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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37213/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione, previa esclusione della contestata reciiiva.

2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso pe - cassazione il eifensore del condannato, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, Evidenzia, in particolare che la Corte distrettuale, nonostante i rilievi difensivi sviluppati nell'atto di appe:lo, era pervenuta al giudizio di penale responsabilità dell'imputato accertando solterr:o il profilo oggettivo della violazione delle prescrizione imposta dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.

Nen aveva, invece, verificato, come imposto dal giurisprudenza di legittimità e costituzionale richiamata, l'elemento soggettivo e l'idoneità della condotta a vanificare il controllo da parte delle forze di polizia, pur in presenza di circostanze di fatto, come l'unicità della violazione per di più commessa nel giorno di Natale, che deponevano per la mera dimenticanza dell'obbligo di presentazione o, corr unque, per una condotta negligente, sfornita di volontà di ribellione.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen., che e stata denegata in assenza di adeguata motivazione solo considerando il fatto slorico accertato, per la sua intrinseca gravità, ostativo all'applicazione dell'istituto nonostante l'imputato non abbia tenuto condotte illecite connotate da abitualità.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, attinente al profilo soggettivo del reato, manifestamente infondato.

Come già chiarito dalla sentenza in verifica costituisce orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza deg i obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosci ente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nella specie quella di presentarsi ad una certa ora presso il Commissariato di P.S. per firmare l'apposito registro, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20_.7, Confortino, 2v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01).

Non è, infatti, richiesta che l'agente abbia agito al fine di frustare o compromettere le esigenze di controllo sottesa ad ogni singola prescrizione o all'intero provvedimento.

La dimenticanza dell'esistenza dell'obbligo, nel momento in cui questo doveva essere adempiuto, non è incompatibile con l'elemento soggettivo; essa, piuttosto, può tracursi in una ignoranza del precetto penale che rileva nei limiti di cui all'art. 5 cod. pen., come vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità co3tituzionale pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 (cfr. Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Bongiovanni, Rv. 274814).

L'agente, aertanto, potrà invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale solo se inevitabile.

Situazione quest'ultima nemmeno dedotta dal ricorrente che s e limitato a giustificare il ritardo con la mera dimenticanza senza altro aggiungere.

3.2. Interamente versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato è il secondo motivo.

L'art. 131-bis cod. pen., introdotto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, prevede l'esclusione della punibilità guancia, in presenza di reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pera detentiva), l'offesa, per le modalità della condotta, per l'esiguità del danno o del pericolo ed i grado della colpevolezza, valutati ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. peri., sia ci particolare tenuità; e sempre che il comportamento risulti non abituale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità si è in presenza di un istituto di diritto penale sostanziale che configura una causa di esclusione del a punibilità, giustificata alla stregua dei principi di proporzione e di extrema ratto del ricorso alla sanzione penale, finalizzata a escludere dal circuito penale fatti che, propria in quanto bagatellari, si palesano, in concreto, non meritevoli del ricorso alla pena.

Il legislatore, quindi, individua tre categorie di indicato-i della "particolare tenuità del fatto": le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, da apprezzare alla stregua di una valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., la quale, considerando tutte le peculiarità della vicenda concreta, consenta di misurarne, nella sua dimensione storico - fattuale ed al di là della tipizzazione compiuta dal legislatore, l effettivo (e complessivo) disvalore.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il beneficio richiesto non potesse essere accordato, in i agione dell'argomentazione non manifestamente illogica che la contestazione con zerneva la realLtzazione, da parte dell'imputato, di una condotta di particolare allarme sociale, dunque tutt'altro che lievemente offensiva, perché posta in es ,;ere in una "giornata festiva allorché sussistono esigenze di maggiore controllo nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi".4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugrazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ mire in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione, previa esclusione della contestata reciiiva. 2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso pe - cassazione il eifensore del condannato, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, Evidenzia, in particolare che la Corte distrettuale, nonostante i rilievi difensivi sviluppati nell'atto di appe:lo, era pervenuta al giudizio di penale responsabilità dell'imputato accertando solterr:o il profilo oggettivo della violazione delle prescrizione imposta dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. Nen aveva, invece, verificato, come imposto dal giurisprudenza di legittimità e costituzionale richiamata, l'elemento soggettivo e l'idoneità della condotta a vanificare il controllo da parte delle forze di polizia, pur in presenza di circostanze di fatto, come l'unicità della violazione per di più commessa nel giorno di Natale, che deponevano per la mera dimenticanza dell'obbligo di presentazione o, corr unque, per una condotta negligente, sfornita di volontà di ribellione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen., che e stata denegata in assenza di adeguata motivazione solo considerando il fatto slorico accertato, per la sua intrinseca gravità, ostativo all'applicazione dell'istituto nonostante l'imputato non abbia tenuto condotte illecite connotate da abitualità. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, attinente al profilo soggettivo del reato, manifestamente infondato. Come già chiarito dalla sentenza in verifica costituisce orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza deg i obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosci ente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nella specie quella di presentarsi ad una certa ora presso il Commissariato di P.S. per firmare l'apposito registro, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20_.7, Confortino, 2v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01). Non è, infatti, richiesta che l'agente abbia agito al fine di frustare o compromettere le esigenze di controllo sottesa ad ogni singola prescrizione o all'intero provvedimento. La dimenticanza dell'esistenza dell'obbligo, nel momento in cui questo doveva essere adempiuto, non è incompatibile con l'elemento soggettivo; essa, piuttosto, può tracursi in una ignoranza del precetto penale che rileva nei limiti di cui all'art. 5 cod. pen., come vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità co3tituzionale pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 (cfr. Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Bongiovanni, Rv. 274814). L'agente, aertanto, potrà invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale solo se inevitabile. Situazione quest'ultima nemmeno dedotta dal ricorrente che s e limitato a giustificare il ritardo con la mera dimenticanza senza altro aggiungere. 3.2. Interamente versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato è il secondo motivo. L'art. 131-bis cod. pen., introdotto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, prevede l'esclusione della punibilità guancia, in presenza di reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pera detentiva), l'offesa, per le modalità della condotta, per l'esiguità del danno o del pericolo ed i grado della colpevolezza, valutati ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. peri., sia ci particolare tenuità; e sempre che il comportamento risulti non abituale. Secondo la giurisprudenza di legittimità si è in presenza di un istituto di diritto penale sostanziale che configura una causa di esclusione del a punibilità, giustificata alla stregua dei principi di proporzione e di extrema ratto del ricorso alla sanzione penale, finalizzata a escludere dal circuito penale fatti che, propria in quanto bagatellari, si palesano, in concreto, non meritevoli del ricorso alla pena. Il legislatore, quindi, individua tre categorie di indicato-i della "particolare tenuità del fatto": le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, da apprezzare alla stregua di una valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., la quale, considerando tutte le peculiarità della vicenda concreta, consenta di misurarne, nella sua dimensione storico - fattuale ed al di là della tipizzazione compiuta dal legislatore, l effettivo (e complessivo) disvalore. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il beneficio richiesto non potesse essere accordato, in i agione dell'argomentazione non manifestamente illogica che la contestazione con zerneva la realLtzazione, da parte dell'imputato, di una condotta di particolare allarme sociale, dunque tutt'altro che lievemente offensiva, perché posta in es ,;ere in una "giornata festiva allorché sussistono esigenze di maggiore controllo nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi".4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugrazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ mire in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cass