il ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑7/98, si tratta delle spese e degli onorari concernenti: i)
l’esame della questione, la corrispondenza e le riunioni con il ricorrente, per un importo di EUR 1 600; ii) l’esame dei documenti
del ricorrente, di cui solo una parte è stata depositata, per un importo di EUR 2 500; iii) l’esame dei documenti depositati
dalla convenuta, per un importo di EUR 1 300; iv) la preparazione e la redazione del controricorso, per un importo di EUR
5 900, e vii) le spese per fotocopie, materiale di cancelleria, etc., per un importo di EUR 400.
18 In quinto luogo, il ricorrente chiede il pagamento delle spese e degli onorari riguardanti gli otto viaggi effettuati dal
suo avvocato per il deposito degli atti processuali e delle relative copie ed allegati (tre ricorsi, tre repliche, un controricorso
incidentale e una risposta ai quesiti posti dal Tribunale). Egli ricorda innanzi tutto che, ai sensi dell’art. 91 del regolamento
di procedura, le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’avvocato sono sicuramente ripetibili, incluse quelle connesse
all’udienza e ad altre attività pertinenti correlate al ricorso. Egli osserva inoltre che, anche ammettendo che le spese ripetibili
includano solamente quelle indispensabili ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura, resta il fatto che i ricorsi
in esame sono stati presentati prima dell’entrata in vigore della decisione del Consiglio 6 dicembre 2000, recante modifiche
del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 322, pag. 4), la quale ha introdotto la possibilità di depositare atti processuali
via telefax o via Internet. Orbene, egli rileva che la versione precedente del detto regolamento obbligava l’avvocato del
ricorrente o a depositare personalmente gli atti processuali, oppure ad affidarsi ad uno spedizioniere. Ora, a suo avviso,
quest’ultima alternativa non era da prendere in considerazione in quanto non forniva alcuna garanzia circa la tempestività
del deposito del documento, lo avrebbe obbligato alla preventiva rinuncia ai dieci giorni pretesi per la consegna garantita
del plico e creava un’ulteriore e notevole disparità di trattamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], che ha sede in Lussemburgo. In
conclusione, egli ritiene di avere diritto, per ciascuno degli otto viaggi effettuati dal suo avvocato per depositare gli
atti processuali, a recuperare le spese per un importo di EUR 1 500 e gli onorari per un importo di EUR 900.
19 In sesto luogo, il ricorrente chiede il pagamento delle spese generali per un importo di EUR 7 150, il che corrisponde al
10% degli onorari dell’avvocato.
20 In settimo luogo, secondo il ricorrente, dato che la [OSCURATO:PERSONA], con lettera datata 4 gennaio 2002, si è rifiutata di pagare la
parcella da lui trasmessa senza contestare specificamente le varie voci di spesa, occorre far pagare gli interessi di mora
a decorrere dalla data in cui tale somma era dovuta o, in subordine, dalla data in cui essa è stata reclamata.
21 Da ultimo, il ricorrente ritiene che la convenuta debba altresì versare il contributo del 2% dovuto alla Cassa di assistenza
e previdenza degli avvocati e l’IVA del 20%, attualmente vigente in Italia.
22 La convenuta contesta la fondatezza di tutte le domande presentate dal ricorrente.
23 In via preliminare, essa rileva che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, alla domanda non si applica la tariffa
forense italiana poiché, per costante giurisprudenza, il Tribunale, da una parte, non prende in considerazione la tariffa
nazionale che determina gli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi tra la parte ed i suoi legali e, dall’altra,
esso valuta liberamente le circostanze di causa [v., in particolare, ordinanza del Tribunale 7 marzo 2000, causa T‑2/95 (92),
Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Racc. pag. Il‑463]. A suo parere, ne risulta che tutte le voci di spesa di cui
il ricorrente reclama il pagamento sono eccessive e, in aggiunta, che la tariffa applicata è basata su una sopravvalutazione
del valore della causa. Inoltre, essa osserva che il riferimento alla domanda di liquidazione delle spese da essa effettuato
nella causa C‑198/02 P‑R è privo di rilevanza poiché riguarda un diverso procedimento, tuttora sub judice dinanzi alla Corte
di giustizia.
24 Essa respinge poi, in primo luogo, l’argomento del ricorrente secondo cui le spese di viaggio e soggiorno ed il compenso dell’avvocato
sono da considerare in ogni caso indispensabili ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura. A suo parere, infatti,
al contrario di quanto afferma il ricorrente, la partecipazione all’udienza di persone diverse dall’avvocato del ricorrente,
come il ricorrente medesimo, non è indispensabile ai fini della procedura [ordinanza del Tribunale 17 settembre 1998, causa
T‑271/94 (92), Branco/Commissione, Racc. pag. II‑3761]. Inoltre, essa considera palesemente eccessivi gli importi delle spese
e degli onorari fatti valere a tale titolo. Essa osserva peraltro che, nella lettera del 5 dicembre 2001, il ricorrente si
era limitato a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle spese legali e non di quelle relative alla sua presenza all’udienza
del 26 settembre 2000.
25 In secondo luogo, essa ritiene che il ricorrente chieda ingiustamente il pagamento delle spese di traduzione. Rileva infatti
che, se è vero che essa ha richiesto il rimborso delle spese di traduzione dall’italiano al francese di un atto giudiziario
nella causa C‑198/02 P‑R DEP, lo ha fatto solo perché era stata la stessa Corte di giustizia ad imporre alla convenuta di
presentare tale traduzione. Essa sottolinea inoltre come l’art. 90 del regolamento di procedura si applichi alle sole traduzioni
effettuate dal1a cancelleria e non alle spese sostenute volontariamente dalle parti. Essa osserva poi che, dato che né il
Tribunale – che aveva la facoltà di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre le traduzioni di determinati atti – né il ricorrente hanno
ritenuto indispensabile chiedere la traduzione di documenti, la libera scelta del ricorrente di tradurre per suo conto gli
atti di procedura in italiano non può implicare che la [OSCURATO:PERSONA] debba sostenerne l’onere [v. ordinanza del Tribunale 27 novembre
2000, causa T‑78/99 (92), Elder/Commissione, Racc. pag. II‑3717]. Peraltro, oltre alla gratuità e all’irrilevanza dell’affermazione
secondo cui la traduzione ha ridotto i tempi disponibili per la difesa, essa fa notare che la traduzione di documenti redatti
in italiano, inglese e francese era inutile in quanto il ricorrente padroneggia queste tre lingue. [OSCURATO:PERSONA] afferma infine,
in subordine, che le spese per la traduzione fatte valere dal ricorrente sono eccessive. A suo avviso, tale conclusione s’impone,
a maggior ragione, perché: i) il numero di pagine tradotte indicato dal ricorrente è del tutto approssimativo; ii) buona parte
dei documenti è redatta in italiano; iii) è paradossale richiedere il pagamento di traduzioni che non sono mai state depositate
dal ricorrente, e iv) tali traduzioni non erano indispensabili.
26 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la pretesa del ricorrente riguardante il pagamento delle spese relative alla fase precontenziosa.
Essa rileva infatti che, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale, siffatte spese non sono ripetibili (sentenza del
Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑192/99, Dunnett e a./BEI, Racc. pag. II‑813 e Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑313, e ordinanza
del Tribunale 5 luglio 1993, causa T‑84/91 DEP, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II‑757).
27 In quarto luogo, secondo la convenuta, è vero che le spese per la redazione e la preparazione degli atti processuali possono
costituire in teoria spese ripetibili, tuttavia, nel caso di specie, tali spese ed onorari sono eccessivi. Essa contesta inoltre
il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli onorari e delle spese del suo avvocato per il deposito degli atti
processuali. In proposito essa rileva che, per costante giurisprudenza, non è necessario che l’avvocato si rechi personalmente
a Lussemburgo per depositare in cancelleria atti processuali, essendo sufficiente l’invio per posta. Peraltro, essa fa notare
che, anche se il ricorrente avesse potuto chiedere il pagamento di tali spese e avesse fornito adeguati documenti giustificativi,
gli importi richiesti a tale titolo resterebbero eccessivi. Al riguardo, essa respinge l’affermazione del ricorrente secondo
cui vi sarebbe una disparità di trattamento tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il deposito degli atti e dei
documenti processuali.
28 Da ultimo, la convenuta contesta tutte le altre spese di cui il ricorrente chiede il pagamento. Essa rileva, in proposito,
che l’importo di EUR 7 150 a titolo di spese generali è eccessivo, in particolare in quanto esso è erroneamente basato sulla
tariffa forense nazionale. Per quanto riguarda poi la rivalutazione e la decorrenza degli interessi, essa evidenzia che, secondo
la giurisprudenza, tale domanda è irricevibile in quanto il Tribunale adotta la propria decisione, che costituisce il titolo
di liquidazione delle spese, tenendo conto di tutte le circostanze (ordinanza del Tribunale 6 febbraio 1995, causa T‑460/93 DEP,
Tête e a./BEI, Racc. pag. II‑229). Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] contesta anche la maggiorazione del 2% richiesta dal ricorrente in quanto
essa si fonda su una tariffa nazionale. Infine, essa osserva che il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto fa automaticamente
parte della liquidazione delle spese da parte del Tribunale.
Giudizio del Tribunale
29 Ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili
sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente
o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa
dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v., per analogia, ordinanze del Tribunale
15 luglio 1998, causa T‑115/94 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, Racc. pag. II‑2739, punto 26, e 19 settembre 2001, causa T‑64/99 DEP,
UK Coal/Commissione, Racc. pag. II‑2547, punto 25).
30 Occorre inoltre ricordare che con il termine «causa» l’art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento
dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che lo precede. Questo risulta in particolare dall’art. 90 dello stesso regolamento,
il quale fa menzione del «procedimento dinanzi al Tribunale» (v. ordinanze della Corte 21 ottobre 1970, causa 75/69, Hake/Commissione,
Racc. pag. 901, in particolare pag. 902, e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, cit., punti 11 e 12). Pertanto, le spese sostenute
dal ricorrente nel corso del procedimento di conciliazione di cui all’art. 41 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] non vanno considerate
ripetibili.
31 Per quanto riguarda le spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale, occorre altresì ricordare che, secondo costante
giurisprudenza, il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a
determinare la misura secondo la quale detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Statuendo sulla
domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari
degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra l’interessato ed i suoi agenti o consulenti (ordinanze
del Tribunale 8 novembre 1996, causa T‑120/89 DEP, [OSCURATO:PERSONA]‑Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II‑1547, punto 27,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 27, e UK Coal/Commissione, cit., punto 26).
32 È del pari giurisprudenza costante che, poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale
deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza
sotto l’aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell’entità del lavoro che il procedimento
contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito
per le parti (ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
Racc. pag. 3727, punti 2 e 3; ordinanze del Tribunale 8 marzo 1995, causa T‑2/93 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. II‑533,
punto 16; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 28, e UK Coal/Commissione, cit., punto 27).
33 L’importo delle spese ripetibili nella causa in esame dev’essere valutato alla luce di questi criteri.
34 Quanto all’oggetto e alla natura della controversia, sembra che quest’ultima fosse di una certa complessità sotto il profilo
giuridico e fattuale. [OSCURATO:PERSONA], oltre alla rilevante questione della ricevibilità connessa alla determinazione del termine
di ricorso applicabile, la controversia verteva, in particolare, su un complesso di fatti dai quali emergeva, ad avviso del
ricorrente, che la sua mancata promozione alla funzione D e le molestie nei suoi confronti si spiegavano in realtà con il
fatto che egli aveva denunciato alcune prassi o disfunzioni in seno alla [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti, la predisposizione delle memorie,
per quanto concerne tali questioni, ha sicuramente richiesto notevoli lavori di ricerca e occasionato ulteriori spese, quali
quelle di riproduzione di documenti.
35 Tuttavia, va rilevato che l’importanza delle tre cause sotto il profilo del diritto comunitario era limitata. La somiglianza
tra le cause T‑7/98 e T‑208/98 e la connessione delle tre cause hanno necessariamente determinato un’economia di scala.
36 Peraltro, occorre osservare che, almeno per quanto riguarda la causa T‑109/99, nella controversia erano in gioco rilevanti
interessi professionali ed economici del ricorrente, posto che essa verteva su una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ha sortito l’effetto
di porre prematuramente fine al suo rapporto di lavoro con la medesima.
37 Infine, il ricorrente ha fatto giustamente valere, a titolo di spese ripetibili, il diritto al pagamento dell’imposta sul
valore aggiunto che egli deve versare sugli onorari fatturati dal suo avvocato. [OSCURATO:PERSONA], dato che il ricorrente non è soggetto
a tale imposta, egli non ha la possibilità di recuperarla sui beni e servizi che acquista (v. giurisprudenza citata supra,
al punto 31).
38 Alla luce degli elementi di valutazione che precedono, il Tribunale considera eccessivo l’importo complessivo degli onorari
d’avvocato di cui il ricorrente chiede il pagamento a titolo di spese ripetibili e considera che un’equa valutazione di tali
onorari consista nel fissarli in EUR 24 000.
39 Parimenti, il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia dimostrato che il complesso delle spese da lui imputate alla controversia,
vale a dire le spese di viaggio e di soggiorno, le spese generali, le spese telefoniche e di cancelleria e le spese di traduzione,
fossero indispensabili alla controversia.
40 Quanto alle spese di viaggio e di soggiorno, il ricorrente può chiederne il pagamento a buon diritto limitatamente a quelle
sostenute per assistere personalmente, con il suo avvocato, all’udienza del 26 settembre 2000. [OSCURATO:PERSONA], in conformità all’art. 91,
lett. b), del regolamento di procedura, le spese di viaggio e di soggiorno di un avvocato fanno parte delle spese indispensabili
sostenute dalle parti per la causa. Vero è che, secondo costante giurisprudenza, le spese di viaggio e di soggiorno sostenute
da persone diverse dall’avvocato del ricorrente sono ripetibili soltanto qualora la presenza di tali persone sia indispensabile
ai fini del procedimento [ordinanza del Tribunale 8 luglio 1998, cause riunite T‑85/94 (92) e T‑85/94 (122) (92), Branco/Commissione,
Racc. pag. II‑2667, punto 24]. Ora, nel caso di specie la presenza del ricorrente all’udienza del 26 settembre 2000 era indispensabile
poiché ha consentito di decidere determinate questioni necessarie al proficuo svolgimento di tale udienza (v., in particolare,
il punto 74 della sentenza 23 febbraio 2001). Al contrario, quanto alla domanda del ricorrente concernente il rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno, nonché degli onorari del suo avvocato, relativi al deposito degli otto atti processuali,
il Tribunale giudica che tali spese non possono essere ritenute indispensabili. [OSCURATO:PERSONA], da una parte, il legislatore comunitario
ha previsto a tal fine, all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, un termine in ragione della distanza, dall’altra,
esistono altri mezzi sicuri e palesemente meno onerosi per trasmettere documenti al Tribunale.
41 Per quanto riguarda le spese di traduzione che il ricorrente asserisce di aver sopportato, va osservato che, nell’ambito del
procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorrente non ha depositato copie delle traduzioni di cui chiede il pagamento. Parimenti,
egli non ha prodotto alcun documento giustificativo delle spese di traduzione che ha sostenuto in tale contesto. Occorre inoltre
rilevare che i documenti prodotti dalle parti sono redatti, da un lato, in italiano, lingua processuale scelta dal ricorrente,
e, dall’altro, in francese ed inglese, lingue di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] di cui il ricorrente non contesta di avere una conoscenza
molto buona. Peraltro, in nessuna fase del procedimento il ricorrente si è lamentato del mancato deposito, da parte della
convenuta, delle traduzioni di documenti redatti in lingua diversa da quella processuale. Infine, contrariamente a quanto
suggerisce il ricorrente, dall’art. 90, lett. b), del regolamento di procedura non si evince che egli abbia diritto al rimborso
delle spese di traduzione. Tale disposizione riguarda infatti solamente il rimborso delle spese di traduzione sopportate dal
Tribunale su richiesta di una parte, considerate come straordinarie dal cancelliere, il che non si verifica nella fattispecie.
42 Infine, il ricorrente non fornisce informazioni precise in merito alla destinazione delle spese generali di cui richiede il
pagamento. Parimenti, egli non produce alcun documento giustificativo che consenta di accertare la loro consistenza effettiva
o di distinguerle dalle spese di cui chiede il rimborso in relazione alla preparazione e alla redazione degli atti processuali.
43 Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene adeguato fissare le spese ripetibili a titolo di spese sopportate dal ricorrente in
EUR 4 000.
44 Viste le considerazioni che precedono, va considerata come equa valutazione degli onorari e delle spese ripetibili da parte
del ricorrente quella che ne fissa l’importo in EUR 28 000.
45 Tenuto conto del fatto che il diritto del ricorrente al rimborso di tale somma nella sua interezza trae fondamento giuridico
dalla presente ordinanza, la domanda di interessi moratori relativi ad un periodo anteriore dev’essere respinta (ordinanza
Tête e a./BEI, cit., punto 13).
46 Poiché il Tribunale, nel determinare le spese ripetibili, ha tenuto conto di tutte le circostanze della causa fino al momento
della pronuncia, non v’è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione al presente procedimento
per la liquidazione delle spese (ordinanza del Tribunale 5 luglio 1993, causa T‑84/91 DEP, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II‑757,
punto 16).
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
Il totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti deve rimborsare al ricorrente nelle cause T‑7/98,
http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=61998A0208http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=61999A0109è fissato a EUR 28 000.
Lussemburgo, 8 luglio 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Azizi
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Lingua processuale: l'italiano.