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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 1989

Cassazione n. 23245/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1989 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1988 avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di LECCE, con sentenza del 6/5/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dalla stessa richiesta in relazione ai reati di cui all'art.635 cod. pen. e l'ha condannata alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 cost., artt. 1, 4 e 12 del D.M n. 55/2014 e 2233, comma secondo cod. proc. civ. in ordine alla liquidazione delle spese di costituzione della parte civile.2.

In data 9 febbraio 2022 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese delle parti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

3. In data 19 febbraio 2022 è pervenuta a mezzo pec in cancelleria la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'imputato, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese della parte civile che, ai sensi dell'art. 620, lett I) cod. proc. pen., deve essere rideterminata in euro 495,00 complessivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa della parte civile deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle spese liquidate in sentenza in favore della parte civile.

In specifico il ricorrente rieleva che la somma, determinata in 400,00 euro, senza che peraltro vi sia una motivazione sul punto, sarebbe inferiore ai minimi tariffari stabiliti del DM 55/2014 che, per le fasi di studio, introduttiva e di discussione/decisionale, prevederebbero la somma complessiva di euro 1.170,00 oltre alle spese generali.

Il Procuratore generale, considerato il deficit argomentativo in merito alla quantificazione delle spese, ha concluso per l'annullamento con rinvio da disporsi, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per materia.

La difesa dell'imputato, con la memoria depositata, ha invece evidenziato come il calcolo operato dal giudice sia nella sostanza corretto in quanto coerente, seppure con un lieve errore, alle somme previste dal DM 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva.

La diversa voce, quella per la fase di discussione e decisionale, infatti, non sarebbe da applicarsi in quanto nel rito celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. tale fase non vi è e a questa, comunque, la parte civile, che si limita a prendere atto dell'accordo intercorso tra il pubblico ministero e l'imputato, non partecipa se non depositando la richiesta di liquidazione relativa, per l'appunto, alle sole precedenti fasi.

2. La doglianza è fondata nei soli limiti indicati in via subordinDdalla difesa dell'imputato.

Come correttamente evidenziato nella memoria, infatti, nel rito celebrato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. non vi è una vera e propria fase di discussione e a questa la parte civile, che non può interloquire quanto all'accordo e di fatto risulta costituita al solo scopo di ottenere la liquidazione delle spese sostenute sino a tale momento, non partecipa.

Sotto tale profilo, considerato quanto previsto dal DM 55/2014 e in specifico dall'art. 12 dello stesso, quindi, alla parte civile possono essere liquidate solo le spese (specificamente indicate e documentate quanto alle eventuali attività particolari svolte) relative alla fase di studio e introduttive che, nel caso di specie, ammontano complessivamente in euro 495,00 (225,00 per la fase di studio e 270,00 per la fase introduttiva).Tanto premesso la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle spese liquidate in favore della parte civile che, ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen. devono essere quantificate in euro 495,00 oltre a spese generali ed accessori come per legge.

3. Considerata la peculiarità della questione le spese tra le parti per la presente fase devono ritenersi compensate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle spese liquidate in favore della parte civile che quantifica in euro 495,00 oltre accessori di legge.

Così deciso '8/3/2022 [OSCURATO:PERSONA], onaco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1989 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1988 avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di LECCE, con sentenza del 6/5/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dalla stessa richiesta in relazione ai reati di cui all'art.635 cod. pen. e l'ha condannata alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 cost., artt. 1, 4 e 12 del D.M n. 55/2014 e 2233, comma secondo cod. proc. civ. in ordine alla liquidazione delle spese di costituzione della parte civile.2. In data 9 febbraio 2022 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese delle parti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 3. In data 19 febbraio 2022 è pervenuta a mezzo pec in cancelleria la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'imputato, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese della parte civile che, ai sensi dell'art. 620, lett I) cod. proc. pen., deve essere rideterminata in euro 495,00 complessivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa della parte civile deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle spese liquidate in sentenza in favore della parte civile. In specifico il ricorrente rieleva che la somma, determinata in 400,00 euro, senza che peraltro vi sia una motivazione sul punto, sarebbe inferiore ai minimi tariffari stabiliti del DM 55/2014 che, per le fasi di studio, introduttiva e di discussione/decisionale, prevederebbero la somma complessiva di euro 1.170,00 oltre alle spese generali. Il Procuratore generale, considerato il deficit argomentativo in merito alla quantificazione delle spese, ha concluso per l'annullamento con rinvio da disporsi, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per materia. La difesa dell'imputato, con la memoria depositata, ha invece evidenziato come il calcolo operato dal giudice sia nella sostanza corretto in quanto coerente, seppure con un lieve errore, alle somme previste dal DM 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva. La diversa voce, quella per la fase di discussione e decisionale, infatti, non sarebbe da applicarsi in quanto nel rito celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. tale fase non vi è e a questa, comunque, la parte civile, che si limita a prendere atto dell'accordo intercorso tra il pubblico ministero e l'imputato, non partecipa se non depositando la richiesta di liquidazione relativa, per l'appunto, alle sole precedenti fasi. 2. La doglianza è fondata nei soli limiti indicati in via subordinDdalla difesa dell'imputato. Come correttamente evidenziato nella memoria, infatti, nel rito celebrato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. non vi è una vera e propria fase di discussione e a questa la parte civile, che non può interloquire quanto all'accordo e di fatto risulta costituita al solo scopo di ottenere la liquidazione delle spese sostenute sino a tale momento, non partecipa. Sotto tale profilo, considerato quanto previsto dal DM 55/2014 e in specifico dall'art. 12 dello stesso, quindi, alla parte civile possono essere liquidate solo le spese (specificamente indicate e documentate quanto alle eventuali attività particolari svolte) relative alla fase di studio e introduttive che, nel caso di specie, ammontano complessivamente in euro 495,00 (225,00 per la fase di studio e 270,00 per la fase introduttiva).Tanto premesso la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle spese liquidate in favore della parte civile che, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. devono essere quantificate in euro 495,00 oltre a spese generali ed accessori come per legge. 3. Considerata la peculiarità della questione le spese tra le parti per la presente fase devono ritenersi compensate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle spese liquidate in favore della parte civile che quantifica in euro 495,00 oltre accessori di legge. Così deciso '8/3/2022 [OSCURATO:PERSONA], onaco
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